Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori. 1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabi- lita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbia- no conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferi- scono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento. 3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree pro- fessionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con * Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato. riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa. Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua. I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verse- ranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda. 4. I contributi sono versati – sul conto corrente che il Comitato di Xxxxxxxx prov- vede a comunicare – dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicem- bre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori. 1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-2016, salva proroga stabi- lita stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbia- no abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferi- scono conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree pro- fessionali professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con * Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato. riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa. Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua. I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verse- ranno verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.
4. I contributi sono versati – - sul conto corrente che il Comitato di Xxxxxxxx prov- vede Gestione provvede a comunicare – - dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicem- bre dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
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Alimentazione della Sezione Speciale - Contributi dei lavoratori. 1. Il Fondo, come stabilito dall’art. 12 dell’accordo di rinnovo 19 gennaio 2012, è alimentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, dai contributi dei lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, con rapporto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. I contributi sono dovuti, in via sperimentale, per gli anni 2012-20162018, salva proroga stabi- lita stabilita per accordo fra le Parti stipulanti il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Si intendono come destinatarie del contratto di cui sopra le Aziende che abbia- no abbiano conferito ad ABI mandato di rappresentanza sindacale. Le Aziende che conferi- scono conferiscono ad ABI mandato di rappresentanza sindacale in corso d’anno sono tenute al versamento del contributo entro il mese successivo al predetto conferimento.
3. Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua procapite da realizzare attraverso la rinuncia per gli appartenenti alle aree pro- fessionali professionali a 7 ore e 30 minuti delle 23 ore di riduzione d’orario di cui all’art. 94, comma 2*, e per i quadri direttivi ad una giornata di ex festività di cui all’art. 50*. Con * Rispettivamente art. 100 e art. 56 del testo coordinato. riguardo ai/alle lavoratori/lavoratrici dipendenti che, in considerazione della relativa articolazione dell’orario di lavoro, non fruiscono della suddetta riduzione d’orario, il contributo è calcolato in misura equivalente tramite rinuncia ad una ex festività in analogia ai quadri direttivi. In forza del ccnl 10 gennaio 2008, prorogato con l’Accordo 29 febbraio 2012, per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali il contributo pari ad una giornata di ex festività è dovuto anche da parte dei dirigenti. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il contributo è fissato in misura proporzionale alla minore durata della prestazione lavorativa. Ai fini di cui sopra il contributo procapite è calcolato secondo il comune criterio contrattuale: 1/360 della retribuzione annua. I dirigenti di cui al Chiarimento a verbale in calce al presente Regolamento verse- ranno verseranno un ulteriore contributo, indicativamente del 4% della loro retribuzione fissa, comunque garantito dall’Azienda.
4. I contributi sono versati – - sul conto corrente che il Comitato di Xxxxxxxx prov- vede provvede a comunicare – - dalle Aziende titolari del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno sulla base dell’organico (lavoratori/lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) calcolato al 31 dicem- bre dicembre dell’anno precedente. Limitatamente all’anno 2012, i contributi verranno versati entro il 30 giugno.
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