Occupazione Clausole campione

Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
Occupazione. La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore terziario, distribuzione e servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali. Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all'occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell'occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato. A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (C.i.g.s., C.i.g. in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell'orario di lavoro, ecc.). In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione. Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell'avviso comune sottoscritto dalle parti il 25 marzo 2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.
Occupazione. Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell‟orario.
Occupazione. Le Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a: – ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà; – modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assen- za di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso; – in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.
Occupazione. Prima di ricorrere all applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le aziende, in presenza di tensioni occupazionali anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell azienda. A questo fine valutano l adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all esodo anticipato volontario, l uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all art. 2103 c.c., il ricorso al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito . Nell ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati. Qualora l azienda faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo su richiesta di una delle Parti ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l azienda interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al 1° comma. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Occupazione. L’obiettivo, decisivo, di aumentare l'occupazione e garantire una adeguata copertura previdenziale va perseguito allargando la base contributiva regolarizzando figure professionali esistenti soprattutto nel settore radiotelevisivo e volgendo l'attenzione verso le figure professionali emergenti nell'editoria. Nel primo caso, esistono già migliaia di collaboratori, giornalisti professioni o pubblicisti, che svolgono l'attività redazionale a tempo pieno ma che a causa delle normative restrittive e del mancato riconoscimento professionale e contrattuale da parte dell'editore sono costretti al lavoro nero, sottopagato o comunque fuori dal perimetro del contratto nazionale. Ci sono, poi, figure professionali da coinvolgere e tutelare nel mondo del web, del videogiornalismo, etc. Per allagare la base contributiva è necessario creare un percorso che li porti all'interno dell'Ordine con l'iscrizione in uno dei due albi, quello dei pubblicisti o quello dei professionisti (anche attraverso l'iscrizione come praticante). Un percorso che poi possa portarli dentro gli istituti di categoria Inpgi e Casagit. Inoltre compito del sindacato in sede di rinnovo del contratto è puntare ad una inversione di tendenza rendendo più onerosi per gli editori i contratti a tempo determinato o quelli di collaborazione rispetto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Serve anche una nuova definizione dell'attività degli uffici stampa delineandone uno "statuto giornalistico" in modo da inserire nella base contributiva della categoria anche questi profili professionali. Per questo proponiamo le seguenti modifiche all’articolo 1: Al primo capoverso sostituire le parole “comunque collegati ad aziende editoriali” con “privati” Dopo il primo capoverso modificare il testo nel seguente modo “Nel lavoro giornalistico comunemente inteso sulla base della giurisprudenza e definito dalla legge 69/63 vanno compresi i profili di foto-cine-operatore, di architettura grafica digitale, di gestione e mediazione con i social network (social journalist), di data journalist e di responsabile comunicazione e ufficio stampa e tutti coloro che a vario titolo operano all’interno degli uffici medesimi. Tali normative si applicano indipendentemente dal numero dei giornalisti che compongono l’ufficio stampa stesso. Viene inoltre istituita una commissione paritetica che ogni due anni ridefinisca le figure professionali alla luce dei cambiamenti tecnologici e della loro utilità sociale e produttiva. Si sollecita...
Occupazione. AI fine di migliorare i livelli di occupazione in collegamento ai fattori economici e produttivi le OO.PP. dei datori di lavoro opereranno affinché le aziende:
Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito», l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
Occupazione. 2.1. L’Amministrazione regionale provvede ad attivare una politica programmata del lavoro pubblico nella Regione Sarda, che a tale scopo adegua la propria articolazione organizzativa.
Occupazione. CAPITOLO II°