Occupazione Clausole campione

Occupazione. La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore terziario, distribuzione e servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali. Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all'occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell'occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato. A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (C.i.g.s., C.i.g. in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell'orario di lavoro, ecc.). In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione. Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell'avviso comune sottoscritto dalle parti il 25 marzo 2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.
Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
Occupazione. Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti con- vengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazio- ne nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell’orario.
Occupazione. La Banca conferma la convinzione che il pieno rilancio perseguito dal Piano richieda anche il rafforzamento occupazionale, con particolare attenzione ai giovani, anche a supporto della trasformazione digitale. In relazione, la Banca dichiara la propria disponibilità ad effettuare ulteriori assunzioni – aggiuntive rispetto a quelle che dovessero realizzarsi in applicazione di quanto convenuto sul tema tra le Parti nel Verbale di AccordoFondo di Solidarietà Quota 100” – fino a un massimo complessivo di 210 unità, a fronte di una rilevante accelerazione della crescita in arco di Piano di ricavi e redditività. Nell’ambito del suddetto ammontare massimo complessivo, verranno effettuate le 70 assunzioni previste dall’art. 4 del Verbale di Accordo 20/11/2019 “Fondo di Solidarietà Quota 100”. Anche qualora tale ultimo obiettivo di assunzioni non dovesse essere integralmente conseguito, la Banca effettuerà comunque un ammontare complessivo di 70 assunzioni, con gradualità, comunque entro il 31/12/2022. Le norme contenute nel presente Verbale di Accordo hanno valenza generale, e sono applicabili nei confronti di tutto il personale dipendente dal Gruppo. Le Parti convengono sulla necessità di prevedere, su richiesta di una di esse, momenti di confronto e di verifica sugli argomenti oggetto del presente Verbale di Accordo. La Banca, con cadenza semestrale, fornirà alle Organizzazioni Sindacali specifica informativa in ordine agli interventi di ammodernamento degli spazi fisici e di manutenzione degli impianti delle filiali retail. Il presente Verbale di Accordo troverà applicazione nel pieno rispetto del complessivo quadro normativo e regolamentare, ivi comprese le istruzioni delle Autorità di Vigilanza. Le cessazioni disciplinate dal presente Verbale di Accordo (come specificate dall’art. 2, comma 3, che precede) esauriscono l’obiettivo di Piano in tema di riduzione del personale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il complessivo assetto normativo definito dal presente Verbale di Accordo consente di non procedere a tagli lineari del costo del lavoro. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo (che parte Aziendale sottoporrà agli Organi competenti), le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Verbale di Accordo realizza le condizioni di cui al Decreto Interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e successive modificazioni e di aver espletato tutte le relative procedure contrattuali e sindacali In relazione a quanto sopraindicato in materia ...
Occupazione. Le Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a: – ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà; – modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assen- za di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso; – in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.
Occupazione. AI fine di migliorare i livelli di occupazione in collegamento ai fatto- ri economici e produttivi le OO.PP. dei datori di lavoro opereranno affinché le aziende:
Occupazione. CAPITOLO II°
Occupazione. Le parti in merito al quadro complessivo riguardante l'occupazione individuano modalità di attivazione di rapporto occupazionali così caratterizzati:
Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito», l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
Occupazione. Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo In pensione Impiegato impresa privata Disoccupato Impiegato impresa pubblica Studente La sezione sottostante deve essere compilata solo nel caso in cui l’Investitore-Contraente della polizza sia una persona fisica. Nel caso in cui l’Investitore-Contraente della polizza non sia una persona fisica, è necessario indicare i dati del titolare/dei titolari effettivo/i nell’apposito modulo e compilare l’apposita autodichiarazione. Il titolare effettivo è definito come la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale/delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla sezione 891E del Taxes Consolidation Xxx 0000 (e successive modifiche) , l’Investitore-Contraente deve dichiarare di essere o meno cittadino degli U.S.A. o residente ai fini fiscali negli U.S.A. L’Investitore-Contraente DICHIARA: di essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento di essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A. di non essere TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento di NON essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A. di NON essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento In caso l'Investitore-Contraente dichiari di essere cittadino degli U.S.A., è necessario fornire il W9 riportante il TIN. In caso l'Investitore-Contraente non sia cittadino degli U.S.A. e abbia indicato un recapito (indirizzo o altro) riconducibile agli U.S.A., verranno richiesti i documenti indicati al punto 6 nella nota alla compilazione in calce al presente modulo.