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Occupazione Clausole campione

Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le imprese, in presenza di tensioni occupazionali – anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali – forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare. 2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’impresa. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito”, l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull’eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all’esodo anticipato volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il job-sharing, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 15, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati. 3. Qualora l’impresa faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di capogruppo per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l’impresa interessata faccia ricorso alle previsioni di legge di cui al comma 1. 4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Occupazione. La crisi economica che sta attraversando il Paese va gradualmente investendo il settore terziario, distribuzione e servizi, accentuando gli elementi di preoccupazione per il futuro dei settori interessati ed i relativi livelli occupazionali. Le parti ritengono indispensabile promuovere nel breve termine e per la fase di crisi che, nelle previsioni, continuerà a produrre i suoi effetti anche nel corso del 2010, iniziative volte ad affermare politiche di sostegno all'occupazione ed alla riorganizzazione dei settori, evitando il fenomeno depressivo dovuto alla chiusura di migliaia di attività ed alla perdita di numerosi posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. Coerentemente con quanto affermato, le parti individuano quale obiettivo prioritario, la difesa dei livelli occupazionali, per evitare che la crisi determini un pericoloso deterioramento del patrimonio professionale, penalizzando ulteriormente le fasce più deboli, a partire dalle donne ed i giovani, sia attraverso il calo dell'occupazione a tempo indeterminato a fronte delle cessazioni di attività, sia attraverso una pesante riduzione della forza lavoro a tempo determinato. A questo fine, le parti ritengono necessario favorire la stabilità dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi aziendali, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di gestione delle crisi previsti dalle normative vigenti (C.i.g.s., C.i.g. in deroga, contratti di solidarietà di tipo A e B, anche alle aziende con meno di 16 dipendenti, riduzione dell'orario di lavoro, ecc.). In questo senso, a livello territoriale, saranno attivati tavoli di confronto, per definire le modalità di attuazione delle procedure finalizzate alla salvaguardia dell'occupazione. Contestualmente, le parti, nel quadro di un ulteriore potenziamento ed allargamento alle fasce di lavoratori esclusi, degli strumenti di sostegno al reddito erogati dal sistema pubblico, ovvero, in presenza di iniziative conseguenti alla costituzione di tavoli di crisi a livello delle regioni, ritengono utile verificare, secondo i principi enunciati nell'avviso comune sottoscritto dalle parti il 25 marzo 2009 e nel quadro delle compatibilità finanziarie derivanti dagli obiettivi attualmente perseguiti, la funzione di integrazione che può essere svolta dalla bilateralità di settore.
Occupazione. Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali ed allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti con- vengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazio- ne nella organizzazione produttiva e del lavoro ed utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell’orario.
OccupazioneLe Parti stipulanti – nel confermare gli impegni assunti con il Verbale di Riunione del 20 giugno 2007 sul tema dell’occupazione e per il rilancio del Fondo di solidarietà del settore – avvieranno un’azione congiunta nei confronti delle Autorità competenti finalizzata a: – ripristinare il più favorevole regime fiscale per il Fondo di solidarietà; – modulare il contributo di disoccupazione gravante sulle aziende di settore in assen- za di “controprestazione” o quantomeno prevedere l’esenzione dallo stesso per le aziende che ricorrono al Fondo di solidarietà per tutto il relativo periodo e fino a concorrenza con gli oneri sostenuti dall’azienda per le prestazioni del Fondo stesso; – in alternativa all’alinea che precede, prevedere la possibilità di corrispondere l’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori che accedono al Fondo per la prestazione straordinaria, con integrazione da parte dell’Azienda, attraverso il Fondo, di quanto eccede l’indennità di disoccupazione stessa.
Occupazione. 1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, 2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell’azienda. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al 3. Qualora l’azienda faccia parte di un gruppo bancario e la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro, si dà luogo - su richiesta di una delle Parti - ad incontri a livello di 4. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta. L’art. 18 del ccnl 11 luglio 1999 in tema di “Confronto a livello di gruppo ” è sostituito dal seguente:
Occupazione. Imprenditore Libero professionista Lavoratore autonomo In pensione Impiegato impresa privata Disoccupato Impiegato impresa pubblica Studente La sezione sottostante deve essere compilata solo nel caso in cui l’Investitore-Contraente della polizza sia una persona fisica. Nel caso in cui l’Investitore-Contraente della polizza non sia una persona fisica, è necessario indicare i dati del titolare/dei titolari effettivo/i nell’apposito modulo e compilare l’apposita autodichiarazione. Il titolare effettivo è definito come la persona fisica o le persone fisiche per conto della quale/delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla sezione 891E del Taxes Consolidation Xxx 0000 (e successive modifiche) , l’Investitore-Contraente deve dichiarare di essere o meno cittadino degli U.S.A. o residente ai fini fiscali negli U.S.A. L’Investitore-Contraente DICHIARA: di essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento di essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A. di non essere TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento di NON essere cittadino degli U.S.A. e/o residente, ai fini fiscali, negli U.S.A. di NON essere l’unico TITOLARE EFFETTIVO dell’investimento In caso l'Investitore-Contraente dichiari di essere cittadino degli U.S.A., è necessario fornire il W9 riportante il TIN. In caso l'Investitore-Contraente non sia cittadino degli U.S.A. e abbia indicato un recapito (indirizzo o altro) riconducibile agli U.S.A., verranno richiesti i documenti indicati al punto 6 nella nota alla compilazione in calce al presente modulo.
Occupazione. CAPITOLO II°
Occupazione. 2.1. L’Amministrazione regionale provvede ad attivare una politica programmata del lavoro pubblico nella Regione Sarda, che a tale scopo adegua la propria articolazione organizzativa.
Occupazione. AI fine di migliorare i livelli di occupazione in collegamento ai fattori eco- nomici e produttivi le OO.PP. dei datori di lavoro opereranno affinché le aziende: 1) Riconoscano ai fini contrattuali e previdenziali per “stessa azienda”, anche le aziende che hanno in comune la programmazione colturale e relativa amministrazione e direzione aziendale; ciò al di là dell’intestazione catastale dei terreni; 2) Espandano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, favorendo la trasformazione come previsto dall’art. 8 del presente C.P.L., garantendo la sostituzione dei lavoratori che ces- sano l’attività per pensionamento di vecchiaia, dimissioni e passaggio ad altra azienda o ad altra attività, nonché per licenziamento per giustificato motivo, di cui all’art. 14 punto b). 3) migliorino ili rapporto di lavoro a tempo determinato, che giusto quanto previsto dalla Legge 37 del 16 febbraio 1977 assicuri maggiori garanzie di occupazione e di salario annuo. In tal senso, rispetto alle fasce occupazionali dell’anno precedente, le aziende tenderanno al superamento del la- voro marginale e saltuario; 4) Rendano operante Ia presenza del Iavoro giovanile in riferimento aII’art. 31 del C.P.L. attraverso: a) immissione dei giovani (Xxxxxxxx e/o diplomati); b) assunzione di manodopera giovanile e femminile; c) Ia creazione di contratti di formazione - Iavoro come previsto delle Ieggi vigenti; d) Ia conseguente trasformazione in rapporto di Xxxxxx a tempo inde- terminato (con mansioni amministrative - tecniche e/o manuali) per coloro che intendono rimanere nel settore, compatibilmente alle esi- genze aziendali; e) attraverso I’utilizzo dei giovani e delle donne nel settore cooperativo ortofrutticolo, durante Ia fase di diradamento, raccolta e confeziona- mento dei prodotti agricoli, ove sussistano le condizioni, anche at- traverso I’attivazione di nulla - osta plurimi; f) l’utiIizzo del contratto dell’apprendistato giusto quanto previsto da- II’art. 16 CCNL 10/07/2002.
OccupazioneLe parti in merito al quadro complessivo riguardante l'occupazione individuano modalità di attivazione di rapporto occupazionali così caratterizzati: 1 - attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con possibili caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali; 2 - attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part-time verticale e orizzontale anche in questo caso con possibili caratteristiche di flessibilità individuate dalle parti negli accordi locali; 3 - attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time. Le parti in occasione di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato part- time, faranno prioritario il ricorso, ancorché non esclusivo e totale e compatibilmente con le diverse professionalità che si renderanno necessarie, al personale che abbia già operato o che operi con contratto a termine presso le singole unità e che in caso di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time verrà fatto prioritario ricorso al personale in forza con contratto part-time. Parallelamente a tale quadro sistematico di gestione dei rapporti occupazionali verrà utilizzato lo strumento specifico dei contratti di lavoro stagionali e/o a termine atti precipuamente a cogliere aspetti più contingenti e/o di durata più limitata nel tempo delle problematiche produttive delle unità. In tale ottica, le parti, nello spirito della legislazione vigente e del vigente Ccnl, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di utilizzare e dare compiuto sviluppo alla vigente normativa, nell'ottica di cogliere ogni opportunità occupazionale, concordano sulla opportunità di individuare in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, ulteriori e diverse fattispecie, rispetto a quelle già contemplate dal citato articolo (disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato) del vigente contratto nazionale di lavoro, più aderenti alle mutate necessità organizzative riconducibili alle evoluzioni tipiche dei nostri mercati di riferimento. Col fine pertanto di soddisfare le sempre crescenti esigenze di flessibilità e di rapidità, poste dalle imprevedibili sollecitazioni di questi mercati, e tenuto conto delle caratteristiche dell'attività produttiva aziendale, si è convenuto che saranno individuati in sede aziendale tra le parti, le opportunità di ulteriori casi di rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, ulteriori tipologie di flessibilizzazione delle opportunità occupazionali son...