Inquadramento del personale Clausole campione

Inquadramento del personale. 1. I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono. 2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale. 3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli. 4. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. 5. Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione. 6. Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta – laddove previsto – con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono. 7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” – laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese). 8. Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali.
Inquadramento del personale. In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali lavoratori. Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo. Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti.
Inquadramento del personale. 1. In relazione alle mansioni svolte i lavoratori sono inquadrati nei seguenti 6 livelli, fermo restando che la distinzione tra impiegati e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fa riferimento distintamente a tali lavoratori.
Inquadramento del personale. Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dal 1° gennaio 2009, è articolato in sei aree/categorie, denominate rispettivamente A, B, C, D, E, F. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative. Le categorie e i profili individuati nel presente c.c.n.l. sono in coerenza con i contenuti previsti dall'art. 1. I profili sono individuati a titolo esemplificativo. Pertanto è fatta salva la possibilità per la contrattazione di secondo livello, così come previsto dall'articolo 10 del presente c.c.n.l., di individuare, in via sperimentale e previa comunicazione al CMP nazionale, ulteriori profili necessari alle esigenze delle attività svolte. Con le stesse modalità la contrattazione di secondo livello potrà trovare soluzioni che rispondano alle molteplici attività svolte dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera B) della legge 8 novembre 1991, n. 381. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite per l'esecuzione di servizi o attività produttive anche utilizzando attrezzature o procedure semplici. Appartengono altresì a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro generico di aiuto domiciliare con carattere di temporaneità, e che operano nell'ambito di specifiche istruzioni fornite. Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite e l'utilizzo di attrezzature, automezzi e la gestione di materiali e/o beni. Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono c...
Inquadramento del personale. Le parti si danno atto che con l'espressione "lucidatrici ed aspiratori" usati per la definizione di un profilo del 5° livello, hanno inteso riferirsi ad ogni tipo di macchine lucidatrici ed aspiranti con diametro non superiore a cm 60, indipendentemente dal numero delle spazzole della macchina stessa, e con esclusione, quindi, delle macchine industriali, che vengono definite tutte quelle di diametro superiore a 60 cm il cui uso determina l'inquadramento al 4° livello. Vengono, ovviamente, fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.
Inquadramento del personale. L’inquadramento del personale é determinato in relazione alle mansioni effettivamente svolte. I profili sotto illustrati hanno carattere esemplificativo.
Inquadramento del personale. (Art. 75) Le disposizioni contenute nell' articolo in commento riproducono complessivamente le precedenti normative di cui al ccnl ABI del 1994 ("Disposizioni generali" del Cap. III e artt. 19 e 25). Soprattutto a beneficio delle aziende già destinatarie dei ccnl ACRI per le quali - come noto - con il ccnl 11 luglio 1999 è stato previsto il nuovo sistema di classificazione del personale ("aree professionali" in luogo delle precedenti categorie, qualifiche e gradi del personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario), si ritiene opportuno riepilogare i profili di maggior interesse del presente articolo: - fungibilità rispetto a tutte le attività di pertinenza dell' area professionale nella quale il lavoratore stesso è inserito, senza che ciò comporti in nessun caso riduzioni di retribuzione (4° comma); - corresponsione della relativa differenza di trattamento economico qualora vi sia assegnazione temporanea di attività (compiti) proprie di un livello retributivo superiore (5° comma); - ferma la fungibilità di cui sopra, nelle ipotesi in cui vengano affidate stabilmente attività proprie di livelli retributivi diversi, all' interessato compete il livello retributivo corrispondente all' attività superiore se questa è svolta (ove richiesto) con continuità e prevalenza (6° comma). Per i profili attinenti alle "sostituzioni" si veda il commento dell' art. 83; - si considera adibizione continuativa e prevalente (anche laddove prevista nella Parte speciale dei quadri direttivi) l' utilizzo nelle attività per almeno 3 ore giornaliere e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (7° comma); - per quanto riguarda gli accordi aziendali in tema di inquadramenti, questi possono riguardare esclusivamente l' individuazione di ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione e le relative intese, anche ove raggiunte non in contestualità con il contratto integrativo aziendale, verranno inserite nel contratto stesso, ai sensi dell' art. 22, penultimo comma, del ccnl (9° comma). 1ª, 2ª e 3ª area professionale (Artt. 76, 77 e 78) Gli articoli in esame non hanno - allo stato (3) - subito variazioni di rilievo (salvo qualche modifica formale: ad es., al 2° comma dell' art. 76 si fa riferimento tout court al "personale di guardiania"), rispetto alle precedenti previsioni ex artt. 14, 15 e 16 del ccnl ABI del 1994, eccezion fatta per gli inquadramenti nella 3ª area professionale per i preposti a succursale. In particolare, fermo q...
Inquadramento del personale. Fermo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 75 del CCNL 11.7.1999, casi particolari di lavoratori/lavoratrici appartenenti alla 3a area professionale stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività di cui al comma 3, 2° alinea, dell’art. 78 del CCNL 11.7.1999 per i quali si configurino dubbi di applicazione delle norme contrattuali di riferimento, saranno esaminati, ai fini dell’eventuale attribuzione di un inquadramento superiore al 1° livello retributivo, tra l’Azienda e le XX.XX.XX. delle XX.XX. firmatarie del presente C.I.A. nel corso di apposito incontro da tenersi unitariamente con tutte le predette XX.XX.XX. su richiesta anche di una sola di esse. Avuto anche riguardo a quanto previsto dal citato ultimo comma dell’art. 75 del CCNL 11.7.1999 si conviene che in caso di innovazioni tecnologiche che venissero introdotte dall'Azienda, comportanti l'esercizio di mansioni per le quali non risultasse possibile un preciso inquadramento nei confronti del personale interessato sulla base delle norme del citato CCNL e del presente CIA, l'argomento formerà oggetto di esame - per la definizione delle questioni relative, anche in vigenza dei contratti medesimi - da parte di apposita commissione, che si riunisce a richiesta di una delle parti. Detta commissione è composta da un dirigente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente CIA - i cui nominativi saranno preventivamente comunicati dalle rispettive XX.XX.XX. - e da rappresentanti dell’Azienda in numero non superiore a quello dei citati rappresentanti sindacali. Le intese raggiunte ai sensi del 1° e 2° comma verranno inserite nel contratto integrativo aziendale.
Inquadramento del personale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Inquadramento del personale. Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2005 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.