ALTRE FORME DI GARANZIA. 11) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale di Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delega. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 11) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" ” allegata all'Accordo territoriale di Lodi cui al punto 4) e denominata allegato D. per quanto non espressamente previsto alla legge 392/78 ed al Codice Civile, nonché agli usi e consuetudini della provincia di Bergamo. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 1113) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" ” allegata all'Accordo territoriale di Lodi cui al punto 1) e denominata allegato D. per quanto non espressamente previsto alla legge 392/78 ed al Codice Civile, nonché agli usi e consuetudini della provincia di Bergamo. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 1110) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo all’Accordo territoriale del comune di Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - spese, in quanto esistenti - esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria all’ordinaria manutenzione dell'ascensoredell’ascensore, alla fornitura dell'acqua dell’acqua nonché dell'energia all’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'ariadell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l’indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene sia rilasciata espressa delega. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno dell’anno precedente. 11)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l’osservanza, in quanto applicabile, delle disposizioni del C.C. sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato s far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge. 13)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità:................ .................................................................................... ............................................... 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l’art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le spese di xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, per il presente contratto saranno suddivise a meta tra ciascuno dei contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675). 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all’accordo territoriale del Comune di Lodi, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più volte citato, anche a riguardo del canone e delle agevolazioni fiscali, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell’accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... Letto approvato e sottoscritto ....................., li .................... il locatore ................................... il conduttore ................................. A mente dell’art. 1342, secondo comma, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24). il locatore ................................... il conduttore ................................. SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA NOTE: ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... Per le persone fisiche, riportate: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita I.V.A., numero istruzione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 1114) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" accessori allegata all'Accordo territoriale di Lodi e denominata allegato D. cui al punto 5) sotto la lettera F. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura – dell'acqua nonché – dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento – dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - – in sede di consuntivo - – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, pagamento il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche ottener l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di – prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominialecondominilae, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuateeffettaute, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegaSunia- Sicet-Uniat. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 1112) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla "applicazione della “Tabella oneri accessori" accessori allegata all'Accordo all’Accordo territoriale depositato presso il Comune di Lodi e denominata allegato D. Montefiascone, in data …………………. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria all’ordinaria manutenzione dell'ascensoredell’ascensore, alla fornitura dell'acqua dell’acqua nonché dell'energia elettricadell’energia elettrica , del riscaldamento e del condizionamento dell'ariadell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito , saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominialel’amministratore condominiale , ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuateeffettuate , anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annualeannuale , il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedentedell’anno precedente .
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 11) 147 Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella Tabellla oneri accessori" accessori allegata all'Accordo territoriale di Lodi e denominata allegato D. cui al punto 5 sotto la lettera G". In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - – in quanto esistenti - – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del dei 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - avvenir e- in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegaSunia-Sicet-Uniat. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che d'acconto non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 11) Per 11)Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale di Lodi e denominata allegato D. cui al punto 4). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei del xxxxx xxxx e delle latrine nonché nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere le specifiche l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche per il tramite di le organizzazioni sindacali incaricate a cui viene rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto per le spese condominiali che non sarà superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 12)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione del servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
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