Oggetto della garanzia Clausole campione

Oggetto della garanzia. La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.
Oggetto della garanzia. Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa, qualora nel corso del viaggio dell’ Assicurato, un suo famigliare a casa in Italia dovesse trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio. La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24 Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 20099 Sesto San Xxxxxxxx (MI).
Oggetto della garanzia. Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società s’impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa. La Società mette a disposizione dell’Assicurato, il seguente numero telefonico della Struttura Organizzativa , in funzione 24 ore su 24 Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 00.00000000 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (MI).
Oggetto della garanzia. In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Mapfre Asistencia S.A., in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle successive Sezioni. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Oggetto della garanzia. La Società rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Oggetto della garanzia. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indennizza l’Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, fulmine, Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. Gli Accessori e gli Apparecchi audio-fono-visivi sono garantiti, purché Stabilmente in- stallati sul veicolo assicurato, fermo restando quanto stabilito agli articoli A.3 - Capitale assicurato e A.7 - Documenti complementari alla denuncia di sinistro .
Oggetto della garanzia. La Compagnia s’impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza: 1) Tutela legale famiglia; 2) Tutela legale casa; 3) Tutela legale famiglia e Tutela legale casa. La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono: 1) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo che viene stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; 2) le spese di un perito nominato dall’Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti; 3) le spese di un perito nominato dall’Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza; 4) le spese di giustizia nel processo penale; 5) le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa; 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza; 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società; 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 250 €. Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzione forzata la Società terrà indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Oggetto della garanzia. La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicu- rato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti: • Dal Veicolo • Dagli accessori di serie stabilmente installati • Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di: • Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione • Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici. Inoltre la Compagnia, gratuitamente e in automatico: • Paga le somme fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente re- sponsabile ai sensi di legge e per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scop- pio del Veicolo quando non è in circolazione: - A cose di Terzi - Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in loca- zione dal Proprietario del Veicolo assicurato. • Rimborsa il Premio di Responsabilità Civile, diminuito delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del Veicolo con conseguente danno totale • Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese so- stenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese do- vranno essere dimostrate da specifica documentazione. • Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge • Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, ura- gani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata • Partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e fi- nali previste nel regolamento di gara • Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio • Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo. • in caso d...
Oggetto della garanzia. La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni Sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente contratto all’art 1.22. “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale” ed al netto di eventuali scoperti o franchigie di seguito riportate, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, secondo i Massimali e le Condizioni relative al livello di copertura scelto dal Contraente.
Oggetto della garanzia. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore; ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario; iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.