Estensioni di garanzia Clausole campione

Estensioni di garanzia. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
Estensioni di garanzia. A maggior chiarimento la garanzia s’intende estesa a :
Estensioni di garanzia. La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato, derivante:
Estensioni di garanzia. (valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
Estensioni di garanzia. A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s’intende estesa a:
Estensioni di garanzia. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull’Assicurato per danni derivanti dalle voci che seguono:
Estensioni di garanzia. Sono inoltre compresi nell’assicurazione:
Estensioni di garanzia. L’assicurazione, a prescindere dal grado di IP da Infortunio accertato, copre anche le seguenti spese: L’Impresa provvederà ad indennizzare le cure odontoiatriche e ortodontiche, le protesi dentarie conseguenti ad Infortunio documentato da certificato medico o dentistico, fino alla concorrenza di € 500,00 per Sinistro e Anno assicurativo con Franchigia assoluta di € 50,00 per ciascun Sinistro, per singolo Assicurato. Nel caso in cui, su espresso parere medico, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi 3 (tre) anni dal giorno dell’Infortunio, l’Assicurato potrà richiedere che vengano rimborsate le spese riconosciute necessarie. La presente copertura vale anche per il rimborso delle spese sostenute per la riparazione e/o sostituzione di apparecchi e/o protesi ortodontiche in uso all’Assicurato al momento dell’Infortunio, rotti e/o danneggiati. Oltre a quanto già indicato all’art. 29 Esclusioni - sono escluse dalla copertura: