Estensioni di garanzia Clausole campione

Estensioni di garanzia. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi: 1. Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere; 2. RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, amministratori, collaboratori e/o incaricati, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o della carica, a terzi e a prestatori di lavoro; esclusi i danni patrimoniali provocati al Contraente. La Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, salvo il caso di dolo e colpa grave; 3. RC per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell’Assicurato, della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività; 4. RC derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, compresi i dipendenti e le loro cose, causati dai pazienti assistiti dai centri gestiti dall’Assicurato; 5. RC derivante dalla partecipazione di xxxxxxx e visitatori alla vita ospedaliera della Contraente, e/o organizzazione di visite guidate di Xxxxx; 6. R.C. derivante all'Assicurato per danni a terzi e/o dipendenti causati dallo svolgimento di attività libero professionale del personale nell’ambito delle strutture in uso od autorizzate dall'Assicurato stesso. Resta impregiudicata la facoltà di rivalsa della Società nei confronti del sopracitato personale in caso di dolo e/o colpa grave; 7. RC derivante da ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto illecito verificatosi in relazione a tale specifica attività; 8. R.C per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'assicurato (ivi compresi corsisti, stagisti, volontari e simili), della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività; 9. RC per le malattie contratte per cause di servizio dal personale; 10. RC ascrivibile all’Assicurato in qualità diDatore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08) (“Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all’osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi. La presente estensione d...
Estensioni di garanzia. Sono compresi in garanzia anche: 1. l’asfissia non di origine morbosa; 2. infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze; 3. gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; 4. l’annegamento; 5. l’assideramento e/o il congelamento; 6. colpi di sole e/o di calore; 7. gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; 8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi; 9. le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l’evento traumatico; 10. le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari;
Estensioni di garanzia. La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato derivante: 1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati in polizza e adibiti all’esercizio dell’attività assi- curata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza di fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi. 2. da lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati ove è svolta l’attività, effettuati in economia e/o affidati a terzi; 3. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne in genere, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque nel territorio Italiano; qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicu- rato nella sua qualità di committente dei lavori. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 150,00 per sinistro; 4. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allesti- mento, montaggio e smontaggio degli stands; 5. dall’uso, nell’ambito dell’esercizio assicurato, di apparecchiature elettroniche in genere poste a servizio del pubblico, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi, bevande e/o merci inerenti l’attività; 6. dall’esercizio di mense e spacci aziendali, con accesso occasionale di terzi estranei; 7. dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all’interno dell’Azienda; 8. dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall’intervento diretto degli addetti dell’A- zienda per tale scopo; 9. dall’organizzazione di visite guidate all’interno dell’Azienda per dimostrazione di prodotti, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi; 10. dall’impiego da parte dell’Assicurato o dei propri dipendenti di biciclette e mezzi di trasporto a mano, sia all’interno che all’esterno delle aree occupate dall’Assicurato; 11. dal possesso di cani anche da guardia compresa la responsabilità di colui che ha in consegna i cani; 12. dall’esistenza di servizio di vigilanza affidato a guardianaggio anche armato; 13. dai danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale stabilito in polizza per ogni anno assicurativo. 14. diretti e materiali ai mez...
Estensioni di garanzia. Sono inoltre compresi nell’assicurazione: a) i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi Derivanti da eventi naturali, socio-politici, atti vandalici che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso; c) i danni da sovraccarico di neve, col xxxxxxx xxxxxxxxxx annuo di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento); d) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di Euro 850,00 e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a Euro 1.600,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa; La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Estensioni di garanzia. Sono considerati infortuni: • l’asfissia, il contatto fisico con sostanze tossiche o corrosive; • gli avvelenamenti da ingestione di cibo e/o da assorbimento di sostanze; • l'annegamento; • l’assideramento o congelamento; • la folgorazione da scariche elettriche e xxxxxxx; • le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti e di aracnidi, con esclusione di malaria e carbonchio; • le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzo fisico, con le limitazioni di cui al punto B delle Condizioni Particolari. • le rotture sottocutanee del tendine di Xxxxxxx o di un tendine del bicipite brachiale, Sono inoltre compresi, salvo quanto escluso dal successivo Art. 3: • gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza e quelli subiti per effetto divertigini; • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi e colpa grave; • gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe e slavine; • gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, attentati, atti di Terrorismo (salvo quanto previsto all’art. 3, lett. k) e vandalismo, tumulti popolari, a condizione che la Persona Assicurata non vi abbia preso parte attiva e volontaria; • gli infortuni derivanti dall'uso, in qualità di passeggero, di velivoli nei limiti e nei termini di quanto disposto al punto A delle Condizioni Particolari; • gli infortuni subiti in occasione di dirottamento e pirateria aerea; • gli infortuni subiti in stato di ubriachezza ma non alla guida di veicoli e natanti a motore; • gli infortuni subiti a seguito di colpi di sole e di calore; • gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, eccettuati quelli esclusi al successivo Art. 3.
Estensioni di garanzia. (valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
Estensioni di garanzia. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull’Assicurato per danni derivanti dalle voci che seguono: 21.1 Fatto dei collaboratori, anche nel caso dolo o colpa grave delle persone del cui fatto la Contraente sia legalmente tenuta a rispondere, compresi i componenti del Comitato Etico, compresi tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza con la Contraente, prestano la loro opera presso le strutture della Contraente, quali a mero titolo esemplificativo medici occasionali, gli specializzandi, i tirocinanti e gli allievi che frequentano i corsi presso le apposite scuole, anche per l’attività di fecondazione assistita.
Estensioni di garanzia. Sono inoltre compresi nell’assicurazione: a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione “incendio e altri danni ai beni” cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art.21) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse; c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’Assicurato e/o Contraente; f) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli); La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Estensioni di garanzia. La garanzia è altresì operante: • per i Sinistri concernenti l’uso di rimorchio a condizione che i Sinistri si verifichi- no in circostanza di traino; • per i rimorchi per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione RCA la cui targa sia riportata in Polizza e per i quali sia stato pagato il relativo Premio, la garanzia com- prende il Rischio della sosta; • per il rimborso delle spese di assistenza legale necessaria all’Assicurato/Proprieta- rio quando questi, estraneo ai fatti, si veda coinvolto in procedimenti penali o civili conseguenti all’uso criminoso del proprio veicolo: tale estensione opera esclusi- vamente ove l’Assicurato ottenga dall’Autorità competente la certificazione attestante la sua estraneità ai fatti o decreto di proscioglimento, oppure sen- tenza di assoluzione.