ALTRE FORME DI GARANZIA. 14)Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il Comune di Faenza in data 09/11/1999. In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo del xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16)Il/i conduttore/i - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga/no a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del/dei conduttore/i, il/i quale/i nulla potrà/potranno protendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 17)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi con le seguenti modalità 18)Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del/dei conduttore/i. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 19)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui/loro locati e, ove egli/essi più non li occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 21)Il locatore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675). 22)La conclusione del presente contratto , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385). 23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazione.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 14)Per 9)Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della riferimento alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo ,allegato D all’accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il del Comune di Faenza in data 09/11/1999. Lodi d In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i del conduttore le spese - spese, in quanto esistenti - esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria all’ordinaria manutenzione dell'ascensoredell’ascensore, alla fornitura dell'acqua dell’acqua nonché dell’energia all’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'ariadell’aria, allo spurgo del dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, istituito saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica l’indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col Col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno dell’anno precedente. 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno 10)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’ariadell’aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale tal caso (e con l’osservanza, in quanto applicabiliapplicabile, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea C.C. sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16)Il/i 11)Il conduttore/i - , in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - centralizzata, si obbliga/no obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto dell’impianto relativo, restando sin d'ora d’ora il locatore - locatore, in caso di inosservanza - inosservanza, autorizzato a s far rimuovere e o demolire ogni antenna individuale a spese del/dei del conduttore/i, il/i quale/i il quale nulla potrà/potranno protendere potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 17)Nel 12)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare la casa locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta la alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità 18)Le modalità:.......... ....................................................... ........................................................................ 13)Le spese di bollo bollo, registro, stesura, attuali e successive per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono contratto saranno suddivise a carico del/dei conduttore/i. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metàmeta tra ciascun contraente. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 19)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui/loro locati e, ove egli/essi più non li occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 21)Il locatore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675). 22)La conclusione del presente contratto , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385). 23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazione.
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Samples: Territorial Agreement
ALTRE FORME DI GARANZIA. 14)Per 9)Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della riferimento alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo ,allegato D all'accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il del Comune di Faenza in data 09/11/1999. Lodi d In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i del conduttore le spese - spese, in quanto esistenti - esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell’energia all'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo del dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, istituito saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col Col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno 10)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’ariadell'aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale tal caso (e con l’osservanzal'osservanza, in quanto applicabiliapplicabile, delle disposizioni del codice civile C.C. sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16)Il/i 11)Il conduttore/i - , in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - centralizzata, si obbliga/no obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - locatore, in caso di inosservanza - inosservanza, autorizzato a s far rimuovere e o demolire ogni antenna individuale a spese del/dei del conduttore/i, il/i quale/i il quale nulla potrà/potranno protendere potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 17)Nel 12)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare la casa locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno il conduttore dovrà consentire la visita all’unità all'unità immobiliare una volta la alla settimana per almeno due ore con l’esclusione l'esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità 18)Le modalità: 13)Le spese di bollo bollo, registro, stesura, attuali e successive per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono contratto saranno suddivise a carico del/dei conduttore/i. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metàmeta tra ciascun contraente. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 19)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui/loro locati e, ove egli/essi più non li occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 21)Il locatore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge 31 dicembre 1996, n. 675). 22)La conclusione del presente contratto , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385). 23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazione.
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Samples: Accordo Territoriale
ALTRE FORME DI GARANZIA. 14)Per Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo all’Accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il Comune del comune di Faenza in data 09/11/1999. Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i del conduttore le spese - spese, in quanto esistenti - esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria all’ordinaria manutenzione dell'ascensoredell’ascensore, alla fornitura dell'acqua dell’acqua nonché dell’energia all’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'ariadell’aria, allo spurgo del dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, istituito saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica l’indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacalisindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delega. In una col Col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno dell’anno precedente. 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno 11)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’ariadell’aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale tal caso (e con l’osservanza, in quanto applicabiliapplicabile, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea C.C. sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16)Il/i 12)Il conduttore/i - , in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - centralizzata, si obbliga/no obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto dell’impianto relativo, restando sin d'ora d’ora il locatore - locatore, in caso di inosservanza - inosservanza, autorizzato a s far rimuovere e o demolire ogni antenna individuale a spese del/dei del conduttore/i, il/i quale/i il quale nulla potrà/potranno protendere potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 17)Nel 13)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare la casa locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta la alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità 18)Le modalità:................ .................................................................................... ............................................... 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l’art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le spese di bollo xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono contratto saranno suddivise a carico del/meta tra ciascuno dei conduttore/i. contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai del conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 19)A 16)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono il conduttore elegge domicilio nei locali a lui/loro lui locati e, ove egli/essi egli più non li occupi/no occupi o comunque detenga/no, presso l'Ufficio l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile l’immobile locato. 20)Qualunque 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 21)Il 18)Il locatore ed il/i conduttore/i e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge legge 31 dicembre 1996, n. 675n.675). 22)La conclusione del 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, non comporta al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all’accordo territoriale del Comune di per sé trasferimento al locatarioLodi, con o senza corrispettivoalle disposizioni del C.C., di quanto locato (artalla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385). 23)Ciascuna 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell'Accordo dell’Accordo territoriale più sopra volte citato, anche a riguardo del canonecanone e delle agevolazioni fiscali, una la Commissione di conciliazione Conciliazione stragiudiziale formataprevista dal punto 9 dell’accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... Letto approvato e sottoscritto ....................., quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo li .................... il locatore ................................... il conduttore ................................. A mente dell’art. 1342, secondo comma, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui trattasi - sulla base delle designazionii punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24). il locatore ................................... il conduttore ................................. SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA NOTE: ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... Per le persone fisiche, rispettivamenteriportate: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita I.V.A., numero istruzione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazionelegale rappresentante.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 14)Per Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale in data 04/11/1999 depositato presso il Comune del comune di Faenza in data 09/11/1999. Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del/dei conduttore/i del conduttore le spese - spese, in quanto esistenti - esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell’energia all'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo del dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché, ancora, nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, istituito saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del novanta 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il/i conduttore/i ha/hanno il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha/Hanno Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacalisindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delega. In una col Col pagamento della prima rata del canone annuale, il/i conduttore/i verserà/verseranno il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua/loro sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno 11)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’ariadell'aria. Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale tal caso (e con l’osservanzal'osservanza, in quanto applicabiliapplicabile, delle disposizioni del codice civile C.C. sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16)Il/i 12)Il conduttore/i - , in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - centralizzata, si obbliga/no obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - locatore, in caso di inosservanza - inosservanza, autorizzato a s far rimuovere e o demolire ogni antenna individuale a spese del/dei del conduttore/i, il/i quale/i il quale nulla potrà/potranno protendere potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 17)Nel 13)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare la casa locata il/i conduttore/i dovrà/dovranno il conduttore dovrà consentire la visita all’unità all'unità immobiliare una volta la alla settimana per almeno due ore con l’esclusione l'esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità 18)Le modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le spese di bollo xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono contratto saranno suddivise a carico del/meta tra ciascuno dei conduttore/i. contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al/ai del conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 19)A 16)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il/i conduttore/i elegge/eleggono il conduttore elegge domicilio nei locali a lui/loro lui locati e, ove egli/essi egli più non li occupi/no occupi o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 20)Qualunque 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 21)Il 18)Il locatore ed il/i conduttore/i e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Legge legge 31 dicembre 1996, n. 675n.675). 22)La conclusione del 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, non comporta al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all'accordo territoriale del Comune di per sé trasferimento al locatarioLodi, con o senza corrispettivoalle disposizioni del C.C., di quanto locato (artalla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 121, comma 4, lett. f), D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385). 23)Ciascuna 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra volte citato, anche a riguardo del canonecanone e delle agevolazioni fiscali, una la Commissione di conciliazione Conciliazione stragiudiziale formataprevista dal punto 9 dell'accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato e sottoscritto , quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui trattasi - sulla base delle designazionii punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24). il locatore il conduttore SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA NOTE: Per le persone fisiche, rispettivamenteriportate: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita I.V.A., numero istruzione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e nuova variazionelegale rappresentante.
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Samples: Accordo Territoriale