ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale del comune di Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché all'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio portineria, ove istituito saranno a carico nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delega. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 11)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l'osservanza, in quanto applicabile, delle disposizioni del C.C. sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato s far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge. 13)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le spese di xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, per il presente contratto saranno suddivise a meta tra ciascuno dei contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675). 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all'accordo territoriale del Comune di Lodi, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte citato, anche a riguardo del canone e delle agevolazioni fiscali, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24).
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per 9)Per gli oneri accessori le parti faranno testo riferimento alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo ,allegato D all'accordo territoriale del comune Comune di Lodi e denominata allegato D. d In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché all'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio portineria, ove istituito saranno a carico nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delegasindacali. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 11)Il 10)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l'osservanza, in quanto applicabile, delle disposizioni del C.C. sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il 11)Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato s far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge. 13)Nel 12)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le 13)Le spese di xxxxxbollo, registro, stesura, attuali e successivi, successive per il presente contratto saranno suddivise a meta tra ciascuno dei contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del conduttoreciascun contraente. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675). 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all'accordo territoriale del Comune di Lodi, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte citato, anche a riguardo del canone e delle agevolazioni fiscali, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24).
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per 14)Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale del comune in data 04/11/1999 depositato presso il Comune di Lodi e denominata allegato D. Faenza in data 09/11/1999. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore del/dei conduttore/i le spese, spese - in quanto esistenti; esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché all'energia dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei del xxxxx xxxx e delle latrine nonché nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito istituito, saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del 90 novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha il/i conduttore/i ha/hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha Ha/Xxxxx inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà il/i conduttore/i verserà/verseranno una quota di acconto non superiore a quella di sua sua/loro spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 11)Il conduttore ha 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'ariad’aria. Ha Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal tale caso (e con l'osservanzal’osservanza, in quanto applicabileapplicabili, delle disposizioni del C.C. codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il 16)Il/i conduttore, /i - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, centralizzata - si obbliga obbliga/no a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, locatore - in caso di inosservanza, inosservanza - autorizzato s a far rimuovere o e demolire ogni antenna individuale a spese del del/dei conduttore/i, il quale il/i quale/i nulla potrà pretendere potrà/potranno protendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 13)Nel 17)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà il/i conduttore/i dovrà/dovranno consentire la visita all'unità all’unità immobiliare una volta alla la settimana per almeno due ore con l'esclusione l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le modalità 18)Le spese di xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, bollo per il presente contratto saranno suddivise contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a meta tra ciascuno carico del/dei contraenti. conduttore/i. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A 19)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui lui/loro locati e, ove egli egli/essi più non li occupi occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque 20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il 21)Il locatore e il conduttore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge Legge 31 dicembre 1996, n.675n. 675). 19)Per quanto non previsto dal 22)La conclusione del presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 1 L.431/984, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99lett. f), all'accordo territoriale del Comune di LodiD. lgs. 1° settembre 1993, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi localin. 385). 20)Xxxxxxxx 23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte sopra citato, anche a riguardo del canone canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e delle agevolazioni fiscalidel conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24)nuova variazione.
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Samples: Contratto Di Locazione Di Natura Transitoria Per Le Esigenze Abitative Degli Studenti Universitari
ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale del comune di Lodi e denominata allegato D. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché all'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio portineria, ove istituito saranno a carico nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delega. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 11)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l'osservanza, in quanto applicabile, delle disposizioni del C.C. sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato s far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge. 13)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le spese di xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, per il presente contratto saranno suddivise a meta tra ciascuno dei contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del conduttore. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675). 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all'accordo territoriale del Comune di Lodi, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte citato, anche a riguardo del canone e delle agevolazioni fiscali, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24). il locatore il conduttore SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA NOTE: Per le persone fisiche, riportate: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita I.V.A., numero istruzione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per 9)Per gli oneri accessori le parti faranno testo riferimento alla "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo ,allegato D all’accordo territoriale del comune Comune di Lodi e denominata allegato D. d In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti; relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria all’ordinaria manutenzione dell'ascensoredell’ascensore, alla fornitura dell'acqua dell’acqua nonché all'energia all’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'ariadell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio portineria, ove istituito saranno a carico nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione l’indicazione delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delegasindacali. Col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno dell’anno precedente. 11)Il 10)Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'ariadell’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e condizionamento d'aria d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l'osservanzal’osservanza, in quanto applicabile, delle disposizioni del C.C. sull'assemblea sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il 11)Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto dell’impianto relativo, restando sin d'ora d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato s far rimuovere o demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge. 13)Nel 12)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le :.......... ....................................................... ........................................................................ 13)Le spese di xxxxxbollo, registro, stesura, attuali e successivi, successive per il presente contratto saranno suddivise a meta tra ciascuno dei contraenti. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del conduttoreciascun contraente. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675). 19)Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 comma 1 L.431/98, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99, all'accordo territoriale del Comune di Lodi, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 20)Xxxxxxxx parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte citato, anche a riguardo del canone e delle agevolazioni fiscali, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24).
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ALTRE FORME DI GARANZIA. 10) Per 14)Per gli oneri accessori le parti faranno testo alla applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale del comune in data 04/11/1999 depositato presso il Comune di Lodi e denominata allegato D. Faenza in data 09/11/1999. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore del/dei conduttore/i le spese, spese - in quanto esistenti; esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché all'energia dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei del xxxxx xxxx e delle latrine nonché nonché, ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito istituito, saranno a carico del/dei conduttore/i nella misura del 90 novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha il/i conduttore/i ha/hanno diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha Ha/Hanno inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o amministratore l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali incaricate a cui sia rilasciata espressa delegasindacali. Col In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà il/i conduttore/i verserà/verseranno una quota di acconto non superiore a quella di sua sua/loro spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. 11)Il conduttore ha 15)Il/i conduttore/i tramite un suo/loro rappresentante dallo/dagli stessi designato, ha/hanno diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'ariad’aria. Ha Il conduttore, o i conduttori sempre attraverso il loro rappresentante come sopra designato, ha/hanno inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle modificazioni delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal tale caso (e con l'osservanzal’osservanza, in quanto applicabileapplicabili, delle disposizioni del C.C. codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 12)Il 16)Il/i conduttore, /i - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, centralizzata - si obbliga obbliga/no a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, locatore - in caso di inosservanza, inosservanza - autorizzato s a far rimuovere o e demolire ogni antenna individuale a spese del del/dei conduttore/i, il quale il/i quale/i nulla potrà pretendere potrà/potranno protendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 13)Nel 17)Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà il/i conduttore/i dovrà/dovranno consentire la visita all'unità all’unità immobiliare una volta alla la settimana per almeno due ore con l'esclusione l’esclusione dei giorni festivi ,oppure con le seguenti modalità: 14)Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.392. 15)Le modalità 18)Le spese di xxxxx, registro, stesura, attuali e successivi, bollo per il presente contratto saranno suddivise contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a meta tra ciascuno carico del/dei contraenti. conduttore/i. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia del al/ai conduttore/i. Questi corrisponderà/corrisponderanno la quota di sua/loro spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 16)A 19)A tutti gli effetti del presente contratto, comprese compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge il/i conduttore/i elegge/eleggono domicilio nei locali a lui lui/loro locati e, ove egli egli/essi più non li occupi occupi/no o comunque detenga/no, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. 17)Qualunque 20)Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 18)Il 21)Il locatore e il conduttore ed il/i conduttore/i si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge Legge 31 dicembre 1996, n.675n. 675). 19)Per quanto non previsto dal 22)La conclusione del presente contratto le parti faranno espressamente rinvio alla Convenzione Nazionale ex art.4 , non comporta di per sé trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 1 L.431/984, al decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex art.4 comma 2 L.431/98 del 5 mar.99lett. f), all'accordo territoriale del Comune di LodiD. lgs. 1° settembre 1993, alle disposizioni del C.C., alla legge 27/07/1978 n.392, alla legge 09/12/1998 n.4 31 e comunque alle norme vigenti ed agli usi localin. 385). 20)Xxxxxxxx 23)Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta all’esatta applicazione dell'Accordo territoriale più volte sopra citato, anche a riguardo del canone canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e delle agevolazioni fiscalidel conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell'impostazione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di Conciliazione stragiudiziale prevista dal punto 9 dell'accordo territoriale conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del Comune di Lodi ALTRE PATTUIZIONI _ Letto approvato rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo dl proroga biennale, o fino e sottoscritto , li il locatore il conduttore A mente dell'art. 1342, secondo xxxxx, del C.C., le parti specificamente approvano i patti di cui i punti 1),2),3),5),6),8),10),11),12),13),16),21),22) e 24)nuova variazione.
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Samples: Contratto Di Locazione Di Natura Transitoria Per Le Esigenze Abitative Degli Studenti Universitari