COMUNE DI SEQUALS
Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 16.11.2010.-(ALL.B)
COMUNE DI SEQUALS
Regolamento per l’assegnazione in locazione di immobili, di proprietà comunale, adibiti ad uso di civile abitazione.
I N D I C E
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento Articolo 2 – Modalità di assegnazione Articolo 3 – Requisiti per l’accesso
Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande di assegnazione
Articolo 5 – Esame delle domande e criteri per l’attribuzione dei punteggi
Articolo 6 – Formazione ed approvazione della graduatoria Articolo 7 - Assegnazione dell’alloggio
Articolo 8 - Importo del canone mensile di locazione Articolo 9 – Bando “deserto”
Articolo 10 - Sussidi economici “Fondo solidarietà sociale eredità Sandrini”
Articolo 11 - Alloggi denominati “Case d’Austria” – priorità alle persone anziane
Articolo 12 - Alloggi “Case d’Austria” - priorità per gli over 70 Articolo 13 - Durata dei contratti
Articolo 14 - Entrata in vigore
Allegato sub lett. A) – Tabella punti per scaglioni di reddito
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento è diretto a disciplinare i criteri e le modalità per l’assegnazione in locazione degli immobili, di proprietà comunale, adibiti ad uso di civile abitazione.
La Giunta comunale con proprio atto individua gli immobili da destinare alla locazione sulla base delle seguenti norme regolamentari. Con lo stesso atto si procede anche alla ricognizione degli alloggi in possesso dei requisiti per essere locati a soggetti con handicap.
Art. 2 – Modalità di assegnazione
L’assegnazione in locazione degli alloggi avverrà mediante specifico bando di concorso, indetto dal Funzionario Comunale Responsabile del Servizio Finanziario, in attuazione del presente Regolamento.
In occasione di situazioni rappresentate dai servizi sociali quali circostanze imprevedibili ed urgenti legate ad emergenze alloggiative, il Sindaco o l’Assessore Delegato potranno procedere con proprio atto ad assegnazioni con carattere provvisorio anche in deroga alle previste procedure disciplinate dal presente regolamento. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10.
Art. 3 – Requisiti per l’accesso
Hanno titolo per concorrere all’assegnazione in locazione degli immobili comunali in parola i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di Paesi extraeuropei: in quest’ultimo caso i soggetti interessati devono essere titolari di permesso di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ai sensi dell’art. 27 della L.
30 luglio 2002, n. 189, come modificata da ultimo con la legge n. 94 del 15 luglio 2009;
2. avere un’età pari o superiore ad anni settanta od in alternativa non essere proprietari, nel territorio comunale, di altra abitazione oppure essere proprietari di una casa non adeguata alle esigenze del proprio nucleo famigliare: per casa adeguata s’intende un edificio dotato di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia.
3. essere in possesso essere in possesso dei requisiti di moralità ritenuti necessari ed indispensabili come di seguito riportati:
o non essere stati dichiarati falliti salvo aver ottenuto la successiva formale riabilitazione;
o non aver subito condanne e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
o non risultare protestato od insolvente;
4. possedere le condizioni economiche personali, familiari o diverse necessarie a rilasciare idonee impegnative atte a certificare la capacità di poter far fonte al regolare pagamento dei canoni di locazione pattuiti.
I predetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda da parte di tutti i componenti il nucleo famigliare anagrafico del richiedente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, e gli stessi dovranno permanere al momento dell’assegnazione dell’alloggio.
Relativamente ai richiedenti che intendano formare un nuovo nucleo famigliare anagrafico, staccandosi dal precedente, verranno prese in considerazione le eventuali proprietà, i redditi e le altre situazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, dei componenti il futuro nucleo famigliare anagrafico. A tal fine, i richiedenti, nella relativa domanda di assegnazione dell’alloggio comunale, dovranno dichiarare espressamente:
- la volontà di staccarsi dal nucleo famigliare di appartenenza;
- i componenti il nuovo nucleo;
- tutte le situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dei punteggi previsti dal presente Regolamento.
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande di assegnazione Le domande per l’assegnazione degli immobili in parola dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli, forniti dal Comune, da ritirare presso la Sede Municipale, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.
La consegna delle domande presso la Sede Municipale dovrà avvenire di norma entro 30 giorni dall’inizio della pubblicazione del bando e potrà essere effettuata anche mediante Raccomandata A.R.: in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione. Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il termine fissato.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. ed int., attestante:
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U.E. oppure, in caso di cittadinanza extraeuropea, titolarità di carta di soggiorno o possesso di permesso di soggiorno almeno biennale;
- la residenza del richiedente e la composizione del nucleo famigliare anagrafico per il quale si chiede l’alloggio;
- la mancanza di proprietà di un’abitazione nel Comune di Sequals oppure la proprietà di una casa non adeguata, riferita al proprio nucleo famigliare;
- il reddito famigliare complessivo riferito a tutti i componenti del nucleo famigliare e risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi certificabile al momento della presentazione della domanda;
- la proprietà, al di fuori del territorio del Comune di Sequals, di altra abitazione, con la precisazione se la stessa sia adeguata o meno alle esigenze del proprio nucleo famigliare;
- di trovarsi nelle condizioni economiche personali, familiari o diverse per poter far fonte al regolare pagamento dei canoni di locazione pattuiti così come si evince dalla nella documentazione allegata;
b) ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all’attribuzione dei punteggi previsti dal presente Regolamento;
c) documentazione idonea a dimostrare la capacità economica necessaria per garantire al regolare pagamento dei canoni di locazione pattuiti.
Art. 5 – Esame domande e criteri per l’attribuzione dei punteggi
Le domande verranno esaminate dal Funzionario Responsabile del Servizio, il quale provvederà a formare una graduatoria dei richiedenti, sulla base della documentazione allegata alle stesse, assegnando i seguenti punteggi, per i casi di seguito indicati:
- punti 1 per i soggetti richiedenti, residenti in Comune di Sequals alla data della domanda;
- punti 0,5 (riferito al nucleo famigliare del richiedente) ulteriori per ogni anno intero di residenza nel Comune di Sequals, anche qualora uno solo dei componenti tale nucleo sia stato residente nel Comune stesso – il punteggio massimo assegnabile non può superare i tre punti;
- punti 2 per nuclei famigliari residenti all’estero od in altra località italiana fuori Regione, in cui anche un solo componente sia emigrato da questo Comune, e che si impegnino a risiedere a Sequals entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’alloggio;
- punti 1,5 per ogni componente il nucleo famigliare di età non superiore a 18 anni;
- punti 0,5 per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare di età superiore ad anni 18 escluso il richiedente;
- punti 1 per ogni ulteriore componente il nucleo famigliare in possesso della certificazione di competente autorità sanitaria attestante una inabilità permanente pari o superiore a 50% ma inferiore al 70%.
- punti 2 per ogni componente il nucleo famigliare in possesso della certificazione di competente autorità sanitaria attestante una inabilità permanente pari o superiore al 70%.
- punti da un minimo di 1 ad un massimo di 4 graduati in base al reddito posseduto dal nucleo familiare secondo gli scaglioni indicati nella Tabella allegata al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale. I Redditi da prendere a riferimento sono gli stessi previsti per il riconoscimento dell’Assegno per il Nucleo Familiare; vanno però considerati anche eventuali redditi posseduti da soggetti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare e/o conviventi;
- punti 1 nel caso di provenienza da alloggio improprio in quanto certificato antigienico e/o sovraffollato;
- punti 1,5 per coabitazione con altri nuclei famigliari;
- punti 2 ove sia stato subito nei due mesi precedenti un provvedimento di xxxxxxxx – sfratto per motivi diversi dalla morosità - rilascio alloggio occupato;
Art. 6 – Formazione ed approvazione della graduatoria
Verranno escluse le domande presentate da richiedenti non aventi i requisiti di cui al precedente art. 3 fatta salva la possibilità su
conforme parere della Giunta comunale di poter procedere in deroga per i soli casi segnalati dal servizio sociale ed opportunamente motivati.
Qualora la documentazione presentata a corredo della domanda sia giudicata carente si potrà procedere a chiedere le necessarie integrazioni da produrre entro il termine di sette giorni.
In caso di parità di punteggio conseguito nell’inserimento in graduatoria si darà precedenza sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La graduatoria delle domande ammesse, formata dal Funzionario Responsabile, sarà approvata con determinazione dello stesso Funzionario, sarà successivamente pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi ed avrà una validità di mesi sei, eventualmente prorogabili per una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.
Art. 7 – Assegnazione dell’alloggio
L’alloggio verrà assegnato al primo richiedente inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6) fatta salva la diversa successiva specifica disciplina integrativa per gli alloggi “Case d’Austria”.
La formale accettazione dell’alloggio dovrà essere comunicata, per iscritto, al Comune di Sequals entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione. In caso contrario subentrerà il secondo richiedente e così di seguito fino ad esaurimento della graduatoria.
L’Ufficio preposto all’assegnazione dell’alloggio è tenuto alla verifica dei requisiti dichiarati per l’assegnazione e delle condizioni determinative dei punteggi, quali indicati nella domanda. Tale verifica potrà essere effettuata anche “ a campione” ma in percentuale non inferiore al 30% degli assegnatari.
Il relativo rapporto di locazione verrà regolato dalle norme vigenti in materia e per lo stesso si provvederà a stipulare apposito contratto con il locatario e con spese a carico di quest’ultimo.
Art. 8 – Importo del canone mensile di locazione
L’importo del canone mensile di locazione di ogni singolo alloggio verrà determinato, dal Responsabile dell’Ufficio finanziario d concerto con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, tenuto conto di
eventuali indirizzi di ordine generale formulati dalla Giunta comunale, prima della pubblicazione del bando di concorso e dovrà essere espressamente indicato nel bando stesso.
Il calcolo di tale canone verrà fissato, tenendo conto delle diverse caratteristiche dell’alloggio da valutare con criteri omogenei in grado di garantire una valutazione equa tra i diversi alloggi di proprietà comunale.
Art. 9 – Bando “deserto”
Qualora allo scadere del termine di pubblicazione del Bando non siano pervenute domande di assegnazione con i requisiti necessari per la formazione della prevista graduatoria, su conforme indirizzo della Giunta comunale, si potrà procedere con un nuovo Bando che potrà derogare ai requisiti previsti dall’Art. 3 del presente Regolamento.
Art. 10 – Sussidi economici “Fondo solidarietà sociale eredità Sandrini”
Il richiedente che risulti assegnatario di un alloggio di proprietà Comunale in base al presente regolamento, qualora residente a Sequals e si trovi nelle specifiche condizioni di indigenza o difficoltà economica o sociale specificatamente disciplinate dai Regolamenti di gestione del “Fondo di solidarietà sociale eredità Xxxxxxxx” potrà essere ammesso ai benefici economici previsti per l’abbattimento del costo dei canoni di locazione al pari degli altri affittuari residenti nel territorio comunale.
Art. 11– Alloggi denominati “Case d’Austria” – priorità alle persone anziane
Il presente articolo ed i successivi sono diretti a disciplinare i criteri e le modalità integrative per l’assegnazione in locazione dei mini alloggi (monolocali) del compendio immobiliare sito nella frazione di Lestans denominato “Case d’Austria” di proprietà del Comune di Sequals.
Gli alloggi di cui al precedente comma verranno assegnati con assoluta priorità, predisponendo un’apposita graduatoria sulla base di una selezione riservata ai soli soggetti che risultino in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 12 ed applicando i punteggi con gli stessi criteri di cui al precedente art. 5 del presente Regolamento, con esclusione di quelli riferiti alla consistenza del nucleo familiare.
Attese le caratteristiche degli alloggi, i monolocali dovranno essere occupati da una persona.
Gli assegnatari degli alloggi “Case d’Austria” saranno tenuti altresì all’osservanza delle prescrizioni indicate in apposito regolamento di gestione ed inquilinato del suddetto compendio immobiliare.
Art. 12 – Alloggi “Case d’Austria” - priorità per gli over 70
Concorrono all’assegnazione in locazione degli alloggi denominati “Case d’Austria”, attraverso una separata preventiva selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- appartenenti ad un nucleo mono-parentale;
- età anagrafica pari o superiore ad anni settanta;
Qualora dopo aver concluso la prima selezione con diritto alla priorità rimangano disponibili ulteriori alloggi “Case d’Austria” tali alloggi residui verranno assegnati sulla base di una selezione tra i soggetti richiedenti in possesso dei soli requisiti di cui al precedente art. 3 di questo Regolamento.
Art. 13 – Durata dei contratti
Secondo le norme vigenti si prevede che il contratto di locazione per uso abitativo con un canone libero ha una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro.
Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi.
Art. 14 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale della deliberazione consiliare di adozione del medesimo.
TABELLA ALLEGATA SUB LETT. A) AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE
PUNTI PER SCAGLIONI REDDITO
Fino | a | E. | 15.000,00.- | = | punti | 4.- | |||
da | E. | 15.001,00.- | a | E. | 25.000,00.- | = | “ | 3.- | |
da | E. | 25.001,00.- | a | E. | 35.000,00.- | = | “ | 2.- | |
oltre | E. | 35.001,00.- | = | “ | 1.- |
* * * * *
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n.431
Il/La Sig./Soc. (1) <nome e cognome e dati>
di seguito denominato/a locatore <denominazione> (assistito/a da (3) <denominazione>
in persona di <nome e cognome> )
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) <nome e cognome e dati>
di seguito denominato/a conduttore <denominazione> identificato/a mediante (2) <denominazione>
(assistito/a da (3) <nome e cognome>
in persona di <nome e cognome>.)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via <via> n. civico <num. civico> piano <piano> scala
<scala> int. <interno> composto di n. <num. vani> vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) <accessori>.
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
Proprietà <proprietà> riscaldamento <riscaldamento> acqua <acqua> altre <altre informazioni>.
COMUNICAZIONE
ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore <codice fiscale>
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE <estremi catastali>
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI <documentazione>
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA <certificato di collaudo>
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) il contratto è stipulato per la durata di mesi <num. mesi> (4) dal <data> al <data> allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data <data>, dall'art. <articolo> del decreto del Ministro dei lavori pubblici e finanze, n. <numero> del <data>, dall'art. <articolo> dell'Accordo <accordo> tra <nomi> depositato il <data> presso il Comune di <comune> il <data> dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: <dichiarazione> ;
2) il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni <num. giorni> prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998.
In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito;
3) ai sensi di quanto previsto dall'art. <articolo> dell'Accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i
<numero mesi max> mesi per il seguente motivo <indicare il motivo> che documenta allegando al presente contratto <indicare il contratto> ;
4) nel caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima;
5) l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: <utilizzo immobile>.
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;
7) il canone annuo di locazione è stabilito in lire <importo lire> /euro <importo euro>,
OVVERO
(per le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall'accordo di cui al punto 1) è convenuto in lire <importo lire> /euro <importo euro>, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero <modalità di pagamento> in n. <num. rate> rate eguali anticipate di lire <importo lire> ciascuna, scadenti il <data scadenza>
Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall'art. <articolo> dell'accordo di cui al punto 1) <determinazione canone>, ovvero dall'art. <articolo> del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998;
8) il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o
eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392;
9) il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione;
10) il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. ' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi del'art. 1590 c.c. di quanto segue <oggetto verbale di consegna> ovvero come da allegato Xxxxxxx di Consegna;
11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire <importo lire> / euro <importo euro> pari a <num. mensilità> mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
<altre forme di garanzia>
14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della 'Tabella oneri accessori' allegata all'Accordo di cui al punto 1). In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90%.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente;
15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Codice Civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
16) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge;
17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: <modalità>;
18) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi
secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
19) le spese di xxxxx per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
20) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato;
21) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;
22) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
23) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex art. 4, comma 1, legge n. 431/1998 del <data>, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/1998 del <data>, all'Accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998 emanato il <data> ) alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
24) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra <nomi> nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 1);
25) altre pattuizioni <altre pattuizioni> Letto, approvato e sottoscritto
..........................., lì .............................
Il locatore | Il conduttore | |
.................................... | .................................... |
Il locatore | Il conduttore | |
.................................... | .................................... |
A mente dell’art.1342, secondo xxxxx, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22) e 25).
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
I rappresentanti sindacali
........................................................
........................................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.
Questo che hai appena letto è un il modello di contratto ad uso abitativo di natura transitoria che è stato concordato tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori.
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Hai dei dubbi ?
Non sai quali clausole sia opportuno inserire ?
Quali sono i possibili motivi che causano la transitorietà ?
Gli accordi territoriali richiamano diverse situazioni, qui ne riportiamo alcune di esse.
Quando il proprietario ha necessità di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:
qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile già posseduto o detenuto;
trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
matrimonio dei figli, separazione o divorzio; rientro dall’estero;
vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
Quando l’inquilino ha necessità di abitare l'immobile per motivi di:
quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto; salute e famiglia;
servizio civile;
trasferimento temporaneo della sede di lavoro; separazione o divorzio;
contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso del l'alloggio di abituale residenza