ALTRI DANNI. 3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
ALTRI DANNI. L’assicurazione non comprende, in aggiunta alle esclusioni previste all’Art.3.2, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
ALTRI DANNI. ACQUA CONDOTTA
ALTRI DANNI. 8.3.11. Ricorso Terzi da Incendio e da inquinamento
ALTRI DANNI. La presente garanzia è prestata, nei limiti previsti alla sezione 8 della presente polizza, per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti che siano stati trafugati, distrutti o resi inutilizzabili dai ladri, comprese le spese necessarie per la ricostruzione e per gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.
ALTRI DANNI. In caso di sinistri e smarrimenti verificatisi in relazione all’utilizzo di imprese di trasporti (compagnie aeree, ferroviarie, di navigazione e di autobus), l’entità dei diritti al risarcimento dei danni è limitata alla somma prevista dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili. In tali casi è esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità da parte di ATTE.
ALTRI DANNI. Non è coperto qualunque costo o danno che non possa essere risolto con la riparazione o la sostituzione del Dispositivo. Non è coperto l’eventuale lucro cessante e qualsiasi danno indiretto e consequenziale di qualsiasi tipo o simili.
ALTRI DANNI. 3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento
ALTRI DANNI. La pista Il manto della pista mostrava profonde impronte circolari causate dal pistone del carrello principale destro del Xxxxxx XX00 e strisciate superficiali lungo la traiettoria percorsa dal motore destro dello stesso aereo. Ulteriori danni venivano causati alla superficie bituminosa dall’incendio dell’ala e della sezione anteriore del Cessna. Le strutture aeroportuali Il capannone aeroportuale investito dall’MD -87 crollava dopo che i pilastri anteriori in cemento armato erano stati spezzati, provocando la caduta della sezione anteriore del tetto su parte del velivolo. L’incendio sviluppatosi dopo l’impatto ed il crollo del tetto distruggevano tutto il materiale contenuto nel capannone e costituito dai nastri trasportatori, dai carrelli bagagli e da un numero imprecisato di bagagli.
ALTRI DANNI. 3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale).