Common use of ALTRI DANNI Clause in Contracts

ALTRI DANNI. 3.1.12 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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Samples: www.gruppocontas.it, www.hdiassicurazioni.it

ALTRI DANNI. 3.1.12 3.1.14 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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ALTRI DANNI. 3.1.12 4.1.5. Ricorso terzi Terzi da incendio Incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi Terzi a seguito di incendioIncendio, esplosione Esplosione o scoppio Scoppio del veicolo Veicolo assicurato quando il veicolo Veicolo non si trova in circolazione Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione Circolazione stradale). La Società, inoltre inoltre, estende la garanzia, nel limite indicato all’art. “4.6 - Limiti di Euro 50.000,00 per sinistro Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e per anno assicurativoFranchigie”, ai danni causati a terzi Terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo Veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo Veicolo non si trova in circolazione Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione Circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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ALTRI DANNI. 3.1.12 4.1.14. Ricorso terzi Terzi da incendio Incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento Risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi Terzi a seguito di incendioIncendio, esplosione Esplosione o scoppio Scoppio del veicolo Veicolo assicurato quando il veicolo Veicolo non si trova in circolazione Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione Circolazione stradale). La garanzia è prestata entro il Massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo. La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite indicato all’art. “4.7 - Limiti di Euro 50.000,00 per sinistro Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e per anno assicurativoFranchigie”, ai danni causati a terzi Terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo Veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo Veicolo non si trova in circolazione Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione Circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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ALTRI DANNI. 3.1.12 3.1.11 Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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ALTRI DANNI. 3.1.12 3.1.5. Ricorso terzi da incendio e da inquinamento La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni causati a terzi a seguito di fuoriuscita, dal veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il veicolo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.

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