Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.solimenelavello.edu.it, www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, www.liceoreginamargherita.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza Polizza e/o nella scheda Scheda di offerta tecnicaOfferta Tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza Polizza e/o nella scheda Scheda di offerta tecnicaOfferta Tecnica. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it, Assicurazione Kasko Revisori, www.iisluigicremona.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo per la Scheda di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno dell’ anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno dell’ anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno dell’ anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella per la scheda di offerta tecnicaofferta. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno dell’ anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: icsangiovanni.edu.it, iclottojesi.edu.it, www.icschiavinato.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicuratoprevisti dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 37 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 37 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 37 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo l’indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicadall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 37 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.primocircoloerice.edu.it, Contratto Di Assicurazione, www.icscantu.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo per la Scheda di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella per la scheda di offerta tecnicaofferta. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaper la Combinazione prescelta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno dell’ anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo per la combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.icslocatelli-quasimodo.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo per la Scheda di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaofferta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, L’indennizzo sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella per la scheda di offerta tecnicaofferta. pagina 20 di 46 Tel: +00 00 00000, Fax: +00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1999051 In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.liceoplinio.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaper la Combinazione prescelta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo per la combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: icgalilei-re.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: icstoniatti.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnica. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicuratonell’Allegato 1 “Quadro sinottico”. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 35 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato condizione che la percentuale d’invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre percento), e secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio, applicando una riduzione del 50% rispetto agli indennizzi previsti nella tabella di cui all’allegato 2. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 35 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che la percentuale d’invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre percento), e secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio, applicando una riduzione del 50% rispetto agli indennizzi previsti nella tabella di cui all’allegato 2. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 35 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 “Quadro sinottico”. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: www.icmatteoricci.edu.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 Quadro sinottico. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 Quadro sinottico. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: scuole.comune.fe.it
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaprevisti dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo l’indennizzo forfetario previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicadall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Annullamento Interruzione Corsi. Qualora a seguito di infortunio Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata dalla Società la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione (calcolo in pro-rata temporis), nei limiti del capitale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicaper la Combinazione prescelta. In ogni caso, il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile recuperare la somma versata dall’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro- spinale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che la percentuale d’invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre percento), e secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, dell’Assicurazione H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali garantiti per invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi. L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato a condizione che la percentuale d’invalidità accertata sia maggiore del 3% (tre percento), e secondo la tabella prevista per l’invalidità permanente da infortunio. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, la Società corrisponderà un indennizzo forfetario previsto nel Modulo per la combinazione di polizza e/o nella scheda di offerta tecnicagaranzia prescelta. In caso di contagio, avvenuto successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico ed esclusivamente durante lo svolgimento delle attività descritte all’Art. 36 - Oggetto dell’Assicurazione, in conseguenza di:
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Samples: comprensivoserramanna.edu.it