Approvazione del modello zonale. L’Autorità approva la proposta di revisione del modello zonale secondo i termini di cui all’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] e all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1], fissandone i termini per l’entrata in vigore. La suddivisione della rete rilevante in zone è basata su una semplificazione della realtà fisica di funzionamento del sistema che attesta la compatibilità con l’esercizio in sicurezza del sistema sulla base della sola immissione netta di energia elettrica in ciascuna zona. In altre parole si prescinde dall’effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi all’interno di ciascuna zona e si assume implicitamente che tutti i nodi della rete localizzati nella medesima zona collassino in un unico nodo equivalente. Questa rappresentazione semplificata della realtà fisica del sistema è utilizzata nel mercato elettrico italiano al fine di determinare gli esiti delle transazioni che hanno luogo nel MPE e allocare a ciascuna transazione la relativa capacità di trasporto sulla rete elettrica. In un confronto rispetto ad un modello di mercato nodale basato sulla rappresenta- zione delle immissioni e dei prelievi in ciascun nodo e sulla modelizzazione esplicita di tutti i collegamenti fra i nodi stessi, l’aggregazione in zone rende omogeneo il bene energia elettrica all’interno di ciascuna zona. Questa standardizzazione del bene nello spazio riduce sensibilmente i costi di transazione connessi con l’acqui- sto/vendita di energia, consentendo agli operatori di mercato di limitare i propri rischi da questo punto di vista. Per contro, tuttavia, la rappresentazione zonale tiene conto in modo semplificato dei vincoli di rete, in particolare riducendo la gestione delle congestioni alle sole interfacce fra le zone e trascurando i flussi di potenza reattiva e le esigenze di regolazione di tensione e di stabilità del sistema elettrico. L’Italia ha da sempre adottato un modello zonale per il mercato elettrico nazionale. Tale modello risultava inizialmente regolato sulla base di disposizioni nazionali contenute nella Deliberazione 111/06 [36] e nel Codice di Rete. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] l’utilizzo di una rappresentazione zonale è diventato la norma a livello europeo e sono stati introdotti criteri e procedure spe- cifiche per l’aggiornamento del modello zonale. Tali criteri sono stati ulteriormente modificati con il Regolamento (UE) 2019/943 [1] che, all’Articolo 14, ha introdotto ulteriori elementi di armonizzazione per la definizione delle zone. In particolare la revisione zonale può essere avviata quando ricorrono le condizioni di cui all’Articolo 32(1) del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. La revisione deve poi essere condotta secondo le tempistiche di cui all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1] con: • predisposizione da parte dei TSO interessati di configurazioni zonali alterna- tive e di una specifica metodologia di analisi; • approvazione delle configurazioni zonali alternative e della specifica metodo- logia da parte delle competenti autorità di regolazione entro tre mesi dalla loro predisposizione; • conclusione dell’analisi da parte dei TSO interessati con invio della proposta di revisione delle zone alle competenti autorità a livello nazionale entro 12 mesi dall’approvazione di cui al punto precedente • approvazione da parte delle competenti autorità a livello nazionale. Per l’Italia ha rilievo, in particolare, la lettera (d) dell’Articolo 32(1) del Rego- lamento (UE) 2015/1222 [2] che consente ad un singolo TSO di rivedere le zone di propria competenza, purchè tale revisione abbia impatto trascurabile sui TSO confinanti. Questo criterio consente a TERNA di rivedere tutte le zone ad eccezione della zona Nord: quest’ultima, infatti, confina con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e una sua ridefinizione potrebbe avere impatto sui flussi transfrontalieri. L’approvazione del modello zonale compete all’Autorità, in quanto responsabile per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di dispacciamento ai sensi della Legge 481/95 [19] e del Decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 [20]. A tal proposito l’Autorità ha fissato un termine di sei mesi di tempo per l’approvazione dal ricevimento della proposta da parte di XXXXX. I criteri per l’aggiornamento del modello zonale sono stati anch’essi rivisti ai sensi delle disposizioni europee: se agli inizi le zone erano identificate solamente in funzione delle congestioni fisiche, con il Regolamento (UE) 2015/1222 [2] sono stati inseriti anche criteri di carattere economico (benessere sociale, costo delle transazioni, costo di eventuali azioni di redispacciamento per il mantenimento della sicurezza, efficacia dei segnali di prezzo). Il peso dei vari criteri è lasciato alle valutazioni nazionali: nell’unico processo di revisione zonale completato a livello nazionale a valle della pubblicazione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2], sono stati comunque privilegiati i criteri tecnici sulle congestioni fisiche in continuità con le prassi precedenti. Si vedano a tal proposito le Deliberazione 103/2019/R/eel [44] e Deliberazione 386/2018/R/eel [45]. Parte II
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Approvazione del modello zonale. L’Autorità approva la proposta di revisione del modello zonale secondo i termini di cui all’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] e all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1], fissandone i termini per l’entrata in vigore. La suddivisione della rete rilevante in zone è basata su una semplificazione della realtà fisica di funzionamento del sistema che attesta la compatibilità con l’esercizio in sicurezza del sistema sulla base della sola immissione netta di energia elettrica in ciascuna zona. In altre parole si prescinde dall’effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi all’interno di ciascuna zona e si assume implicitamente che tutti i nodi della rete localizzati nella medesima zona collassino in un unico nodo equivalente. Questa rappresentazione semplificata della realtà fisica del sistema è utilizzata nel mercato elettrico italiano al fine di determinare gli esiti delle transazioni che hanno luogo nel MPE e allocare a ciascuna transazione la relativa capacità di trasporto sulla rete elettrica. In un confronto rispetto ad un modello di mercato nodale basato sulla rappresenta- zione delle immissioni e dei prelievi in ciascun nodo e sulla modelizzazione esplicita di tutti i collegamenti fra i nodi stessi, l’aggregazione in zone rende omogeneo il bene energia elettrica all’interno di ciascuna zona. Questa standardizzazione del bene nello spazio riduce sensibilmente i costi di transazione connessi con l’acqui- sto/vendita di energia, consentendo agli operatori di mercato di limitare i propri rischi da questo punto di vista. Per contro, tuttavia, la rappresentazione zonale tiene conto in modo semplificato dei vincoli di rete, in particolare riducendo la gestione delle congestioni alle sole interfacce fra le zone e trascurando i flussi di potenza reattiva e le esigenze di regolazione di tensione e di stabilità del sistema elettrico. L’Italia ha da sempre adottato un modello zonale per il mercato elettrico nazionale. Tale modello risultava inizialmente regolato sulla base di disposizioni nazionali contenute nella Deliberazione 111/06 [3641] e nel Codice di Rete. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] l’utilizzo di una rappresentazione zonale è diventato la norma a livello europeo e sono stati introdotti criteri e procedure spe- cifiche per l’aggiornamento del modello zonale. Tali criteri sono stati ulteriormente modificati con il Regolamento (UE) 2019/943 [1] che, all’Articolo 14, ha introdotto ulteriori elementi di armonizzazione per la definizione delle zone. In particolare la revisione zonale può essere avviata quando ricorrono le condizioni di cui all’Articolo 32(1) del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. La revisione deve poi essere condotta secondo le tempistiche di cui all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1] con: • predisposizione da parte dei TSO interessati di configurazioni zonali alterna- tive e di una specifica metodologia di analisi; • approvazione delle configurazioni zonali alternative e della specifica metodo- logia da parte delle competenti autorità di regolazione entro tre mesi dalla loro predisposizione; • conclusione dell’analisi da parte dei TSO interessati con invio della proposta di revisione delle zone alle competenti autorità a livello nazionale entro 12 mesi dall’approvazione di cui al punto precedente • approvazione da parte delle competenti autorità a livello nazionale. Per l’Italia ha rilievo, in particolare, la lettera (d) dell’Articolo 32(1) del Rego- lamento (UE) 2015/1222 [2] che consente ad un singolo TSO di rivedere le zone di propria competenza, purchè tale revisione abbia impatto trascurabile sui TSO confinanti. Questo criterio consente a TERNA di rivedere tutte le zone ad eccezione della zona Nord: quest’ultima, infatti, confina con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e una sua ridefinizione potrebbe avere impatto sui flussi transfrontalieri. L’approvazione del modello zonale compete all’Autorità, in quanto responsabile per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di dispacciamento ai sensi della Legge 481/95 [1921] e del Decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 [2022]. A tal proposito l’Autorità ha fissato un termine di sei mesi di tempo per l’approvazione dal ricevimento della proposta da parte di XXXXXTERNA. I criteri per l’aggiornamento del modello zonale sono stati anch’essi rivisti ai sensi delle disposizioni europee: se agli inizi le zone erano identificate solamente in funzione delle congestioni fisiche, con il Regolamento (UE) 2015/1222 [2] sono stati inseriti anche criteri di carattere economico (benessere sociale, costo delle transazioni, costo di eventuali azioni di redispacciamento per il mantenimento della sicurezza, efficacia dei segnali di prezzo). Il peso dei vari criteri è lasciato alle valutazioni nazionali: nell’unico processo di revisione zonale completato a livello nazionale a valle della pubblicazione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2], sono stati comunque privilegiati i criteri tecnici sulle congestioni fisiche in continuità con le prassi precedenti. Si vedano a tal proposito le Deliberazione 103/2019/R/eel [4448] e Deliberazione 386/2018/R/eel [4549]. Parte II
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Approvazione del modello zonale. L’Autorità approva la proposta di revisione del modello zonale secondo i termini di cui all’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] e all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1], fissandone i termini per l’entrata in vigore. La suddivisione della rete rilevante in zone è basata su una semplificazione della realtà fisica di funzionamento del sistema che attesta la compatibilità con l’esercizio in sicurezza del sistema sulla base della sola immissione netta di energia elettrica in ciascuna zona. In altre parole si prescinde dall’effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi all’interno di ciascuna zona e si assume implicitamente che tutti i nodi della rete localizzati nella medesima zona collassino in un unico nodo equivalente. Questa rappresentazione semplificata della realtà fisica del sistema è utilizzata nel mercato elettrico italiano al fine di determinare gli esiti delle transazioni che hanno luogo nel MPE e allocare a ciascuna transazione la relativa capacità di trasporto sulla rete elettrica. In un confronto rispetto ad un modello di mercato nodale basato sulla rappresenta- zione delle immissioni e dei prelievi in ciascun nodo e sulla modelizzazione esplicita di tutti i collegamenti fra i nodi stessi, l’aggregazione in zone rende omogeneo il bene energia elettrica all’interno di ciascuna zona. Questa standardizzazione del bene nello spazio riduce sensibilmente i costi di transazione connessi con l’acqui- sto/vendita di energia, consentendo agli operatori di mercato di limitare i propri rischi da questo punto di vista. Per contro, tuttavia, la rappresentazione zonale tiene conto in modo semplificato dei vincoli di rete, in particolare riducendo la gestione delle congestioni alle sole interfacce fra le zone e trascurando i flussi di potenza reattiva e le esigenze di regolazione di tensione e di stabilità del sistema elettrico. L’Italia ha da sempre adottato un modello zonale per il mercato elettrico nazionale. Tale modello risultava inizialmente regolato sulla base di disposizioni nazionali contenute nella Deliberazione 111/06 [3637] e nel Codice di Rete. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] l’utilizzo di una rappresentazione zonale è diventato la norma a livello europeo e sono stati introdotti criteri e procedure spe- cifiche per l’aggiornamento del modello zonale. Tali criteri sono stati ulteriormente modificati con il Regolamento (UE) 2019/943 [1] che, all’Articolo all’articolo 14, ha introdotto ulteriori elementi di armonizzazione per la definizione delle zone. In particolare la revisione zonale può essere avviata quando ricorrono le condizioni di cui all’Articolo 32(1) del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. La revisione deve poi essere condotta secondo le tempistiche di cui all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1] con: • predisposizione da parte dei TSO interessati di configurazioni zonali alterna- tive e di una specifica metodologia di analisi; • approvazione delle configurazioni zonali alternative e della specifica metodo- logia da parte delle competenti autorità di regolazione entro tre mesi dalla loro predisposizione; • conclusione dell’analisi da parte dei TSO interessati con invio della proposta di revisione delle zone alle competenti autorità a livello nazionale entro 12 mesi dall’approvazione di cui al punto precedente • approvazione da parte delle competenti autorità a livello nazionale. Per l’Italia ha rilievo, in particolare, la lettera (d) dell’Articolo dell’articolo 32(1) del Rego- lamento Regolamento (UE) 2015/1222 [2] che consente ad un singolo TSO di rivedere le zone di propria competenza, purchè tale revisione abbia impatto trascurabile sui TSO confinanti. Questo criterio consente a TERNA di rivedere tutte le zone ad eccezione della zona Nord: quest’ultima, infatti, confina con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e una sua ridefinizione potrebbe avere impatto sui flussi transfrontalieri. L’approvazione del modello zonale compete all’Autorità, in quanto responsabile per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di dispacciamento ai sensi della Legge 481/95 [1920] e del Decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 [2021]. A tal proposito l’Autorità ha fissato un termine di sei mesi di tempo per l’approvazione dal ricevimento della proposta da parte di XXXXX. I criteri per l’aggiornamento del modello zonale sono stati anch’essi rivisti ai sensi delle disposizioni europee: se agli inizi le zone erano identificate solamente in funzione delle congestioni fisiche, con il Regolamento (UE) 2015/1222 [2] sono stati inseriti anche criteri di carattere economico (benessere sociale, costo delle transazioni, costo di eventuali azioni di redispacciamento per il mantenimento della sicurezza, efficacia dei segnali di prezzo). Il peso dei vari criteri è lasciato alle valutazioni nazionali: nell’unico processo di revisione zonale completato a livello nazionale a valle della pubblicazione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2], sono stati comunque privilegiati i criteri tecnici sulle congestioni fisiche in continuità con le prassi precedenti. Si vedano a tal proposito le Deliberazione 103/2019/R/eel [4443] e Deliberazione 386/2018/R/eel [4544]. Parte IIII Sezione 0–6
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Approvazione del modello zonale. L’Autorità approva la proposta di revisione del modello zonale secondo i termini di cui all’Articolo 32 del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] e all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1], fissandone i termini per l’entrata in vigore. La suddivisione della rete rilevante in zone è basata su una semplificazione della realtà fisica di funzionamento del sistema che attesta la compatibilità con l’esercizio in sicurezza del sistema sulla base della sola immissione netta di energia elettrica in ciascuna zona. In altre parole si prescinde dall’effettiva distribuzione delle immissioni e dei prelievi all’interno di ciascuna zona e si assume implicitamente che tutti i nodi della rete localizzati nella medesima zona collassino in un unico nodo equivalente. Questa rappresentazione semplificata della realtà fisica del sistema è utilizzata nel mercato elettrico italiano al fine di determinare gli esiti delle transazioni che hanno luogo nel MPE e allocare a ciascuna transazione la relativa capacità di trasporto sulla rete elettrica. In un confronto rispetto ad un modello di mercato nodale basato sulla rappresenta- zione delle immissioni e dei prelievi in ciascun nodo e sulla modelizzazione esplicita di tutti i collegamenti fra i nodi stessi, l’aggregazione in zone rende omogeneo il bene energia elettrica all’interno di ciascuna zona. Questa standardizzazione del bene nello spazio riduce sensibilmente i costi di transazione connessi con l’acqui- sto/vendita di energia, consentendo agli operatori di mercato di limitare i propri rischi da questo punto di vista. Per contro, tuttavia, la rappresentazione zonale tiene conto in modo semplificato dei vincoli di rete, in particolare riducendo la gestione delle congestioni alle sole interfacce fra le zone e trascurando i flussi di potenza reattiva e le esigenze di regolazione di tensione e di stabilità del sistema elettrico. L’Italia ha da sempre adottato un modello zonale per il mercato elettrico nazionale. Tale modello risultava inizialmente regolato sulla base di disposizioni nazionali contenute nella Deliberazione 111/06 [3643] e nel Codice di Rete. Con l’adozione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2] l’utilizzo di una rappresentazione zonale è diventato la norma a livello europeo e sono stati introdotti criteri e procedure spe- cifiche per l’aggiornamento del modello zonale. Tali criteri sono stati ulteriormente modificati con il Regolamento (UE) 2019/943 [1] che, all’Articolo 14, ha introdotto ulteriori elementi di armonizzazione per la definizione delle zone. In particolare la revisione zonale può essere avviata quando ricorrono le condizioni di cui all’Articolo 32(1) del Regolamento (UE) 2015/1222 [2]. La revisione deve poi essere condotta secondo le tempistiche di cui all’Articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/943 [1] con: • predisposizione da parte dei TSO interessati di configurazioni zonali alterna- tive e di una specifica metodologia di analisi; • approvazione delle configurazioni zonali alternative e della specifica metodo- logia da parte delle competenti autorità di regolazione entro tre mesi dalla loro predisposizione; • conclusione dell’analisi da parte dei TSO interessati con invio della proposta di revisione delle zone alle competenti autorità a livello nazionale entro 12 mesi dall’approvazione di cui al punto precedente • approvazione da parte delle competenti autorità a livello nazionale. Per l’Italia ha rilievo, in particolare, la lettera (d) dell’Articolo 32(1) del Rego- lamento (UE) 2015/1222 [2] che consente ad un singolo TSO di rivedere le zone di propria competenza, purchè tale revisione abbia impatto trascurabile sui TSO confinanti. Questo criterio consente a TERNA di rivedere tutte le zone ad eccezione della zona Nord: quest’ultima, infatti, confina con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e una sua ridefinizione potrebbe avere impatto sui flussi transfrontalieri. L’approvazione del modello zonale compete all’Autorità, in quanto responsabile per la definizione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di dispacciamento ai sensi della Legge 481/95 [1920] e del Decreto legislativo 1 giugno 2011 n.93 [2021]. A tal proposito l’Autorità ha fissato un termine di sei mesi di tempo per l’approvazione dal ricevimento della proposta da parte di XXXXX. I criteri per l’aggiornamento del modello zonale sono stati anch’essi rivisti ai sensi delle disposizioni europee: se agli inizi le zone erano identificate solamente in funzione delle congestioni fisiche, con il Regolamento (UE) 2015/1222 [2] sono stati inseriti anche criteri di carattere economico (benessere sociale, costo delle transazioni, costo di eventuali azioni di redispacciamento per il mantenimento della sicurezza, efficacia dei segnali di prezzo). Il peso dei vari criteri è lasciato alle valutazioni nazionali: nell’unico processo di revisione zonale completato a livello nazionale a valle della pubblicazione del Regolamento (UE) 2015/1222 [2], sono stati comunque privilegiati i criteri tecnici sulle congestioni fisiche in continuità con le prassi precedenti. Si vedano a tal proposito le Deliberazione 103/2019/R/eel [4450] e Deliberazione 386/2018/R/eel [4551]. Parte II
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