Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Revisione del prezzo a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
Revisione del prezzo. (ART. 39 Codice del Turismo)
1. Il prezzo del pacchetto Programma scolastico all’estero è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in Catalogo, o programma fuori Catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori Catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Organizzatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto Programma scolastico all’estero, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo preveda espressamente e precisi che il Viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il Viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c)che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40Codice del Turismo, commi 2, 3, 4 e 5.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’Organizzatore al Viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’Organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del Viaggiatore. Le quote eisupplementi sono stabiliti in base alcostodeiserviziesteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali e tassi di cambio applicati ai servizi in questione) calcolati alla data del 18/08/2020 per tutte le valute. Entro i termini stabiliti nel Catalogo saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero causare l’incremento della quota di partecipazione. In caso d’incremento superiore...
Revisione del prezzo. Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Revisione del prezzo. Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo è disciplinata dall’art. 1664 c.c.. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento al prezzario approvato dalla CCIAA di………………………
Revisione del prezzo. Ciascuna delle Parti può richiedere la revisione dei Prezzi contrattuali solo se (i) previsto nel Contratto e (ii) decorso il primo anno dall’inizio delle attività, compresa ogni sospensione eventualmente disposta da ENEL ed esclusa qualunque causa di ritardo imputabile all’Appaltatore. La revisione del Prezzo si calcola secondo quanto indicato nel Contratto; se calcolata dall’Appaltatore, ENEL ha diritto ad effettuarne la verifica. L’accordo relativo alla revisione del Prezzo costituisce per le Parti il riconoscimento integrale di tutti i rispettivi diritti ed obblighi anche in relazione alle variazioni – in aumento o diminuzione – dei costi. L’importo derivante dalla revisione dei Prezzi non concorre né alla formazione né al raggiungimento dell’importo del Contratto. Per i contratti che ricadono nell’applicazione del Codice Appalti, la revisione periodica dei Prezzi dovrà essere in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Revisione del prezzo. 4.2.1. Il Prezzo Annuale Totale per i servizi oggetto del presente Contratto, potrà essere automaticamente adeguato in base all’indice dei prezzi al consumo pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) su base annuale.
4.2.2. GEMSI potrà anche richiedere una revisione aggiuntiva del prezzo qualora l’ambito applicativo dei Servizi sia modificato, su richiesta del Cliente o per una causa esterna, compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una modifica della normativa relativa alla manutenzione dei dispositivi medici o nel caso in cui i costi di GEMSI per le forniture critiche aumentino.
Revisione del prezzo. Nel corso del Periodo Iniziale, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta per anno solare per un importo non superiore al 6% (sei per cento). Successivamente al Periodo Iniziale, durante i successivi Periodi di Servizio, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta per anno solare. Qualora il Cliente rifiuti l’aumento del prezzo, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto comunicandolo a Cegid mediante lettera raccomandata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura recante il nuovo prezzo. Qualora il Cliente eserciti correttamente il diritto di recesso, i Servizi continueranno ad essere erogati al Cliente in base al prezzo precedente fino alla fine del 6° (sesto) mese successivo all’emissione della fattura recante l’aumento del prezzo.
Revisione del prezzo. Durante il periodo di validità del Contratto, Cegid può modificare i prezzi del Contratto una volta ogni anno solare. Qualora il Cliente rifiuti l’aumento di prezzo, il Cliente ha il diritto di interrompere il Servizio interessato dalla revisione del prezzo inviando una comunicazione a Cegid, mediante lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura recante il nuovo prezzo. Se il Cliente esercita regolarmente tale diritto, i Servizi continueranno ad essere erogati al Cliente in base al prezzo precedente fino alla fine del 5° (quinto) mese successivo alla data di emissione della fattura recante l’aumento del prezzo.
Revisione del prezzo. Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo è disciplinata dall’art. 1664 c.c. L’eventuale accordo scritto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera o), del D.lgs. n. 206/2005, non deve consentire all’appaltatore di aumentare il prezzo finale senza che il committente possa recedere se tale prezzo è superiore al per cento rispetto a quello originariamente convenuto.