Area di intervento Clausole campione

Area di intervento. La Tecnolab, a seguito di formalizzazione del contratto, si impegna a svolgere tutte le attività di prova/valutazione/certificazione rispetto ai documenti normativi, previste nel contratto tra le parti e a rilasciare la relativa certificazione (secondo L.1086/71 - prodot- to – rapporto di prova, che sia); - La Tecnolab non si assume nessun obbligo circa l’esito positivo dell’attività di pro- va/valutazione/certificazione e l’esito negativo delle stesse, così come l’eventuale so- spensione/ritiro della certificazione dovuta al venir meno dei requisiti normativi, non comporta alcuna responsabilità della Tecnolab; - E’ esclusa, dall’oggetto del contratto, qualsiasi attività di consulenza sul persona- le/prodotto/materiale da costruzione, oggetto di prova/valutazione della conformità; - Qualora vi sia un possibile conflitto di interessi, la Tecnolab non potrà in alcun modo erogare i propri servizi; il cliente è tenuto a rappresentare alla Tecnolab qualsiasi situa- zione che possa configurare tale conflitto (p.e. società di consulenza….); - Se un conflitto di interessi dovesse manifestarsi dopo l’inizio delle attività di pro- va/verifica, la Tecnolab avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza che il cliente possa avanzare titolo per il risarcimento di danni; sarà altresì obbligato a corrispondere alla Tecnolab il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.
Area di intervento. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Struttura Opera Pia “Mastai Ferretti”di Senigallia e la Area Vasta n.2 - Senigallia per l’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
Area di intervento. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sopra citato, l'area di intervento riguarderà il monitoraggio e la segreteria dell'accordo territoriale di genere sottoscritto in data 27.09.2013. Più nel dettaglio l'attività di coordinamento e segreteria si articolerà nel: - collaborazione con la Provincia nella stesura di un progetto allo scopo di creare e/o potenziare una rete nel territorio costituita di soggetti pubblici e privati, che lavori per rendere maggiormente conosciuti e quindi fruibili servizi già esistenti e nel contempo possa studiare innovative forme di “conciliazione dei tempi” che si concretizzino in progetti ed interventi sperimentali e condivisi; - coadiuvare la Provincia nel diffondere e condividere i contenuti della Carta Europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale e del Piano d'azione per la parità; - attività di monitoraggio e segreteria per il coordinamento di tutti i soggetti del Tavolo Provinciale della Cittadinanza di Genere; - predisposizione di un report finale;
Area di intervento. La Città metropolitana di Milano si caratterizza come un grande sistema territoriale unitario, articolato e policentrico, costituito da insediamenti urbani collegati da una fitta trama infrastrutturale e connessi da un tessuto continuo di spazi verdi. Matrici dell’articolazione territoriale metropolitana sono le unità tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (aspetti geomorfologici, geo- botanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario) a cui si sovrappone la trama insediativa organizzata in un disegno policentrico. Questo si incardina su una Città centrale, costituita dal capoluogo e dai comuni della cintura metropolitana, e su 9 poli urbani attrattori, in cui sono presenti più servizi o attività produttive o commerciali essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano nel suo complesso. Un’altra serie di centralità è rappresentata dai Luoghi Urbani per la Mobilità (LUM), nodi della rete del trasporto pubblico locale che coincidono con le fermate di importanza strategica nel sistema metropolitano della mobilità, e che vengono individuati nel Piano Territoriale Metropolitano (PTM) al fine di potenziarne il ruolo di servizio per il contesto urbano di riferimento, con l’obiettivo di decongestionare l’area della Città centrale. L’orientamento a un’organizzazione policentrica dei servizi è accompagnato da politiche di valorizzazione delle aree verdi e di contenimento del consumo di suolo: tali prospettive di sviluppo dell’area metropolitana milanese rappresentano le politiche prevalenti negli strumenti attuali di governo del territorio. In particolare, il PTM individua la Rete Verde Metropolitana (RVM) quale elemento portante per la riqualificazione del territorio non urbanizzato, in cui confluiscono obiettivi di rinaturalizzazione e di fruizione paesaggistica e storico culturale del territorio rurale, e che contribuisce alla definizione della rete verde regionale. Il PTM assume inoltre l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana quale riferimento prioritario nel complessivo disegno metropolitano in coerenza con l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050 fissato dall’Unione Europea nel Settimo Programma di azione ambientale (decisione n. 1386/2013). A questo fine articola le soglie tendenziali indicate dal PTR (di riduzione compresa tra il 25% e il 30% per gli ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale e di ridu...
Area di intervento. Gli obiettivi che il presente intervento ha inteso raggiungere sono i seguenti: Realizzazione di edifici a tre piani fuori terra con piano interrato destinato ad autorimesse locali tecnici e cantine. (vd. progetto preliminare allegato al Piano di Fattibilità del Programma) Obiettivi di Sostenibilità Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati. Modificazione con integrazione funzionale Qualificazione dello spazio urbano
Area di intervento. INDICAZIONE DEI LIVELLI DI TUTELA Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico Elementi di valore paesaggistico e di criticità paesaggistica Viale dei Colli Il contesto in cui si colloca l’oggetto dell’intervento è quello di collina, e, come riconosciuto dal Piano Strutturale, il Viale dei Colli, con le sue pertinenze, conserva la doppia valenza di emergenza storico-monumentale e di serbatoio di naturalità, in quanto, oltre a rappresentare un grande esempio di parco urbano lineare, costituisce, insieme alle aree libere limitrofe, un vero e proprio sostegno alla conservazione della biodiversità. Il passeggio lungo il Viale dei Colli permette le visuali più dinamiche sulla città storica, con le sue emergenze ed il suo tessuto minuto, sul fiume e sulle colline circostanti. Nel corso degli anni in alcuni punti specifici sono state eseguite alcune potature per consentire la permanenza di queste visuali o la conservazione delle aiuole; molto spesso però la necessità di mantenimento delle sistemazioni a verde, che richiede un impiego di attrezzature e personale specializzato, non può essere soddisfatta in quanto superiore alla disponibilità del Comune. Un ulteriore elemento di degrado, di immediata percezione, è costituito dall’utilizzo del Viale quale asse di scorrimento viario che assorbe gran parte del traffico di collegamento a sud di Firenze.
Area di intervento. Il servizio in parola dovrà essere eseguito nel territorio dell’Ulss 8 Berica. La struttura organizzativa del territorio di questa Azienda Ulss articola in due Distretti (Est e Ovest) di seguito dettagliati (come da atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 79/2018 e ss. mm. e ii.): Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Xxxxx, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Xxxxx Xxxx, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo. Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sarego, Trissino, Xxx Xxxxx (ex comune di Grancona e San Germano dei Berici), Valdagno, Zermeghedo.
Area di intervento. Anno 2018 Anno 2019 TOTALE SPESA** € 35.968.252,74 € 37.458.839,29

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  • PRONTO INTERVENTO Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Recupero di somme Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: