Area di intervento Clausole campione

Area di intervento. Gli obiettivi che il presente intervento ha inteso raggiungere sono i seguenti: Realizzazione di edifici a tre piani fuori terra con piano interrato destinato ad autorimesse locali tecnici e cantine. (vd. progetto preliminare allegato al Piano di Fattibilità del Programma) Obiettivi di Sostenibilità Modificazione e qualificazione di tessuti consolidati e/o degradati. Modificazione con integrazione funzionale Qualificazione dello spazio urbano
Area di intervento. La Città metropolitana di Milano si caratterizza come un grande sistema territoriale unitario, articolato e policentrico, costituito da insediamenti urbani collegati da una fitta trama infrastrutturale e connessi da un tessuto continuo di spazi verdi. Matrici dell’articolazione territoriale metropolitana sono le unità tipologiche di paesaggio, che evidenziano le strutture paesistiche caratterizzanti il territorio (aspetti geomorfologici, geo- botanici, faunistici, idrologici e del sistema agrario) a cui si sovrappone la trama insediativa organizzata in un disegno policentrico. Questo si incardina su una Città centrale, costituita dal capoluogo e dai comuni della cintura metropolitana, e su 9 poli urbani attrattori, in cui sono presenti più servizi o attività produttive o commerciali essenziali per il funzionamento del sistema metropolitano nel suo complesso. Un’altra serie di centralità è rappresentata dai Luoghi Urbani per la Mobilità (LUM), nodi della rete del trasporto pubblico locale che coincidono con le fermate di importanza strategica nel sistema metropolitano della mobilità, e che vengono individuati nel Piano Territoriale Metropolitano (PTM) al fine di potenziarne il ruolo di servizio per il contesto urbano di riferimento, con l’obiettivo di decongestionare l’area della Città centrale. L’orientamento a un’organizzazione policentrica dei servizi è accompagnato da politiche di valorizzazione delle aree verdi e di contenimento del consumo di suolo: tali prospettive di sviluppo dell’area metropolitana milanese rappresentano le politiche prevalenti negli strumenti attuali di governo del territorio. In particolare, il PTM individua la Rete Verde Metropolitana (RVM) quale elemento portante per la riqualificazione del territorio non urbanizzato, in cui confluiscono obiettivi di rinaturalizzazione e di fruizione paesaggistica e storico culturale del territorio rurale, e che contribuisce alla definizione della rete verde regionale. Il PTM assume inoltre l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della rigenerazione urbana quale riferimento prioritario nel complessivo disegno metropolitano in coerenza con l’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050 fissato dall’Unione Europea nel Settimo Programma di azione ambientale (decisione n. 1386/2013). A questo fine articola le soglie tendenziali indicate dal PTR (di riduzione compresa tra il 25% e il 30% per gli ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale e di ridu...
Area di intervento. INDICAZIONE DEI LIVELLI DI TUTELA Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico Elementi di valore paesaggistico e di criticità paesaggistica Viale dei Colli Il contesto in cui si colloca l’oggetto dell’intervento è quello di collina, e, come riconosciuto dal Piano Strutturale, il Viale dei Colli, con le sue pertinenze, conserva la doppia valenza di emergenza storico-monumentale e di serbatoio di naturalità, in quanto, oltre a rappresentare un grande esempio di parco urbano lineare, costituisce, insieme alle aree libere limitrofe, un vero e proprio sostegno alla conservazione della biodiversità. Il passeggio lungo il Viale dei Colli permette le visuali più dinamiche sulla città storica, con le sue emergenze ed il suo tessuto minuto, sul fiume e sulle colline circostanti. Nel corso degli anni in alcuni punti specifici sono state eseguite alcune potature per consentire la permanenza di queste visuali o la conservazione delle aiuole; molto spesso però la necessità di mantenimento delle sistemazioni a verde, che richiede un impiego di attrezzature e personale specializzato, non può essere soddisfatta in quanto superiore alla disponibilità del Comune. Un ulteriore elemento di degrado, di immediata percezione, è costituito dall’utilizzo del Viale quale asse di scorrimento viario che assorbe gran parte del traffico di collegamento a sud di Firenze.
Area di intervento. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Struttura Opera Pia “Mastai Ferretti”di Senigallia e la Area Vasta n.2 - Senigallia per l’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
Area di intervento. Il servizio in parola dovrà essere eseguito nel territorio dell’Ulss 8 Berica. La struttura organizzativa del territorio di questa Azienda Ulss articola in due Distretti (Est e Ovest) di seguito dettagliati (come da atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 79/2018 e ss. mm. e ii.): Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero, Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Xxxxx, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Xxxxx Xxxx, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sandrigo, Sossano, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo. Alonte, Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Xxxxxx Xxxxxxxxx, Sarego, Trissino, Xxx Xxxxx (ex comune di Grancona e San Germano dei Berici), Valdagno, Zermeghedo.
Area di intervento. La Tecnolab, a seguito di formalizzazione del contratto, si impegna a svolgere tutte le attività di prova/valutazione/certificazione rispetto ai documenti normativi, previste nel contratto tra le parti e a rilasciare la relativa certificazione (secondo L.1086/71 - prodot- to – rapporto di prova, che sia); - La Tecnolab non si assume nessun obbligo circa l’esito positivo dell’attività di pro- va/valutazione/certificazione e l’esito negativo delle stesse, così come l’eventuale so- spensione/ritiro della certificazione dovuta al venir meno dei requisiti normativi, non comporta alcuna responsabilità della Tecnolab; - E’ esclusa, dall’oggetto del contratto, qualsiasi attività di consulenza sul persona- le/prodotto/materiale da costruzione, oggetto di prova/valutazione della conformità; - Qualora vi sia un possibile conflitto di interessi, la Tecnolab non potrà in alcun modo erogare i propri servizi; il cliente è tenuto a rappresentare alla Tecnolab qualsiasi situa- zione che possa configurare tale conflitto (p.e. società di consulenza….); - Se un conflitto di interessi dovesse manifestarsi dopo l’inizio delle attività di pro- va/verifica, la Tecnolab avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, senza che il cliente possa avanzare titolo per il risarcimento di danni; sarà altresì obbligato a corrispondere alla Tecnolab il corrispettivo delle prestazioni svolte fino al momento del recesso.
Area di intervento. Anno 2018 Anno 2019 TOTALE SPESA** € 35.968.252,74 € 37.458.839,29
Area di intervento. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa sopra citato, l'area di intervento riguarderà il monitoraggio e la segreteria dell'accordo territoriale di genere sottoscritto in data 27.09.2013. Più nel dettaglio l'attività di coordinamento e segreteria si articolerà nel: - collaborazione con la Provincia nella stesura di un progetto allo scopo di creare e/o potenziare una rete nel territorio costituita di soggetti pubblici e privati, che lavori per rendere maggiormente conosciuti e quindi fruibili servizi già esistenti e nel contempo possa studiare innovative forme di “conciliazione dei tempi” che si concretizzino in progetti ed interventi sperimentali e condivisi; - coadiuvare la Provincia nel diffondere e condividere i contenuti della Carta Europea per l'uguaglianza e le parità delle donne e degli uomini nella vita locale e del Piano d'azione per la parità; - attività di monitoraggio e segreteria per il coordinamento di tutti i soggetti del Tavolo Provinciale della Cittadinanza di Genere; - predisposizione di un report finale;
Area di intervento. 1 Obiettivo specifico 2 Area di intervento 2 Obiettivo specifico 3 Area di intervento 3 Obiettivo specifico 4 Area di intervento 4 Obiettivo specifico 5 Area di intervento 5 Obiettivo specifico 6 Area di intervento 6 Obiettivo specifico 7 Area di intervento 7 Obiettivo specifico 8 Area di intervento 8 Obiettivo specifico 9 Area di intervento 9 Obiettivo specifico 10 Area di intervento 10

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;