Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Oneri e spese Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Finanziamento sarà a carico del Cliente. Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.; c) le spese sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell’intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) salvo il caso di errori del Finanziatore. La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi.
Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.
Impianti Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso.
Assistenza sanitaria integrativa Al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi l’assistenza sanitaria integrativa è fatto obbligo alle aziende, che applicano il presente contratto, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assi- stenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle Parti come la cassa di assistenza sanitaria integrativa del Settore. A prescindere dalla durata iniziale del contratto di assunzione, il lavo- ratore matura il diritto nel caso in cui nell’anno solare precedente sia stato assunto per un periodo di sette mesi (210 giorni di calendario) anche non continuativi. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il periodo di assunzio- ne, sarà pari ad € 10 mensili per ogni singolo lavoratore oltre l’una tantum prevista dal Regolamento del Fondo. A titolo volontario, il lavoratore potrà assumere l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati e su base volontaria autorizzerà la trattenuta del relativo onere come previsto dal Re- golamento del Fondo. Nel caso di mancata autorizzazione non seguirà alcun obbligo a carico del datore di lavoro anche per il periodo lavorato. Per i lavoratori assunti con apertura di nulla osta il diritto alla copertura verrà acquisito, così come previsto al primo comma del presente articolo, per il periodo corrispondente, a prescindere dal numero di giornate indicato in contratto. Viste le mutate condizioni di contribuzione obbligatoria previste per il Fondo Est e Quas, le Parti torneranno ad incontrarsi per definire entro di- cembre 2011 l’aggiornamento dell’articolato contrattuale in materia. Sem- pre entro dicembre 2011 le Parti stabiliranno gli oneri economici e le pre- stazioni sanitarie alternative (equivalenti a quelle previste dai nomenclatori sottoscritti dalle Parti sociali) da riconoscere ai lavoratori dipendenti da im- prese che omettano i versamenti contributivi al Fondo Est e a Quas secondo quanto stabilito dal presente contratto.