Oneri economici Clausole campione

Oneri economici. 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 6.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. Faranno carico all’Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall’art.7.
Oneri economici. 1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. 2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli atti esecutivi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 6.1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli Accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui al precedente art. 5, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno le eventuali risorse attivabili, con particolare ri- ferimento ai programmi europei e nazionali, nonché la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri sa- ranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. L’Università mette a disposizione dell'INFN i servizi, le forniture, le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni ai predetti Allegati saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo scritto tra le Parti. 2. L'INFN verserà all’Ateneo: a) un contributo annuo forfetario complessivamente pari a € 150.000,00 in relazione ai costi sostenuti dall’Ateneo (ivi incluse le spese sostenute direttamente dal Dipartimento) per i servizi di cui all’allegato 4, per le forniture, le utenze e le imposte di cui allegato 5, per la manutenzione e funzionamento degli impianti a servizio della ricerca ad uso promiscuo di cui all’Allegato 6 e per la manutenzione degli spazi e servizi comuni. L’Università permette l’accesso alla sede Universitaria e alle risorse bibliotecarie - biblioteche e risorse online - del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario. b) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali pro- grammi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), coinvol- genti personale universitario associato, ai sensi del successivo art. 11, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/1993 e s.m.i.; c) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive; d) un contributo annuo per il cofinanziamento, di norma non supe- riore al 50%, di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22 L. n. 240/2010 (nel seguito detti: assegni di ricerca) che l’Università deliberi annualmente in settori di interesse INFN. 3. L’INFN corrisponderà direttamente al Dipartimento: a) il rimborso delle spese telefoniche, di azoto liquido, di consumo dei gas tecnici effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a pre- sentazione dei documenti di spesa; b) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, non ricomprese nell’allegato
Oneri economici. 1. Le attività di cui al presente Accordo sono realizzate nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e in un quadro di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni. Pertanto non sono previsti corrispettivi né altre forme di remunerazione da una parte verso l’altra.
Oneri economici. Il presente accordo non comporta oneri a carico dell’Ente Fruitore, il quale garantisce l’uso di dotazioni strumentali, tecnologiche e organizzative idonee a garantire la necessaria sicurezza nel trattamento dei dati.