Oneri economici Clausole campione

Oneri economici. 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. Faranno carico all’Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall’art.7.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli Accordi attuati- vi e/o contratti di ricerca di cui al precedente art. 4, che individue- ranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e orga- nizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 4.1. La presente Convenzione non comporta ordinariamente oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da in- tendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le at- tività oggetto della presente Convenzione, saranno regolati sulla base di specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e or- ganizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saran- no imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corri- spondenti fondi.
Oneri economici. 1. La Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Par- ti. 2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro del- le spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della Convenzio- ne, saranno determinati in singoli Accordi attuativi di cui all’art. 8 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sus- sistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. La liquidazione del saldo avverrà a seguito della presentazione di una relazione, dalla quale si evincano tutte le spese sostenute e documentate, e di un report finale delle attività svolte, entro la data del 30/09/2020.” Art. 4 – Oneri economici “La liquidazione del saldo avverrà a seguito della presentazione di una relazione, dalla quale si evincano tutte le spese sostenute e documentate, e di un report finale delle attività svolte, entro la data del 30/06/2021.” - che con tale emendamento si rimodulano le modalità di erogazione delle tranche del costo complessivo previsto nell’accordo di collaborazione, pari a € 60.000,00, che rimane invariato con quanto stabilito nella Delibera AOU Meyer n. 586 del 18.10.2019; Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, modificare l’accordo di collaborazione sottoscritto il 31.10.2019, mediante un emendamento da stipulare con il CSI dell’Università di Bologna, allegato n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali attesi; Accertata la necessità e l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire nei tempi previsti l’organizzazione delle attività formative, rivolte agli operatori sanitari e socio-sanitari del SSR toscano, così come previste nel progetto di cui sopra; Considerato che la Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; Su proposta della Responsabile della X.X.X.X Centro Salute Globale, Dr.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto; Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione nel frontespizio del presente atto; Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
Oneri economici. Per i servizi di cui all’art. 2, l’Aderente verserà un importo pari allo
Oneri economici. Il presente accordo non comporta oneri a carico dell’Ente Fruitore, il quale garantisce l’uso di dotazioni strumentali, tecnologiche e organizzative idonee a garantire la necessaria sicurezza nel trattamento dei dati.