Oneri economici Clausole campione

Oneri economici. 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli oneri economici, citati nell’art. 2 e da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 4, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, pre- via verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. Faranno carico all’Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall’art.7.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nei singoli Accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui al preceden- te art. 4, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e rela- tiva/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri sa- ranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi nell’ambito della presente Convenzione, saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui all’Art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente Protocollo, saranno determinati in eventuali accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 5.1 La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Oneri economici. 1. L’attività di cui al presente accordo è svolta gratuitamente e non comporta nessun onere finanziario per le Parti sottoscrittrici.
Oneri economici. Il presente accordo non comporta oneri a carico dell’Ente Fruitore, il quale garantisce l’uso di dotazioni strumentali, tecnologiche e organizzative idonee a garantire la necessaria sicurezza nel trattamento dei dati.
Oneri economici. Per le attività di cui al presente accordo che verranno svolte a cura del Ministero si farà riferimento, per quanto applicabile, all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla Disciplina regionale per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dal sopra richiamato articolo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/51 del 22.02.2019 ed all’art. 33 della L.R. n. 8/2018. In particolare si richiamano gli artt. 2, comma 3 e 5, comma 2 della succitata disciplina che prevedono che la stessa possa trovare applicazione anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti e che i compensi incentivanti di questi ultimi verranno trasferiti dalla Regione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale.Per i materiali di consumi necessari per gli interventi di restauro a cura del Ministero, verranno forniti dalla Regione a seguito di indicazioni, specifiche, stime e quantità, fornite dal Ministero e la loro copertura finanziaria graverà sui quadri economici degli interventi interessati.