Assistenza sanitaria integrativa. Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà stabilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 mensilità. La contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno essere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni erogate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti istituiranno un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore Vigilanza Privata, che risponda ai requisiti previsti dal D.Lgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti convengono di incontrarsi per definire lo Statuto ed il regolamento del Fondo stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2007, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: - per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007; - per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Le parti si danno atto che sia la quota una tantum che il contributo a carico dell'azienda sono parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui ai precedenti commi sarà tenuta alternativamente ad erogare; - un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 105. Dichiarazione a verbale Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.
Assistenza sanitaria integrativa. E’ istituito, per tutti i dipendenti del settore, un Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, denominato FONTUR, in direzione di un razionale utilizzo delle risorse dedicate dalle imprese e dai lavoratori a tale scopo. In considerazione di quanto sopra le Parti, tenuto conto della particolare complessità della materia, convengono di dare mandato ad una apposita Commissione, composta dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2004 un progetto di Statuto e Regolamento per la costituzione di un apposito Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti dell’Industria Turistica e delle Catene Alberghiere. In data successiva al 31 gennaio 2004 le Parti si incontreranno per dare formale avvio al Fondo che dovrà prevedere i seguenti tempi di attivazione: – a decorrere dal 1° luglio 2004 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 15 e a carico dell’azienda; – a decorrere dal 1° luglio 2005 verranno iscritti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. All’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota Una Tantum per ciascun iscritto di 8 e a carico dell’azienda. Per il finanziamento del Fondo è dovuto, per ciascun iscritto, un contributo così determinato: – dal 1° gennaio 2005 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e mensili a carico dell’azienda; – dal 1° gennaio 2006 per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 5 e mensili a carico dell’azienda. – a decorrere dal 1° luglio 2008, il contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori è pari a euro 10,00 mensili. I contributi saranno versati al Fondo con le periodicità e le modalità stabilite nel Regolamento. E’ consentita l’iscrizione al Fondo di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, dichiarando di assumere a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta dei relativi importi dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto pr...
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, convengono di attivare le iscrizioni e la re- lativa contribuzione a favore del costituendo Fondo Sanitario Nazionale Integrativo inter- categoriale per l’Artigianato, secondo le modalità stabilite dall’Accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa sottoscritto il 21 settembre 2010 tra Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e le confederazioni sin- dacali Cgil, Cisl e Uil. Pertanto, dal momento in cui il Fondo sarà costituito e operante, secondo quanto verrà sta- bilito dalle parti costituenti lo stesso, saranno iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeter- minato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti, nonché i lavoratori con un contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell’azienda pari a 10,42 euro mensili per 12 xxxxxxxxx.Xx contribuzione verrà attivata contestualmente all’avvio dell’operatività del Fondo. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. E’ fatta salva la possibilità, a livello di contrattazione collettiva regionale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, di definire specifici accordi finalizzati ad implementare le prestazioni convenute. Resta inteso che in questo caso le maggiori prestazioni dovranno es- sere erogate solamente ai lavoratori a cui si applica quell’accordo. Ai sensi dell’articolo rubricato “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, le prestazioni ero- gate dal costituendo Fondo Sanitario costituiscono un diritto contrattuale dei lavoratori di cui ai commi che precedono. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il funzionamento del costituendo Fondo sanitario è stabilito dallo statuto e dal regola- mento dello stesso che si intendono recepiti.
Assistenza sanitaria integrativa. L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Assistenza sanitaria integrativa. Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme decreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto al albo nazionale dei Fondi sanitari.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.
Assistenza sanitaria integrativa. Le Parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l’assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso. A partire dalla data dell’1.11.2016 viene individuato come Fondo di assistenza sanitaria il FONDO ALTEA. La contribuzione da inviare con decorrenza dalla data suddetta al Fondo Altea sarà pari ad € 3 mensili a carico dei lavoratori che decidano di aderire e di € 6 mensili da parte delle aziende in favore degli stessi dipendenti che aderiranno al Fondo. Le Parti, fermo restando la quota minima di 3 euro mensili da parte del lavoratore, rinviano alla contrattazione di secondo livello la possibilità di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo Altea.