Assistenza sanitaria integrativa Clausole campione

Assistenza sanitaria integrativa. L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Le parti, concordando di prevedere, a far data dal 1° luglio 2018, una forma di assi- stenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST) a parità di contribuzione. 2. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, saranno iscritti al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione dei quadri. 3. La contribuzione al Fondo, che ne cura la riscossione come da proprio regolamento, è stabilita, per ciascun iscritto, in 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro, sal- va diversa disposizione concordata a livello aziendale, a carico del lavoratore. 4. I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. 5. Con decorrenza dal mese successivo dalla data indicata dal primo comma del presen- te articolo, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto. 6. Qualora prevista, è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle azien- de che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo, pari a 30 euro per ciascun lavoratore. 7. Sono fatti salvi le disposizioni e gli accordi aziendali che, alla data di entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Fondo, già prevedano l’iscrizione a fondi di assistenza sanitaria integrativa, purché il contributo del datore sia pari o superiore a quanto previsto al precedente comma 3, ferma restando la possibilità di aderire al Fondo di cui al comma 1.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti concordano di istituire, a decorrere dall’anno 2014, una forma di assistenza integrativa sanitaria a favore del personale in servizio basata sul principio della co-partecipazione economica tra lavoratori ed Enti. A tal fine le parti si impegnano, entro il 31.12.2013, a pervenire mediante una Commissione paritetica ad intese al livello nazionale aventi l’obiettivo di realizzare un regolamento di attuazione, definire i requisiti di iscrivibilità e concordare l’apposito Fondo a cui aderire. Il contributo dovuto dagli Enti datori di lavoro per l’ assistenza sanitaria integrativa è fissato in: - 5 (cinque) euro mensili per 14 (quattordici) mensilità (a luglio e dicembre versamento doppio) per ogni dipendente iscritto; - decorrenza del contributo dall’1.04.2014. L’erogazione del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa rientra tra quelle previste dall’articolo 12 della L.30 aprile 1969 n.153 riformulato dal D.Lgs.2 settembre 1997 n. 314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo TFR, quota oraria, etc.). Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente. La Commissione paritetica definirà i suoi lavori entro il 31/12/2014.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti convengono di introdurre, all'interno del settore della cooperazione sociale, l'istituto dell'assistenza sanitaria integrativa per gli addetti e le addette. A decorrere dal 1 maggio 2013 sono iscritti al fondo cooperativo che le parti andranno a individuare tutti gli addetti e le addette del settore della cooperazione sociale assunti a tempo indeterminato, fatte salve le forme di assistenza sanitaria integrativa aziendali o territoriali in essere che dovranno comunque garantire una prestazione non inferiore a quelle previste dal fondo di assistenza sanitaria integrativa che le parti avranno individuato. Per la copertura dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo, per ogni lavoratore, a carico dell'impresa cooperativa pari a 5 euro mensili per lavoratrice/lavoratore. Nel caso in cui il fondo individuato richieda, all'atto dell'iscrizione, una quota una tantum, la stessa sarà a carico dell'impresa. Allo scopo di individuare le modalità operative per l'applicazione dell'istituto sarà insediata una commissione ad hoc che dovrà predisporre un regolamento entro il 31 dicembre 2012.
Assistenza sanitaria integrativa. 1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del servizio sanitario nazionale - che costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo contrattuale - le Parti convengono l'istituzione di una Commissione operativa composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione stipulante finalizzata a definire la strumentazione necessari per l'avvio dal 1º gennaio 2015 della copertura sanitaria integrativa di tutti ì lavoratori a tempo indeterminato, in forza a tale data, cui si applica il presente c.c.n.l., e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. 2. In tale ottica la Commissione effettuerà i propri lavori per valutare possibili strumenti e soluzioni bilaterali nonché modalità di gestione e formulerà alle Parti stipulanti il presente c.c.n.l. una proposta entro il 31 dicembre 2013. 3. L'assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le Parti alle seguenti condizioni: - l'assistenza sanitaria integrativa avrà carattere generale, con un unico Fondo (istituito nell'ambito della bilateralità e attraverso gli strumenti bilaterali già esistenti) per tutti gli addetti al settore e fornirà prestazioni omogenee riproporzionate all'orario contrattuale; - definizione di un contributo una tantum a carico del datore di lavoro pari a € 0,50 di iscrizione all'assistenza sanitaria integrativa da versarsi entro i mese di gennaio 2015 per il personale in forza alla data del 1º gennaio 2015; - riconoscimento dal 1º gennaio 2015 di un contributo a carico del datore di lavoro pan a € 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28 ore settimanali; - riconoscimento dal 1º gennaio 2015 di un contributo a carico del datore di lavoro pari a € 6,00 mensili per i lavoratori sopra le 28 ore settimanali. 4. La Commissione si atterrà ai seguenti principi: - individuazione delle condizioni e tempistiche di iscrizione al Fondo per il personale di nuova assunzione nel settore e per i dipendenti con pluralità di rapporti di lavoro; - osservanza del quadro di riferimento normativo in materia ed in particolare della disciplina fiscale dei contributi versati a tale titolo; - definizione di norme contrattuali e statutarie per la garanzia per l'iscrizione al Fondo di tutti gli addetti al settore nonché per garantire agli stessi omogeneità e tutela delle prestazioni; - modalità di confluenza/opzione per i lavoratori che già godono di un programma di assistenza sanitaria integrativa.‌ Titolo X - Trattamento economico Capo I ...
Assistenza sanitaria integrativa. L'azienda tratterrà sulla retribuzione del teleradiogiornalista, nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal lavoratore medesimo, il contributo contrattuale del 3,60%. Il contributo contrattuale di cui sopra è destinato dalla Fnsi ad assicurare l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, il relativo importo è versato dalle aziende alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (Casagit) mediante versamento su conto corrente postale indicato dalla Casagit medesima o con le diverse modalità che fossero successivamente concordate con le parti firmatarie del presente contratto. Fatti salvi i diritti di azione della Casagit, questa segnalerà all’Aeranti-Corallo nonché ad Aeranti e Associazione Corallo, per gli interventi che intendessero promuovere, gli eventuali ritardi nei versamenti; uguale segnalazione sarà fatta in caso di ritardo o di mancato invio del modello di denuncia. Per la denuncia alla Casagit delle retribuzioni e delle relative trattenute per contributo contrattuale le aziende debbono valersi degli appositi moduli forniti dalla Casagit; tali moduli devono essere trasmessi alla Casagit entro 10 giorni dalla scadenza del relativo periodo di paga insieme con l'attestazione dell'avvenuto versamento degli importi trattenuti. Nei moduli da inviare alla Casagit dovranno risultare anche i nominativi tenuti al versamento del contributo contrattuale, nonché le retribuzioni e le trattenute relative.
Assistenza sanitaria integrativa. L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Assistenza sanitaria integrativa. Le Parti concordano nell’individuare il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di riferimento del settore nel fondo FONTUR, istituito con conforme decreto, ai sensi del art. 118 del CCNL Industria Turistica ed iscritto al albo nazionale dei Fondi sanitari.
Assistenza sanitaria integrativa. Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio. A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.
Assistenza sanitaria integrativa. A favore dei dipendenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto l’obbligo per il Centro Elaborazione Dati di stipulare una assicurazione sanitaria che integri il trattamento e/o i servizi erogati dal Sistema Sanitario Nazionale. I costi di questa copertura sanitaria saranno così ripartiti: 4/5 a carico del Centro Elaborazione Dati e 1/5 a carico del dipendente . L’importo massimo comunque erogabile dal CED non potrà mai eccedere il 10% della retribuzione lorda annuale. L’azienda non potrà rifiutarsi di contribuire secondo quanto disposto dal presente articolo se il piano di assicurazione sanitaria scelto dal dipendente prevede la possibilità di estendere le prestazioni anche ai familiari o ai conviventi, come esibibile Certificato di Residenza in carta semplice documento equipollente,.