Common use of Assegnazione degli alloggi Clause in Contracts

Assegnazione degli alloggi. 1. L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, del nucleo familiare dell’assegnatario, è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente. 2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità. 3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio: a) 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone; b) 65 mq. per nuclei di 3 persone; c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. 4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai limiti di cui al presente articolo è ammessa qualora nell’intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standards abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio, non consentano, a giudizio del Si ndaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno. 5. Salvo particolari funzioni da motivare non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B. 6. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione, secondo quanto disposto dall’ art. 14 7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l’assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell’assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 33 8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui all’ art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede d’ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

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Samples: Legge Regionale, Legge Regionale, Legge Regionale

Assegnazione degli alloggi. 1. L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, studenti universitari è di competenza dell’aggiudicatario che provvederà in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto ottemperanza all’articolo 5.2 della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, del nucleo familiare dell’assegnatario, è disposta con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente. 2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco DGR dell’Xxxxxx Xxxxxxx 925/2003 riguardante i requisiti soggettivi dei beneficiari dell’assegnazione (appartenenza degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità. 3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio: a) 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone; b) 65 mq. per nuclei di 3 persone; c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. 4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso studenti locatari a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai rientranti nei limiti di cui reddito non superiore ad € 35.000 e mancanza della titolarita’del diritto di proprieta’, di usufrutto o di abitazione, di un alloggio nel comune ove ha sede l’immobile o in comuni contermini). Il canone concordato attualmente è quello previsto dall’Accordo territoriale per i contratti a canone concordato del 26/03/2018 e modificato in data 6/06/2018, reperibile sul sito internet del Comune di Ferrara: Nell’ottica di supporto al presente articolo è ammessa qualora nell’intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standards abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi soddisfacimento delle esigenze dei nuclei familiari richiedenti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi studenti universitari nella città di alloggioFerrara, non consentano, a giudizio del Si ndaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno. 5. Salvo particolari funzioni da motivare non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B. 6. In sede il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla pubblicazione annuale degli avvisi di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza agli studenti universitari in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazionenecessari indicati negli stessi conformemente alla delibera regionale sopra richiamata e solo successivamente ad esaurimento delle graduatorie, secondo quanto disposto dall’ art. 14 7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere procedere all’assegnazione in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiticondizioni di libero mercato. Inoltre, ove risulti che l’assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti per un utilizzo più efficiente della residenza, nel periodo di chiusura estiva o durante il resto dell’anno, qualora ci siano posti alloggio non richiesti dalla predetta utenza degli studenti, per far fronte ad esigenze abitative temporanee e’ data facoltà al tempo dell’assegnazione, si applicano le disposizioni soggetto aggiudicatario di cui all’ art. 33 8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui all’ art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede d’ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contrattoconcedere posti alloggio anche a soggetti diversi per un PERIODO MASSIMO DI 3 (TRE) MESI.

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Samples: Concession Agreement

Assegnazione degli alloggi. 1. L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, e tenendo conto della superficie di ciascun alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, del nucleo familiare dell’assegnatario, diritto è disposta con provvedimento del Sindaco dirigente competente, previa verifica del possesso, al momento dell’assegnazione, dei requisiti e della permanenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui alle allegate Tabelle A e B, e dopo che l’interessato ha effettuato la scelta dell’alloggio. L’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato punteggio sono accertate dal Comune territorialmente competente. 2attraverso acquisizione d’ufficio della documentazione necessaria. Il Comune effettuerà verifiche ed accertamenti mirati, ogniqualvolta sia stato dichiarato per l’intero nucleo richiedente una totale mancanza di reddito, ovvero, sulla base del tenore di vita del nucleo richiedente, si renda necessario ed opportuno accertarne il reale stato di bisogno. Qualora a seguito di accertamento o di altre notizie acquisite, ovvero di elementi oggettivi comunque raccolti, risultasse l’inattendibilità o non veridicità di quanto dichiarato, il Comune con provvedimento del dirigente provvede all’esclusione del richiedente dalla graduatoria per un periodo di 3 anni e a segnalare la pratica all’Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione. Per i concorrenti collocati in graduatoria con riserva, non si potrà procedere ad assegnazione fino alla conclusione dell’accertamento Qualora sia accertata la perdita dei requisiti o il mutamento delle condizioni di punteggio, con atto dirigenziale si determinerà l’esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa, collocando la domanda in coda ai punteggi ottenuti. Il Comune può in qualsiasi momento effettuare accertamenti volti a verificare l’esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio dichiarate nella domanda, nonché la loro veridicità. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi secondo l’ordine stabilito nella graduatoria vigente. Agli utenti utilmente collocati in graduatoria e convocati dal Comune per la scelta dell’alloggio, sono segnalate le disponibilità abitative utilizzabili in relazione alla composizione del nucleo familiare tenendo conto dei limiti di superficie previsti nell’articolo successivo. Al fine di monitorare la corrispondenza tra quanto dichiarato da parte degli assegnatari di alloggi o di coloro che sono utilmente inseriti in graduatoria, e la reale situazione, il Comune utilizza ogni utile strumento conoscitivo. A tale scopo ci si avvale della collaborazione, anche mediante apposite Convenzioni, con la Guardia di Finanza ovvero con ogni altro Organismo o Ente di controllo. Ciò al fine del superamento dell'accertamento dei requisiti su base meramente documentale. Ogni ente proprietario o gestore soggetto che abbia inoltrato domanda per l'ottenimento di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità. 3. Non possono comunque essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori e di servizio: a) 45 mq. per nuclei di 1 o 2 persone; b) 65 mq. per nuclei di 3 persone; c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. 4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai limiti alloggio di cui al presente articolo è ammessa qualora nell’intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standards abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti Regolamento, ha titolo per rappresentare la difformità tra le dichiarazioni di altri soggetti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi la loro reale situazione, col conseguente obbligo per l'Ufficio di alloggio, non consentano, a giudizio del Si ndaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento attivazione di domande con pari o più gravi connotazioni ogni attività di bisogno. 5. Salvo particolari funzioni da motivare non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B. 6verifica. In sede caso di assegnazione Convenzione stipulata con la Guardia di Finanza vengono sottoposti a controllo almeno il 10% delle posizioni degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione, secondo quanto disposto dall’ art. 14 7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l’assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell’assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 33 8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui all’ art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede d’ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contrattoassegnatari.

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Samples: Regolamento Per l'Assegnazione Degli Alloggi Di Edilizia Residenziale Pubblica

Assegnazione degli alloggi. 1L’Amministrazione Comunale darà corso all'assegnazione degli alloggi, sfitti e che si renderanno disponibili durante l'arco temporale di validità della graduatoria, procedendo per ordine crescente di indicatore ISEE-erp a favore di: a) nuclei familiari che risiedono o prestano l’attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Treviglio; b) nuclei familiari risiedono o prestano l’attività lavorativa in altro Comune della Provincia di Bergamo. L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi dirittoavverrà prioritariamente ai richiedenti di cui al punto a) e solo dopo questa operazione se risultasse- ro disponibili altri alloggi, in base alla graduatoria definitiva, e si procederà all’assegnazione a favore dei richiedenti di cui al punto b) tenendo conto della del rapporto tra la superficie di ciascun ogni alloggio in relazione alla consistenza, a quel momento, e il numero di persone facenti parti del nucleo familiare dell’assegnatariodel concorrente as- sumendo come riferimento la superficie utile indicata nella tabella riportata del precedente punto 3. Nel rispetto dei criteri generali suddetti l’assegnazione avverrà d’apprima, è disposta con provvedimento nel limite di riserva del Sindaco del Comune territorialmente competente. 2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l’elenco 30% degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla riscontrata disponibilità. 3a favore dei nuclei familiari in cui vi sia la presenza di componenti con disabilità fisica, dando precedenza alle situazioni più gravi in rapporto alla percentuale dell'handicap ed al numero di invalidi presenti. Non possono comunque Alla categoria Famiglie di nuova formazione potranno essere assegnati alloggi che dispongono di un vano in ecce- denza rispetto alla attuale composizione del nucleo. Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo sopra indicato in relazione alle specifiche condizioni del nucleo familiare, da motivare con apposito provvedimento. L’Amministrazione Comunale, previa diffida all’interessato, provvederà a cancellare dalla graduatoria la cui superficie abitabiledomanda del richiedente che rinunci all’alloggio offerto, così come definita dalla lettera c) della Tabella A, qualora la mancata accettazione non sia superiore ai seguenti standard abitativi, aumentati del 20% per spazi accessori determinata da gravi motivazioni adeguatamente documentate. In caso di parità di posizione in graduatoria e di servizio: a) 45 mq. per nuclei insufficiente disponibilità di 1 o 2 persone; b) 65 mq. per nuclei di 3 persone; c) 95 mq. per nuclei di 4 persone ed oltre. 4. Ove esistano alloggi di superficie superiore a mq. 95, questi spettano in ogni caso a nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre. La deroga ai limiti di cui al presente articolo è ammessa qualora nell’intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standards abitativi indicati. La deroga è altresì ammessa qualora accertate gravi esigenze dei nuclei familiari richiedenti e le caratteristiche degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio, non consentano, a giudizio del Si ndaco, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più gravi connotazioni di bisogno. 5. Salvo particolari funzioni da motivare non possono essere assegnati alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di grave sovraffollamento, con oltre 2 persone a vano utile, come definito nella Tabella B. 6. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione, secondo quanto disposto dall’ art. 14 7. I Comuni e gli Enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti, volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l’assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell’assegnazionealloggi, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 33 8. Il Sindaco comunica alla Commissione di cui all’ art. 8 i nominativi dei nuovi assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La Commissione provvede d’ufficio alla cancellazione degli stessi dalla graduatoria. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contrattoprocederà al sorteggio delle domande interessate.

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Samples: Bando Per La Formazione Della Graduatoria Per l'Assegnazione Di Alloggi Di e.r.p.