Assemblee di lavoratori. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere. 2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione. 3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ attribuito alle Organizzazioni sindacali. 4. Alle Assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. 5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le Assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza. 6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- trico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee di lavoratori. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall'Azienda, fuori dell’orario dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine l'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ attribuito alle Organizzazioni sindacali.
4. Alle Assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le Assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- tricoelettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Collective Bargaining Agreement, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee di lavoratori. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall'Azienda, fuori dell’orario dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - – potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine l'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ è attribuito alle Organizzazioni sindacali.
4. Alle Assemblee assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le Assemblee assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- tricoelettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblee di lavoratori. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall‟Azienda, fuori dell’orario dell‟orario di lavoro, nonché durante l’orario l‟orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali Sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine l‟ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadell‟Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ è attribuito alle Organizzazioni sindacaliSindacali.
4. Alle Assemblee assemblee indette dalle RSU ovvero dalle XX.XX stipulanti il presente CCLA possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Azienda, della Società dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il CCNLCCLA.
5. Le Organizzazioni sindacali Sindacali stipulanti il CCNL CCLA e la RSU potranno indire le Assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio all‟inizio o alla fine dell’orario dell‟orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- trico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Assemblee di lavoratori. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall'Azienda, fuori dell’orario dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - – potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine l'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ attribuito alle Organizzazioni sindacali.
4. Alle Assemblee assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Aziendadell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le Assemblee assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- tricoelettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Assemblee di lavoratori. 1. I i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La la partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU rsu e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadirezione dell’azienda. Le RSU rsu hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ attribuito alle Organizzazioni organizzazioni sindacali.
4. Alle Assemblee alle assemblee indette dalle RSU rsu possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Aziendadirezione dell’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il CCNLccnl.
5. Le Organizzazioni le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ccnl e la RSU rsu potranno indire le Assemblee assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- tricoelettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Assemblee di lavoratori. 1. I i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall’Aziendadall’azienda, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La la partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU rsu e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sinda- cali organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell’Aziendadirezione dell’azienda. Le RSU rsu hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto e’ è attribuito alle Organizzazioni organizzazioni sindacali.
4. Alle Assemblee alle assemblee indette dalle RSU rsu possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell’Aziendadirezione dell’azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni organizzazioni sindacali stipulanti il CCNLccnl.
5. Le Organizzazioni le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ccnl e la RSU rsu potranno indire le Assemblee assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le le assemblee dovranno svolgersi all’inizio o alla fine dell’orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elet- tricoelettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico