Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Tutti i lavori occorrenti per la formazione delle opere appaltate verranno eseguiti a perfetta regola d’arte in conformità delle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che venissero imposte dalla Direzione lavori. Nel caso in cui le opere o le forniture non fossero state eseguite secondo i disegni e le prescrizioni date in proposito o stabilite contrattualmente, la Direzione Lavori fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l’Impresa dovrà operare al fine di eliminare ogni irregolarità, salva restando la richiesta da parte del Committente del risarcimento dei danni eventualmente subiti.
4. In ogni circostanza l’Impresa dovrà rendere immediatamente esecutivi gli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino l’esecuzione dei lavori, sia il rifiuto o la sostituzione di materiali. Non saranno ammesse o riconosciute varianti od aggiunte apportate nell’esecuzione dei lavori senza precisa autorizzazione scritta del Committente.
5. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata l’appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:
a) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
c) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità d...
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La stipula del contratto è subordinata al rilascio, da parte dell’appaltatore, di una dichiarazione in cui si dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori (come riportato all’articolo 106, comma 3, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si richiama seppur abrogato).
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’Appaltatore, anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta, da atto: - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive; - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore, in apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, dà atto, senza riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver verificato la disponibilità dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Inoltre attesta di aver verificato l’esistenza e reperibilità sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e/o residui di lavorazione.
3. L’impresa è consapevole che la stipula del contratto e la consegna dei lavori dovranno essere preceduti da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, che consente l’ esecuzione dei lavori.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. Art. 9 Fallimento dell'appaltatore
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto. 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipula del contratto di appalto è subordinata all’ottenimento di pertinente titolo autorizzativo da parte del Comune (proprietario dell’edificio).
4. La stipula del contratto di appalto è inoltre subordinata alla stipula di un contratto E.P.C. (Energy Performance Contract) tra Comune e Stazione Appaltante, volto a garantire il servizio di gestione ed efficientamento dell’edificio. In caso di mancata sottoscrizione del predetto contratto, non si procederà all’aggiudicazione della gara e, ciò senza oneri per la Stazione Appaltante (pertanto, la Stazione Appaltante non sarà tenuta a corrispondere alcuna somma a qualsivoglia titolo).