Assenze dei partecipanti Clausole campione

Assenze dei partecipanti. La frequenza non continuativa di un’azione formativa può pregiudicare: − l’ammissione agli esami finali, in caso di azione finalizzata al conseguimento di un attestato di qualifica o di specializzazione; − il conseguimento dell'attestato di frequenza, nelle restanti tipologie di azioni formative. I partecipanti che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte dall’intervento formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage, non sono ammessi agli esami finali per il conseguimento dell’attestato di qualifica o di specializzazione, né conseguono l’attestato di frequenza. Le ore di frequenza minima valgono anche nel caso di allievi ammessi successivamente all’avvio (v. § C.4.1). Nel caso di riduzioni del monte ore dovuto a riconoscimenti di crediti in ingresso, la % di frequenza minima si applica sul nuovo monte ore. In mancanza di comunicazioni, dopo il quinto giorno di assenza continuata, il soggetto decade dal diritto di partecipare e viene quindi escluso dalle attività. Per i partecipanti minorenni le assenze devono essere tempestivamente giustificate dai genitori o di chi esercita la patria potestà. Nei moduli professionalizzati realizzati dagli Atenei, per il conseguimento dell’attestato di qualifica o di specializzazione, occorre che sia rilevata dai registri, una frequenza minima del 60% delle ore complessivamente svolte dall’intervento formativo e, all’interno di tale percentuale, del 50% delle ore di attività di stage. Nel caso di partecipanti che siano stati ammessi alla frequenza dell’azione previo riconoscimento di crediti, il calcolo di tali percentuali deve essere fatto rispetto al monte ore che effettivamente il partecipante deve frequentare, ovvero al netto dei crediti che gli sono stati riconosciuti. In ogni caso, l’Amministrazione competente può derogare a tali percentuali in caso di eccezionalità e di comprovate motivazioni fornite dai docenti o, in caso di moduli professionalizzanti, dal responsabile del progetto, sulla base del profitto del partecipante. La relazione di ammissione alla verifica finale, debitamente sottoscritta dal responsabile del progetto, deve essere portata a conoscenza della Commissione di verifica ed allegata al verbale della Commissione stessa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).