VERIFICA FINALE. 1. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro <………> giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
2. Entro < > giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.
3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica.
4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.
5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata.
6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.
VERIFICA FINALE. Frequenza al Il corso inizia con un test iniziale e si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante. Saranno ammessi al test di verifica solo coloro che avranno rispettato l’obbligo di frequenza. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula. Per il conseguimento dell’Attestato è necessario il superamento del test di verifica dell’apprendimento. Al termine del corso un apposito questionario di gradimento verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, verrà verificata la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite. Attestato relativo al Archivio documenti Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Xx.Xx. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.). Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso. Soggetto Formatore nazionale Centro di Formazione AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi degli Accordi Stato-Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati. Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.
VERIFICA FINALE. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 c.c., oggetto della verifica finale è accertare, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori, il Committente e l’Appaltatore, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali.
VERIFICA FINALE. 28.1. Il Fornitore provvederà ad eseguire l’installazione e la configurazione del software sulle apparecchiature hardware del Cliente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale secondo le specifiche indicate nel Progetto Software (Allegato B).
28.2. Il Cliente ha l’obbligo di effettuare le operazioni di verifica finale previste nel Progetto di Software (Allegato B) e di segnalare per iscritto – a mezzo fax, raccomandata a/r o posta elettronica certificata – eventuali fallimenti di uno o più test della procedura entro 15 gg. lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica.
28.3. Trascorso il termine per la verifica, il software si intende accettato ex art. 1665 c.c. ed il Cliente matura il diritto al pagamento del corrispettivo, qualora non pervenga al Fornitore, entro il termine di cui al punto precedente, alcuna contestazione.
28.4. Il Cliente che ha accettato comportamenti del software difformi rispetto alle indicazioni specifiche contenuto nel Progetto Software (Allegato B) non potrà far valere per tale difformità la garanzia prevista all’art. XXX.
28.5. Il Cliente ha la facoltà di “accettare con riserva” il software anche qualora ci siano dei malfunzionamenti che ritiene siano tali da non impedire l’accettazione finale. In tal caso il Fornitore provvederà a sistemare tali malfunzionamenti secondo quanto previsto dall’art. 35.
28.6. Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro 30 gg. lavorativi.
VERIFICA FINALE. 1. La verifica finale degli elaborati è affidata al GdC ed ha inizio al momento della consegna degli elaborati finali.
2. Le operazioni di verifica si articoleranno in:
a) verifica su un campione del 5% delle aree a pascolo o bosco individuate che serve a valutare la qualità del lavoro e le eventuali inadempienze da attribuire all’aggiudicatario riguardo alle norme tecniche di esecuzione o alla scarsa capacità tecnica;
b) accertamento della rispondenza dei lavori alle prescrizioni tecniche, ai sensi dell’art. 3. In particolare, si verifica la globalità del lavoro eseguito in relazione alle norme contenute nel capitolato d’appalto.
3. Le operazioni di verifica finale non potranno comunque protrarsi per più di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori identificabile con la data di consegna degli elaborati finali. Entro questo termine viene redatta una relazione sugli esiti della verifica.
4. Qualora, al termine della verifica finale, fossero rilevate inadempienze ed omissioni tecniche nel contenuto degli elaborati, entro 15 giorni naturali e consecutivi, l’Amministrazione potrà richiedere il completamento degli stessi convocando apposita riunione durante la quale saranno concordate le modalità per giungere all’integrazione ed al completamento dei requisiti degli elaborati suddetti. La ditta sarà obbligata ad espletare il completamento degli elaborati e del materiale, secondo le indicazioni fornite dal GdC, entro 30 giorni effettivi dallo svolgimento della riunione suddetta.
VERIFICA FINALE. A seguito delle attività di controllo, del contraddittorio e degli eventuali aggiornamenti e integrazioni alla documentazione da parte del Progettista, con riferimento alla fase di verifica del progetto, l’Appaltatore procederà a una verifica finale della progettazione aggiornata, rendicontandone gli esiti nei “Rapporti Valutazione Trattamenti” ciascuno associato al relativo Rapporto Qualità Progetto, che riporteranno le verifiche del recepimento dei rilievi precedentemente mossi e dell’aggiornamento degli elaborati di progetto. A conclusione dei controlli e con l’emissione di tutti i Rapporti di Controllo Finale, l’Appaltatore fornirà un parere sintetico relativo all’approvabilità del progetto esaminato mediante la redazione del “Rapporto Conclusivo”. Per lo svolgimento del servizio il RUP avrà come riferimento operativo il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore, il quale si avvarrà e coordinerà gli ispettori del Professionista e gestirà l’interfaccia tra questi, i progettisti e i tecnici responsabili delle varie componenti del progetto.
VERIFICA FINALE. L'Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procederà entro 90 gg. dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come previsto dall'art.313 del DPR 207/10. L'Amministrazione procederà, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto. La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:
a) all'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi;
b) all'accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite dall'Appaltatore;
c) all'accertamento dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico. Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall'Amministrazione Comunale Committente, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.
VERIFICA FINALE. Al termine del contratto l'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. n. 50/2016. Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto al termine dell'anno solare per lo svincolo delle ritenute dello 0,50% maturate nell'anno di riferimento.
VERIFICA FINALE. Se il cittadino straniero ha raggiunto la soglia di adempimento (30 crediti) e la conoscenza della lingua italiana (livello A2) e della cultura civica e vita civile, riceverà un attestato e l’Accordo di Integrazione si considererà sciolto.
VERIFICA FINALE. Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni a richiesta, sono previste attestazioni di regolare esecuzione al termine di ogni prestazione ai fini dell'emissione della relativa fattura. Al termine del contratto sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.