Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. 2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento. 3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 4. Il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall’art. 1 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 n. 52. 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1Per le "assenze previste da particolari disposizioni di legge" (art. Il dirigente ha diritto38), viene specificato che i dirigenti, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per possono fruire dei tre giorni di cui all' art. 33art.33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992legge n. 104/1992. La parte innovativa riguarda il fatto che, n. 104. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al al fine di garantire la funzionalità delle strutture funzionalita degli uffici e la migliore organizzazione dell’attivitàdell'attivita amministrativa, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1tali assenze, predispone, predispone di norma, norma una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può puo essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore dirigente utilizza il permesso.
4. Il Viene ribadito, inoltre, che il dirigente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, assentarsi con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo osseo, rispettivamente previsti dall’artdall'art. 1 della Legge legge 13 luglio 1967 n. 584 584, come sostituito dall’artdall'art. 13 della Legge legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’artdall'art. 5, comma 1, della Legge legge 6 marzo 2001 n. 52.
5. Per le medesime finalità di cui al i permessi per lutto pure previsti nell' art. 4 della legge n. 53/2000, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CCNL del 10.2.2004 (Congedi per eventi e cause particolari), trova applicazione in via esclusiva quanto previsto sulle assenze retribuite. Anche in tali ipotesi, e necessario che il dirigente che fruisce dei permessi comunichi all'ufficio di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi appartenenza, con un preavviso di tre giorni, la data dell'assenza, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può puo essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore ii dirigente utilizza il permesso.
6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha dirittoI dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimentomese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente hadirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo osseo, rispettivamente previsti dall’8 della legge n.219/2005 e dall’art. 1 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 legge n. 52.52/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruisce fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunica comunicano i giorni in cui intende intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha dirittoI dirigenti, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimentomese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente haI dirigenti hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo osseo, rispettivamente previsti dall’8 della legge n.219/2005 e dall’art. 1 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 legge n. 52.52/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente i dirigenti che fruisce fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunica comunicano i giorni in cui intende intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' artall'art. 33, comma 3, della Legge legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilitàmensilita'.
2. Al fine di garantire la funzionalità funzionalita' delle strutture e la migliore organizzazione dell’attivitàdell'attivita', il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.
3. In caso di necessità necessita' ed urgenza, la comunicazione può puo' essere presentata nelle 24 ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente ha, altresìaltresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo rispettivamente previsti dall’artdall'art. 1 della Legge legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’artdall'art. 13 della Legge legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’artl'art. 5, comma 1, della Legge legge 6 marzo 2001 n. 52.
5. Per le medesime finalità finalita' di cui al comma 2, il dirigente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può puo' essere presentata nelle 24 ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le Aziende aziende ed Enti enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività attivita' delle Associazioni associazioni di volontariato di cui alla Legge legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 per le attività attivita' di protezione civile. Le Aziende aziende ed Enti enti favoriscono, altresìaltresi', la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento l'espletamento del proprio mandato.
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Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha dirittoI dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attivitàdell'attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio all'inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimentomese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente hadirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 dall'8 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 legge n.219/2005 e l’artdall'art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 legge n. 52.52/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruisce fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunica comunicano i giorni in cui intende intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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Assenze previste da particolari disposizioni di legge. 1. Il dirigente ha dirittoI dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimentomese.
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
4. Il dirigente hadirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo osseo, rispettivamente previsti dall’8 della legge n.219/2005 e dall’art. 1 della Legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della Legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della Legge 6 marzo 2001 legge n. 5252/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b (assenze retribuite).
5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dirigente i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruisce fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunica comunicano i giorni in cui intende intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6. Le Aziende ed Enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le Aziende ed Enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
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