La formazione Clausole campione

La formazione. 1. Le Parti riconoscono la funzione strategica che l’addestramento, la qualificazione e l’aggiornamento professionale assumono nella valorizzazione delle risorse e nella capacità di fornire al mondo dello sport servizi caratterizzati dall’adeguato livello di efficacia e qualità. 2. Le Parti individuano quindi nella formazione un fondamentale strumento di gestione, indispensabile anche al fine di garantire processi e opportunità di arricchimento e di crescita professionale dei dipendenti - favorendone in tal modo le progressioni nel sistema ordinamentale e le possibilità di accesso alla mobilità interaziendale ed a quella tra diversi datori di lavoro previste agli artt. 30 e 35 - e di contribuire altresì alla realizzazione degli obiettivi programmati, in quanto finalizzata allo sviluppo del sistema organizzativo e ad elevare il grado di motivazione e di consapevolezza nei confronti degli obiettivi strategici da perseguire. 3. A tale scopo i datori di lavoro si impegnano: • a valutare i bisogni formativi, definirne le priorità e a sviluppare le relative iniziative, attraverso i previsti momenti di confronto con le organizzazioni sindacali, in un’ottica complessiva di sistema; • a favorire il più ampio accesso del personale alle iniziative addestrative/formative ed a garantire, in coerenza con gli specifici obiettivi e programmi aziendali, pari opportunità di partecipazione per tutti i dipendenti interessati ai relativi interventi addestrativi/formativi. 4. La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono assunti quale supporto ai processi di cambiamento e quale metodo permanente per la valorizzazione della capacità e delle attitudini dei lavoratori, in quanto orientati a far conseguire un più elevato grado di operatività e di autonomia ai lavoratori medesimi. 5. I percorsi di formazione, tenuto conto degli obiettivi insiti nei programmi da cui scaturiscono e di quanto espressamente previsto nell’ambito dei vari livelli di partecipazione e di confronto che fanno capo al sistema delle relazioni sindacali, possono concludersi con l’accertamento circa l’accrescimento della professionalità del singolo dipendente, e gli esiti degli interventi formativi, debitamente certificati, possono dare luogo, ove previsto, ai crediti formativi. 6. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante interventi di intensità e durata rapportati alle attività che dovranno essere svolte dal nuovo personale. 7. Le iniziative di formazione, fatta ecc...
La formazione. La valorizzazione delle risorse umane, oltre ad essere un imprescindibile diritto dei lavoratori, costituisce un fattore strategico e una chiave di successo nello sviluppo di ogni organizzazione. La formazione, infatti, come strumento di sviluppo delle competenze, deve rispondere a criteri che tengano conto da un lato delle esigenze organizzative e funzionali degli Enti e delle Amministrazioni e, dall’altro, delle esigenze di sviluppo di conoscenze e capacità – esistenti o da accrescere – in ragione dei ruoli rivestiti o da rivestire e anche delle motivazioni personali di crescita. Al fine di ottimizzare l’attività della formazione, occorre definire le esigenze formative, evidenziando gli scostamenti tra le competenze attese dall’organizzazione e quelle realmente possedute, consentendo così una puntuale progettazione degli interventi formativi, ma richiedendo anche un più puntuale impegno in termini di verifica dei risultati e dell’effettiva accresciuta conoscenza e professionalità dei Lavoratori. Avuto riguardo all’indubitabile collegamento che la formazione assume con i sistemi di valutazione, i sistemi premiali e con i percorsi di carriera, va assolutamente confermata e garantita la previsione di una generalizzata, permanente e mirata attività formativa rivolta a tutti i Lavoratori, che presuppone l’istituzione e il funzionamento costante di strutture con personale addetto dedicate alla formazione.
La formazione. L’assunto secondo cui la digitalizzazione provocherà la totale scomparsa del lavoro è completamente infondato. Essa infatti non pervaderà in egual misura tutti i settori, ma avrà sicuramente un impatto più significativo nel settore manifatturiero rispetto, per esempio, alle attività assistenziali ed infermieristiche. Alcuni esperti prevedono una consistente perdita dei posti di lavoro, mentre altri sostengono che il numero di attività lavorative nate per effetto della digitalizzazione sarà superiore al numero di quelle destinati a scomparire. Si tratta ovviamente di speculazioni, ma è indubbio che uno dei principali effetti della digitalizzazione consisterà nella diversa natura del contenuto della prestazione e delle competenze richieste rispetto a quelli attuali. Conseguentemente, la dequalificazione e la riqualificazione costituiranno aspetti fondamentali dello scenario che va delineandosi. Ciò significa che la formazione professionale svolgerà un ruolo sempre più significativo e che sarà necessario ripensarne i contenuti e l’organizzazione. Un esempio in tal senso ci è fornito dalla Germania: il sistema duale (ovvero un percorso di formazione pratica in azienda integrato con un percorso di istruzione teorica in scuole specializzate) ha rappresentato un modello di buona prassi apprezzato anche a livello mondiale. In questo sistema, sia il corpo docente che i responsabili della formazione in azienda devono soddisfare requisiti precisi, valutati attraverso esami specifici. L’apprendistato, contestualizzato all’interno del sistema duale di formazione professionale, è realizzabile esclusivamente per formare un certo numero di profili professionali riconosciuti come ‘professioni’ dal governo federale tedesco. La lista di queste professione è continuamente aggiornata; nuovi lavori stanno emergendo, mentre altri vanno scomparendo. L’aspetto rilevante tuttavia è che il numero di professioni contenute in suddetta lista si sta riducendo drasticamente; nei primi anni Settanta si contavano infatti più di 600 professioni, mentre ora sono appena 300. Una delle ragioni di questo cambiamento è la diversa prospettiva con la quale si considera lo strumento dell’apprendistato. In passato le professioni erano concepite in maniera rigida, in quanto l’idea era quella di fornire le competenze necessarie limitatamente a una determinata occupazione. Ora, di contro, si intende estendere l’ambito di una certa professione per offrire maggiori possibilità di accesso al mercato del l...
La formazione. Formazione in servizio‌
La formazione. La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Dipendenti, compresi RSPP e RLS, in materia di sicurezza sul lavoro. Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione; la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione; la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato; gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all’evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione; la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell’avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze). Di tutta l’attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente, in accordo con i piani di cui sopra.
La formazione. Per poter realizzare il piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita è necessario definire e condurre un programma di formazione. Il programma è necessario per migliorare le conoscenze e le capacità operative ma deve costituire anche un importante elemento di coordinamento e condivisione del Piano di Eliminazione. La condivisione del programma di formazione contribuirà inoltre a determinare alleanze tra i professionisti sanitari ed altri settori coinvolti nel Piano di Eliminazione, quali insegnanti, bambini, genitori, associazioni, mass media e società scientifiche. Il programma di formazione per le figure professionali deve prevedere la organizzazione di uno specifico percorso formativo rivolto a tutte le principali figure coinvolte: coordinatori regionali, responsabili e personale dei servizi di vaccinazione, pediatri e medici di medicina generale, personale del Servizio Sanitario Nazionale in ambito ostetrico-ginecologico e neonatologico. La formazione deve essere realizzata per le diverse figure professionali a livelli differenti, in relazione a responsabilità e ruolo che ciascuna di esse gioca nell’organizzazione e nella gestione del progetto. Il programma formativo deve essere legittimato, condiviso, distribuito e partecipato equamente a livello nazionale, regionale e locale. Gli obiettivi generali del programma di formazione sono: 1. Migliorare la motivazione e le conoscenze di tutto il personale interessato; 2. Garantire la capacità: − di condurre le attività previste dal Piano, per poter assicurare un adeguato livello di protezione di tutta la popolazione; − di conoscere ed attuare le misure a dimostrata efficacia nell’aumentare la coperture vaccinali. 3. Migliorare la capacità di comunicazione finalizzata ad ottenere una adesione consapevole alla vaccinazione MPR. Per poter garantire che tutti gli operatori interessati siano adeguatamente formati è utile prevedere tre livelli di realizzazione del programma formativo, che si attivino a cascata: • Interregionale/nazionale • regionale • locale. A livello interregionale/nazionale, si realizza la formazione dei coordinatori regionali e dei formatori per il livello regionale. E’ opportuno prevedere che la formazione a livello interregionale/nazionale sia attuata da tutte quelle figure rappresentative delle competenze individuate come principale “target” (igienisti e pediatri). E’ opportuno che a livello regionale siano individuate figure con specifiche competenze didattiche cui offrire ...
La formazione. La formazione dell’apprendista è composta dalla sommatoria della “Formazione Professionalizzante” e della “Formazione di Base e Trasversale”. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione da Regione Lombardia, che possono attuarla internamente o esternamente all’azienda anche tramite gli Enti Bilaterali. Le imprese che non intendano avvalersi dell’offerta formativa pubblica finanziata possono provvedere ad erogare direttamente la formazione nel rispetto dei contenuti definiti dalla deliberazione regionale e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dai CCNL applicati in merito alla capacità formativa. La formazione può essere svolta: · presso un organismo accreditato per la formazione; · presso il luogo di lavoro. In relazione al titolo di studio posseduto dagli apprendisti, la durata della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è così differenziata: ✓ 120 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio; ✓ 80 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d’istruzione; ✓ 40 ore nel triennio per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario. Fermo restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione sarà riparametrata in funzione dell’eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato.
La formazione. 1. La formazione dell' operatore socio sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.