ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE Clausole campione

ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. La seguente garanzia è valida ad integrazione del massimale già previsto per la copertura Rimborso Spese Mediche della polizza inclusiva n° 37626Q stipulata dalla Contraente con Europ Assistance. Le spese per cure dentarie, quelle per riparazione protesi, quelle per ricerca e salvataggio e la franchigia prevista nelle due garanzie Rimborso Spese Mediche saranno applicate una sola volta per sinistro.
ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. L’Assicurato non è coperto se viaggia in un Paese, una regione o area geografica per la quale l’autorità governativa competente nel suo Paese di residenza o nel Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di risiedere, anche temporaneamente. La seguente garanzia è valida ad integrazione del massimale già previsto per la copertura Rimborso Spese Mediche della polizza inclusiva n° 37626Q stipulata dalla Contraente con Europ Assistance. Le spese per cure dentarie, quelle per riparazione protesi, quelle per ricerca e salvataggio e la franchigia prevista nelle due garanzie Rimborso Spese Mediche saranno applicate una sola volta per sinistro.
ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrorismo. Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali spese alle stesse condizioni, senza applicazione di alcuna franchigia.
ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE. Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dall’organizzatore del viaggio o compagnia aerea, in conseguenza di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà a carico dell’Assicurato stesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.