CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.
Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o del malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – xxx Xx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX). Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: ▪ Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; ▪ Per prodotti di grandi dimensioni sarà inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. I Prodotti sostituti dall’Assicuratore, non verranno restituiti all’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del contatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del Prodotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, secondo quanto previsto all’art. 2 tempestivamente, a partire dalla data in cui sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per accertare il Sinistro.
Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.