Common use of ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI Clause in Contracts

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI. Il presente contratto ed i relativi allegati sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo di euro 16,00 per ogni foglio di 4 facciate. Il presente contratto è altresì soggetto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 21 del D.P.R. n. 131/1986, all’imposta di registro. Il presente contratto viene redatto in forma di scrittura tra le parti soggetta ad eventuale registrazione. Le spese di registrazione (i.e., imposta di registro e di bollo) sono a carico dell’Appaltatore e vengono liquidate direttamente da quest’ultimo al momento della registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate, sede di riferimento ove verrà eseguito l'appalto, cui l’Appaltatore è tenuto a provvedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso, dandone adeguata evidenza all’Amministrazione. Qualora non sia fornita prova di tale registrazione, l’Amministrazione sospende il primo pagamento a favore dell’Appaltatore. Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro dovute, sin dall’origine o in caso d’uso, ivi comprese quelle non espressamente contemplate dalla presente disposizione, sono a carico dell’Appaltatore che dovrà provvedere alla relativa liquidazione nei termini di legge.

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