RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amminis...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva. L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 16.1 L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell’IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
16.2 Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l’incameramento della cauzione definitiva:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”, “obblighi di riservatezza”, “divieto di sospensione delle prestazioni”, “divieto di cessione del contratto e di cessione del credito”, “responsabilità per violazione di diritti di privativa”, “tracciabilità dei flussi finanziari”;
c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall’Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
d. condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.
16.3 La risoluzione del contratto comporta l’obbligazione del Fornitore di indennizzare l’Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a fav...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 9 15. SUBAPPALTO 11
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
b. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
c. disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analogo servizio, utilizzabile per le esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, della Legge 135/2012;
d. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 “Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
e. violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto d’integrità, sottoscritto dall’Impresa in sede di gara, ai sensi dell’art.1 co. 17 Legge 190/2012;
f. nei casi previsti dalla normativa vigente;
g. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato Speciale. In caso di risoluzione del contratto l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e ss. m. e ii., l’Amministrazione, nelle ipotesi ivi previste, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di offerta. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravven...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. In caso di inadempimento dell’impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere, la Camera di Commercio avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto a norma dell’art. 1456 c.c., di incamerare la cauzione prestata ove essa non sia stata ancora restituita. 0.Xx risoluzione opererà di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Camera di Commercio, da comunicarsi all’Impresa mediante lettera raccomandata a.r., anche in tutti i casi espressamente previsti nei singoli articoli del presente contratto. 3.Non potranno mai essere intese come una rinuncia ad avvalersi di una o più facoltà previste dal presente articolo e/o dal contratto eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l a C a m e r a d i C o m m e r c i o non abbia ritenuto di avvalersi dei rimedi negoziali o di legge e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’impresa di qualsiasi natura.
4. Fermo quanto sopra disposto ai punti 1) e 2) del presente articolo è in ogni caso obbligo dell’impresa, visto l’utilità e l’interesse pubblico dell’attività contrattuale, garantire, senza diritto a indennità o risarcimenti alcuni, la continuità dei servizi oggetto del presente contratto sino alla scelta da parte della Camera di Commercio di un nuovo soggetto a cui affidare la fornitura del servizio. 5.l’impresa è obbligato altresì a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire un completo passaggio di consegne al nuovo soggetto affidatario e a trasferire i contratti in essere al nuovo affidatario.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L'ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 20 del CSP. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire all’ERSU tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ERSU si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'ERSU si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec. In tal caso, l’ERSU sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ERSU; - delle spese sostenute dall'Appaltatore. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ERSU.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali il Dipartimento di Lettere e culture moderne si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r oppure attraverso posta elettronica certificata, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti del Dipartimento di Lettere e culture moderne al risarcimento di eventuali danni. Il Dipartimento di Lettere e culture moderne si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. oppure attraverso posta elettronica certificata. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.