RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Clausole campione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il presente Accordo nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il presente atto, ovvero nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali supera il 10% del valore dello stesso.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r o PEC, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni all’incameramento della garanzia definitiva. Si richiamano altresì alle clausole risolutive espresse indicate nell'art 30 del CT; L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r o PEC. La Compagnia, in deroga all’Art. 1898del Codice Civile, rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 7 14. SUBAPPALTO 8
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva. L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo delle forniture non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: