RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. Nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta),e di procedere contestualmente all'incameramento della cauzione definitiva se prevista o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l'INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali danni e all'incameramento della garanzia definitiva. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all'Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all'Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell'importo dei servizi / delle forniture non eseguiti ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amminis...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell’INFN al risarcimento di eventuali danni e all’incameramento della garanzia definitiva. L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’Appaltatore;
g. Qualora venisse accertato che l’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche;
h. nei casi e con le modalità previste nell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia). In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressiva...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 9 15. SUBAPPALTO 11
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. In virtù del rinvio operato dall’art. 297 del DPR 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per quanto applicabili. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso l’Agenzia avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
c. qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
d. per mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ARPAS;
e. in caso di acquisizione di DURC negativo per due volte consecutive (art. 6 DPR 207/2010), su proposta del RUP, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni (il termine è previsto solo in questo caso);
f. Qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente della Società;
g. Qualora venisse accertato che la Società o eventuali suoi subcontraenti hanno effettuato pagamenti, connessi al presente contratto, in contanti e quindi con modalità difformi da quelle stabilite all’art. 3 della L.136/2010 e successive modifiche.
2. Nei casi di aggravamento del rischio, di cui all’art. 2.2.1 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” della Parte Tecnica, comunicato dall’Agenzia o conosciuto in altro modo dalla Società, qualora entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di revisione del prezzo contrattuale non si raggiunga un accordo, la società può recedere dal contratto. La società dovrà darne apposita comunicazione all’ARPAS mediante raccomandata A.R. ...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali il Dipartimento di Lettere e culture moderne si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata a/r oppure attraverso posta elettronica certificata, con un preavviso di 20 (venti) giorni. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti del Dipartimento di Lettere e culture moderne al risarcimento di eventuali danni. Il Dipartimento di Lettere e culture moderne si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Impresa mediante raccomandata a/r. oppure attraverso posta elettronica certificata. In caso di recesso all’Impresa spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali l’INFN si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con un avviso di 20 (venti) giorni nei seguenti casi: - qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 e seguenti del D.lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 12, 14 e al successivo art. 23; - accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. L’INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC. In caso di recesso all’Appaltatore spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione eseguita e al decimo dell’importo della fornitura non eseguiti ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L'ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti all’art. 20 del CSP. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire all’ERSU tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ERSU si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'ERSU si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con pec. In tal caso, l’ERSU sarà tenuto al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'ERSU; - delle spese sostenute dall'Appaltatore. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ERSU.