Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: ASTENSIONE OBBLIGATORIA Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Previdenz a Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data Indennità economica Copertura eventuali presunta del pari all’80% della al 100% altri periodi parto: 2 o 1 mese retribuzione spettante, che siano (*1) posta a carico dell’INPS autorizzati - Dopo il parto (la dall’articolo 74 della dall’Ispettora nascita del Legge 23/12/1978, n° to del Lavoro bimbo): 3 o 4 mesi 833, secondo le modalità (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal non goduto prima datore di lavoro ai sensi del parto quando dell’articolo 1 della questo è Legge 29/2/1980, n°33. prematuro. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art.5 della legge 1204/71, l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141131. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80% della Copertura al 100% retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più - Prima della data Indennità economica pari Copertura eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) all'80% della retribuzione spettante,posta a carico al 100% siano - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 dell’INPS dall,art.74 della autorizzati mesi (*1), più Legge 23/12/1978 n° 833, dall'Ispettorato del lavoro periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, prematuro secondo le modalità stabilite, stabilite ,e anticipata anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli art. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. legge n33/1980 I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura al 100% ferie Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e o per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: ASTENSIONE OBBLIGATORIA Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall’Ispettorato del Lavoro lavoro - Prima prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. prematuro Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dall’art. 74 della Legge 23/12/1978, n° 23/12/1978 n. 833, secondo le modalità stabilite, stabilite e anticipata anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell’art. 1 della Legge 29/2/1980, n°33. 29/2/1980 n. 33 Copertura al 100% L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli art. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. legge n. 33/1980 I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura al 100% ferie Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all’80% della retribuzione spettante, spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre. madre Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro dalla Direzione Provinciale dal Lavoro. - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro; - a seguito della sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale e del msg. Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dell'INPS dall'articolo 74 della Legge 23/12/197823.12.1970, n° n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/198029.2.1980, n°n. 33. L’importo L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a Copertura 100% al INPS n. 14448/2011 per un periodo flessibile nell'Ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, X.Xxx. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/198028.2.1980, n° n. 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141120. Copertura al 100% Padre (*2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% %
(*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del partoParto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. .
(*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 Congedo obbligatorio di paternità Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Padre 1 giorno - Entro i 5 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita dalla nascita del bambino bimbo Indennità economica pari al 30100% della retribuzione spettante, per un periodo massimo posta a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di 6 mesi quando goduti fino lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28.2.1980, n. 33. I periodi di astensione Copertura del 100% obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Congedo facoltativo di paternità Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Padre 1 o 2 giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapportoobbligatoria spettante a quest'ultima. Copertura al 100% per - Entro i 5 mesi goduti fino al terzo anno di età dalla nascita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. bimbo Indennità economica pari al 30100% della retribuzione spettante, per un periodo massimo posta a carico dell'INPS. L'importo anticipato dal datore di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di vita del bambinocui agli articoli 1 e 2 della Legge 28.2.1980, n. 33. Per i I periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore devono essere computati nell'anzianità di scegliere i periodi più idonei a sua discrezioneservizio esclusi gli effetti relativi e quelli contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Copertura 100% Congedo parentale (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.ex astensione facoltativa)
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) GenitoreDurataPeriodo GodimentoRetribuzionePrevidenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall’Ispettorato del Lavoro - Lavoro- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. .Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura 141.Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo 2)3 mesiDopo la nascita del bimbo Indennità bimboIndennità economica pari aal’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. .Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) GenitoreDurataPeriodo GodimentoRetribuzionePrevidenza Madre6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei frazionatiNei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. .Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 Padre6 mesi (*3) Nei 3)Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. .Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. .Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencatisottoelencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro; - esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso; - per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle ferie, permessi e alle mensilità supplementari e feriesupplementari. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’INPS per i periodi previsti dall’art. 16 d.lgs. n.151/2001 verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. normale Copertura al 100% svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. Padre (*2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità e integrazioni sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del partoparto oppure di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che la documentazione medica attesti l’assenza di pregiudizi alla salute. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Astensione obbligatoria Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall'Ispettorato del Lavoro lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. prematuro Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23/12/1978legge 23 dicembre 1978, n° n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'art. 1 della Legge 29/2/1980legge 29 febbraio 1980, n°n. 33. L’importo L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli artt. 1 e 2 della Legge 28/2/1980legge 28 febbraio 1980, n° n. 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell'attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) 7 e 9) 9 del precedente articolo 141art. 131 Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. madre Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall'Ispettorato del Lavoro lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. prematuro Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, ,posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 dall,art.74 della Legge 23/12/1978, 23/12/1978 n° 833, secondo le modalità stabilite, stabilite ,e anticipata anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo Copertura al 100% L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli art. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. legge n33/1980 I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura al 100% ferie Padre (*2) 3 mesi Dopo bimbo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% al (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dalla Direzione Provinciale del Lavoro Lavoro. - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro; - a seguito della sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale e del msg. INPS n. 14448/2011 per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati Copertura al 100% dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, X.Xxx. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141120. Copertura al 100% Padre (*2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, ferie e alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessatosupplementari. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4richiesta (*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 (dieci) mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 (dieci) mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 (undici) mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall'Ispettora to del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dell'INPS dall'articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all'art.5 della legge 1204/71, l'indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell'attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141137. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 l o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Previde nza Madre 5 mesi più eventuali - Prima della data Indennità economica Copertur altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o pari all’80% della a al autorizzati 1 mese (*1) retribuzione spettante, 100% dall’Ispettorato del - Dopo il parto (la posta a carico dell’INPS Lavoro nascita del bimbo): 3 o dall’articolo 74 della 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° non goduto prima del 833, secondo le parto quando questo è modalità stabilite, e prematuro. anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art.5 della legge 1204/71, l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141131. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura Copertur a al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencatisottoelencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro; - esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso; - per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli Copertura al 100% neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’INPS per i periodi previsti dall’art. 16 d.lgs. n.151/2001 verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento del rapporto, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141che l’indennità economica dell’INPS non raggiunga un importo superiore. Copertura al 100% Padre (*2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità e integrazioni sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del partoparto oppure di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che la documentazione medica attesti l’assenza di pregiudizi alla salute. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data Indennità economica pari all’80% della Copertura altri periodi che presunta del parto: retribuzione spettante, posta a carico al 100% siano autorizzati 2 o 1 mese (*1) dell’INPS dall’articolo 74 della Legge dall’Ispettorato del - Dopo il parto (la 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità Lavoro nascita del bimbo): stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, periodo non goduto n°33. L’importo 33.L’importo anticipato dal datore di lavoro prima del parto è posto a conguaglio con i contributi dovuti quando questo è all’INPS, secondo le modalità di cui agli prematuro. articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I 33.I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta .Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art.5 della legge 1204/71, l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141131. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: ASTENSIONE OBBLIGATORIA Genitore Durata Periodo Godimento godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall'Ispettorato del Lavoro lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. prematuro Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, ,posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 dall,art.74 della Legge 23/12/1978, 23/12/1978 n° 833, secondo le modalità stabilite, stabilite ,e anticipata anticipate dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo Copertura al 100% L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli art. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. legge n33/1980 I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, previsti compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141. Copertura al 100% ferie Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, spettante con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro Direzione Provinciale Lavoro. - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*NOTA 1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*NOTA 1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro; - a seguito della sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale e del Messaggio INPS n. 14448/2011 per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, X.Xxx. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23/12/1978, n° n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'art. 1 della Legge 29/2/1980, n°33n.33. L’importo L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli artt. 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° n. 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141art. 120. Copertura al 100% Padre (*NOTA 2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) - Nota 1 - La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto. Nel , Nei caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. , Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al ai periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione - Nota 2 - L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL 29/11/2011
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o del Lavoro - Prima della data Indennità economica pari all’80% della Copertura altri periodi che presunta del parto: retribuzione spettante, posta a carico al 100% siano autorizzati 2 o 1 mese (*1) dell’INPS dall’articolo 74 della Legge dall’Ispettorato del - Dopo il parto (la 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità Lavoro nascita del bimbo): stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai 3 o 4 mesi (*1), più sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, periodo non goduto n°33.L’importo anticipato dal datore di lavoro prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I 33.I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta .Per il periodo di astensione obbligatoria, ad esclusione di quello anticipato di cui all’art.5 della legge 1204/71, l’indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell’attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141131. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80% della retribuzione dellaretribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: CONGEDO DI MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dalla Direzione Provinciale del Lavoro Lavoro. - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo 74 della Copertura 100% al quando questo è Legge 23/12/1978, prematuro; - a seguito della sentenza n. 116/2011 della Corte Costituzionale e del msg. INPS n. 14448/2011 per un periodo flessibile nell'ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, X.Xxx. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso) all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141120. Copertura al 100% Padre (*2) Fino a 3 mesi (4 mesi se la madre usufruisce della maternità flessibile) Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all’80% della retribuzione spettante, con le Copertura al 100% stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Appears in 1 contract
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino. Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, sottoelencati riportati unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle: Genitore Durata Periodo Godimento Retribuzione Previdenza Madre 5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dall’Ispettorat o dall'Ispettorato del Lavoro - Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 3, 4 o 4 5 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro. Indennità economica pari all’80all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell’INPS dall’articolo dell'INPS dall'articolo 74 della Legge 23/12/1978, n° 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo dell'articolo 1 della Legge 29/2/1980, n°33. L’importo L'importo anticipato Copertura al 100% dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPSall'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 28/2/1980, n° 33. I periodi di astensione obbligatoria congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari supplementari, ferie e feriepermessi. Nessuna indennità integrativa è dovuta Per il periodo di congedo di maternità, ad esclusione di quello anticipato di cui all'art. 5 della legge 1204/71, l'indennità verrà integrata dal datore di lavoro per tutto in modo da raggiungere il periodo 100% della retribuzione netta mensile cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di assenza per gravidanza e puerperionormale svolgimento dell'attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente articolo 141142. Copertura al 100% Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del bimbo Indennità economica pari aal’80all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre. Copertura al 100% (*1) La lavoratrice può scegliere, nell’ambito nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, congedo di maternità se andare in gravidanza 1 congedo l o 2 mesi prima della data presunta del parto. parto o usufruire i 5 mesi tutti dopo la nascita del bambino Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L’astensione Il congedo di paternità spetta al padre in questi nei casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Madre 6 mesi (*3) continuativi padre o frazionati Nei primi 8 anni di vita del bambino Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi, qualora la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta. (* 4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. Padre 6 mesi (*3) Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentare Una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi della astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, madre sia una dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti l’avvenuta rinuncia. Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta.(*4). Per l’erogazione dell’importo e l’anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l’astensione obbligatoria. Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell’assegno sociale, con possibilità d’integrazione da parte dell’interessato. (*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d’astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/ lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell’interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensionelavoratrice autonoma.
Appears in 1 contract