Common use of Attività di riabilitazione Clause in Contracts

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: • interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; • interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: • l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; • l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: • n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; • n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: • anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); • definizione del/i problema/i; • obiettivi del programma; • tipologia dell’intervento; • responsabile del programma; • tempi di programmazione; • modalità di attuazione del programma; • verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations, Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations, Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); definizione del/i problema/i; obiettivi del programma; tipologia dell’intervento; responsabile del programma; tempi di programmazione; modalità di attuazione del programma; verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contract Agreement, Contract Agreement, Contract Agreement

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. , titolari di impegnativa Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); definizione del/i problema/i; obiettivi del programma; tipologia dell’intervento; responsabile del programma; tempi di programmazione; modalità di attuazione del programma; verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contratto Di Servizio, Contractual Agreement

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: • interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; • interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: • l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; • l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: • n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; • n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: • anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); • definizione del/i problema/i; • obiettivi del programma; • tipologia dell’intervento; • responsabile del programma; • tempi di programmazione; • modalità di attuazione del programma; • verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: - interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; - interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: - l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; - l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: - n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; - n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: - anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); - definizione del/i problema/i; - obiettivi del programma; - tipologia dell’intervento; - responsabile del programma; - tempi di programmazione; - modalità di attuazione del programma; - verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contractual Agreement for the Definition of Legal and Economic Relations

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. , titolari di impegnativa Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); definizione del/i problema/i; obiettivi del programma; tipologia dell’intervento; responsabile del programma; tempi di programmazione; modalità di attuazione del programma; verifica. 13 Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Accordo Contrattuale

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza equivalente2 ospite non autosufficiente. Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo), può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, prevista la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza equivalente ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza equivalente ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivoSAPA, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 1550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 3 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); definizione del/i problema/i; obiettivi del programma; tipologia dell’intervento; responsabile del programma; tempi di programmazione; modalità di attuazione del programma; verifica. Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Accordo Contrattuale

Attività di riabilitazione. L’attività di riabilitazione all’interno del Centro di Servizi consiste in: interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell’ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell’autosufficienza; interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni. Tutta l’attività di riabilitazione, garantita dall’Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall’Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell’obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti. L’attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall’Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente. , titolari di impegnativa Il rimborso degli oneri relativi all’attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell’Azienda ULSS in base all’effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del budget massimo di cui al comma precedente. La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d’intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all’interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell’ambito del budget massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli standard dell’area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l’articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici: l’attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta; l’attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente. Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri: n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti; n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti. Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all’unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il budget massimo previsto a carico dell’Azienda ULSS per l’attività di riabilitazione su indicato. Ai fini dell’attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente. La richiesta di rimborso all’Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato 4 al presente accordo contrattuale. L’attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall’Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall’UOI; per ciascun programma l’UOI deve prevedere i seguenti elementi: anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero); definizione del/i problema/i; obiettivi del programma; tipologia dell’intervento; responsabile del programma; tempi di programmazione; modalità di attuazione del programma; verifica. 14 Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l’Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell’attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

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Samples: Contratto Di Servizio