Invariabilità del corrispettivo Clausole campione

Invariabilità del corrispettivo. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Invariabilità del corrispettivo. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Invariabilità del corrispettivo. Resta, altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Invariabilità del corrispettivo. 1. Si rinvia alla disciplina generale di cui all’Articolo B5 del Capitolato Speciale di Appalto ed all’Articolo 29 delle Condizioni di Affidamento dell’Accordo Quadro.
Invariabilità del corrispettivo. Il sig. ………………….., nella qualità, dichiara che l’offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta e che il corrispettivo dell’appalto contrattualmente convenuto è remunerativo ed è accettato, a seguito di uno studio approfondito dell’appalto in base a calcoli di propria convenienza, in quanto sufficiente a garantire gli utili di impresa e a soddisfare di tutti gli obblighi, oneri e rischi, diretti e indiretti, attribuiti all’appaltatore dal presente accordo quadro e dalle norme e dagli atti cui esso rinvia. I prezzi unitari, come chiarito al precedente art. 4), sono intesi fermi e immutabili per tutta la durata contrattuale. Non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del codice civile.
Invariabilità del corrispettivo. 1. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Invariabilità del corrispettivo. 1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C. C., fatta salva la deroga prevista dall'art. 133, comma 4, del sopra citato D.Lgs. 163/2006.=====================================================
Invariabilità del corrispettivo. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Invariabilità del corrispettivo. 1) Ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, 1° comma Codice Civile.
Invariabilità del corrispettivo. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.