Attività formativa: durata e contenuti. Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal c.c.n.l. terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi Tabella A), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal c.c.n.l. terziario all'art. 55. In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell'Allegato 1, Tabella A che costituisce parte integrante della presente intesa. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella Tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Per la formazione degli apprendisti le parti si impegnano a definire entro il 30 settembre 2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l'ISFOL nell'intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla definizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti dall'intesa ISFOL del 10 gennaio 2002. Con riferimento alla formazione traversale di base, le parti, rilevata l'esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l'identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella Tabella B. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Attività formativa: durata e contenuti. Il percorso formativo dell'apprendista è é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal c.c.n.l. terziario C.C.N.L. Xxxxxxxxx che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi Tabella tab. A), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal c.c.n.l. terziario C.C.N.L. Terziario all'art. 55. In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell'Allegato 1, Tabella nell'all. 1 tabella A che costituisce parte integrante della presente intesa. intesa Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella Tabella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Per la formazione degli apprendisti le parti si impegnano a definire entro il 30 settembre 2009 30/9/2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l'ISFOL l'Isfol nell'intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla definizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti dall'intesa ISFOL l'intesa Isfol del 10 gennaio 2002. Con riferimento alla formazione traversale trasversale di base, le partiParti, rilevata l'esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l'identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella Tabella tabella B. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
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Samples: CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro