Composizione delle controversie Clausole campione

Composizione delle controversie. In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Composizione delle controversie. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza del lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e attuabili. Pertanto, in tutti i casi di insorgenze di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, i lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’O.P.P. (se esistente, ovvero l’O.P.R.) al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile. La parte che ricorre al relativo Organismo paritetico, ne informa senza ritardo le altre parti interessate. I compiti di segreteria, sono assunti dalle associazione territoriali AIOP, ARIS e F. P. J. XXX X.XXXXXXX. Le parti si incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne l’applicazione.
Composizione delle controversie. 1. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
Composizione delle controversie. In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito al contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso agli Enti Bilaterali presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.
Composizione delle controversie. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle Leggi 15.07.66 n. 604, 20.05.1970 n. 300 e 11.05.1990 n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari devono esse ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dagli interessati lavoratori e datori lavoro. Due copie del verbale saranno inviati all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11.08.1973, n. 533). La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta. La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuto la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Composizione delle controversie. In caso di controversie sull’interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che partecipano allo stesso unitamente all’Amministrazione Provinciale nomineranno di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Composizione delle controversie. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise. A tal fine, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'Organismo Paritetico Provinciale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
Composizione delle controversie. Ciascuna parte può sottoporre al Comitato misto una controversia relativa all’inter- pretazione o all’applicazione del presente Accordo. Il Comitato cercherà di risolvere la vertenza. Sono forniti al Comitato misto tutti gli elementi d’informazione utili che permettano un esame approfondito della situazione per trovare una soluzione accetta- bile. A tale scopo il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.
Composizione delle controversie. In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito all’applicazione del contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia Interpretazione, Certificazione e Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale Territoriale, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia. Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in sede territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di Commissioni istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.C.. E’ comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla Conciliazione in sede sindacale, ove non diversamente previsto dalla normativa vigente.
Composizione delle controversie. Il CCNL ha previsto la istituzione presso l'EBILA, della Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione. Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del CCNL stesso, può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale, o presso la sede dell'Ente bilaterale EBILA., secondo le norme e le modalità previste dalle parti ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile.