Apprendistato professionalizzante Clausole campione

Apprendistato professionalizzante. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 49 Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: livello di inquadramento 2° livello 36 mesi 3° livello 36 mesi 4° livello 36 mesi 5° livello 36 mesi 6° livello Super 24 mesi 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata: livello di inquadramento 2° livello 240 ore 3° livello 210 ore 4° livello 180 ore 5° livello 160 ore 6° livello Super 120 ore 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli ...
Apprendistato professionalizzante. 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Apprendistato professionalizzante. L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, devono essere precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di destinazione e la progressione retributiva e di inquadramento di cui appresso. Le qualifiche conseguibili con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelle previste nei livelli 2°, 3°, 4° e 5° della scala classificatoria unica del personale dipendente dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’ETI. Nel contratto di apprendistato professionalizzante può essere previsto un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. L’apprendista non in prova assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equi...
Apprendistato professionalizzante. Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del lavoro. Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991). • In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, ...
Apprendistato professionalizzante. Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276.
Apprendistato professionalizzante. 1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.
Apprendistato professionalizzante. Il contratto può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione e l’acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda e può essere anche finanziata per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali. Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è neces- sario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: • la qualifica che potrà essere acquisita al termine della formazione; • la durata del periodo di apprendistato; • il piano formativo. Inoltre non è possibile, salvo deroga convenuta con le XX.XX., assumere con contratto di apprendistato professionalizzante se il datore di lavoro non ha mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori apprendisti il cui con- tratto sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendista- to non trasformati in rapporto a tempo indeterminato. Gli apprendisti, assunti in violazione dei limiti appena detti, sono consi- derati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costi- tuzione del rapporto. La durata minima del periodo di apprendistato è pari a 6 mesi mentre la durata massima è pari a 3 anni. I periodi di apprendistato professionalizzante iniziati presso altre azien- de ortofrutticole devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché riguardino le stesse mansioni e l’interruzione tra i periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini del periodo di apprendistato profes- sionalizzante, i periodi svolti nell’ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione.
Apprendistato professionalizzante. PREMESSA In tema di apprendistato, le Parti – con il presente articolo e con quanto previsto dal Verbale di accordo 23 giugno 2005 (in appendice n. 5) – intendono dare attuazione all’impegno previsto dall’art. 24 del ccnl 11 luglio 1999, a quanto stabilito dalla l. 24 giugno 1997, n. 196 e dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come integrato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), disciplinando prioritariamente l’apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale.