Apprendistato professionalizzante Clausole campione

Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto pr...
Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La durata del periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni.
Apprendistato professionalizzante. Il contratto può essere instaurato con i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione e l’acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico-professionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda e può essere anche finanziata per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali. Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è neces- sario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: • la qualifica che potrà essere acquisita al termine della formazione; • la durata del periodo di apprendistato; • il piano formativo. Inoltre non è possibile, salvo deroga convenuta con le XX.XX., assumere con contratto di apprendistato professionalizzante se il datore di lavoro non ha mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori apprendisti il cui con- tratto sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendista- to non trasformati in rapporto a tempo indeterminato. Gli apprendisti, assunti in violazione dei limiti appena detti, sono consi- derati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costi- tuzione del rapporto. La durata minima del periodo di apprendistato è pari a 6 mesi mentre la durata massima è pari a 3 anni. I periodi di apprendistato professionalizzante iniziati presso altre azien- de ortofrutticole devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché riguardino le stesse mansioni e l’interruzione tra i periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini del periodo di apprendistato profes- sionalizzante, i periodi svolti nell’ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione.
Apprendistato professionalizzante. Le Parti – rilevata l’importanza dell’apprendistato professionalizzane ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro – definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276.
Apprendistato professionalizzante. 1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n.25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.
Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: Soggetti con scuola dell'obbligo o soggetti invalidi (L. 68/1999) o portatori di handicap (L. 104/1992) (*) Ai fini della durata del periodo di apprendistato, il titolo di studio deve essere certificato all'azienda prima dell'assun- zione. I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai pe- riodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 72 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. La durata dell’apprendistato, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è incrementata di 12 mesi, entro il limite massimo comples- sivo di 72 mesi, per: - soggetti che hanno seguito terapie riabilitative per il recupero di stati di tossicodipendenza o alcoldipendenza; - soggetti che, per il loro stato personale e/o familiare, sono seguiti dai servizi sociali; - ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro esterno o in libertà condizionale o in misura alternativa/sostitutiva alla deten- zione.
Apprendistato professionalizzante. PREMESSA In tema di apprendistato, le Parti – con il presente articolo e con quanto previsto dal Verbale di accordo 23 giugno 2005 (in appendice n. 5) – intendono dare attuazione all’impegno previsto dall’art. 24 del ccnl 11 luglio 1999, a quanto stabilito dalla l. 24 giugno 1997, n. 196 e dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (come integrato dalla l. 14 maggio 2005, n. 80), disciplinando prioritariamente l’apprendistato professionalizzante, quale tipico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento.
Apprendistato professionalizzante. 1.Inquadramento e trattamento economico L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3^ area professionale. Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D. Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare - da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso. In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2^ area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2^ area professionale.
Apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di prova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.
Apprendistato professionalizzante. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale. I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica regionale di cui all'Art. 5.b, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della Commissione. Il piano formativo individuale contiene i percorsi formativi ed uno viluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.