Attuazione e variazioni dell’Operazione. 1. Il Beneficiario attua l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che: a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi concordati; b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell’Operazione oltre i limiti definiti dall’articolo 9, commi 1 e 2; c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all’ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a); d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell’Operazione; e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero formalmente presentata ai sensi del comma 6, entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni precedenti la scadenza del termine finale dell’Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione. 3. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. 4. L’omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all’effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l’inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima. 5. Con riferimento alla variazione dell’Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, nonché dell’adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso di cui all’articolo 25. 6. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. A questi fini il Beneficiario presenta alla SRA formale domanda di variazione dell’Operazione. 7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori che hanno partecipato all’attività di valutazione del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussista incertezza in merito alla coerenza tra la variazione ed il progetto selezionato. 8. I motivi che ostano all’adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000. 9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione. 10. Non è ammissibile la variazione dell’Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all’attuazione dell’Operazione, dettagliatamente documentate nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella domanda di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’articolo 20, comma 4, lettera c), secondo periodo. 11. La variazione dell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione che insiste sui soggetti ricompresi nel Team di progetto, ovvero sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione dell’Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3. 12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.
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Attuazione e variazioni dell’Operazione. 1. Il Beneficiario attua l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che:
a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi concordatiattesi dall’Operazione;
b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell’Operazione oltre i limiti definiti dall’articolo 9, commi 1 e 2;
c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all’ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a);
d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell’Operazione;
e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero formalmente presentata proposta ai sensi del comma 6, entro e non oltre i 45 3 (quarantacinquetre) giorni mesi precedenti la scadenza del termine finale dell’Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione.
3. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 4.500,00 4.000,00 (quattromilacinquecento/00) quattromila,00), deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
4. L’omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all’effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l’inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione dell’Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, nonché e dell’adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso di cui all’articolo 2525 da parte del Beneficiario.
6. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 4.500,00 4.000,00 (quattromilacinquecento/00) quattromila,00), deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. A questi fini il Beneficiario presenta alla SRA formale domanda proposta di variazione dell’Operazione.
7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domandaproposta, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori che hanno partecipato all’attività di valutazione del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussista incertezza in merito alla coerenza tra la variazione proposta ed il progetto selezionato.
8. I motivi che ostano all’adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
10. Non è ammissibile la variazione dell’Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all’attuazione dell’Operazione, dettagliatamente documentate nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella domanda proposta di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’articolo 20, comma 4, lettera c), secondo periodo.
11. La variazione dell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione che insiste sui soggetti ricompresi nel costituenti il Team di progetto, ovvero sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione dell’Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.
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Samples: Concessione Di Sovvenzioni Per Programmi Di Pre Incubazione E Incubazione D’impresa
Attuazione e variazioni dell’Operazione. 1. Il Beneficiario attua l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che:
a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi concordatiattesi dall’Operazione;
b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell’Operazione oltre i limiti definiti dall’articolo 9, commi 1 e 2;
c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all’ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a);
d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell’Operazione;
e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero formalmente presentata proposta ai sensi del comma 6, entro e non oltre i 45 3 (quarantacinquetre) giorni mesi precedenti la scadenza del termine finale dell’Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione.
3. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 4.500,00 2.500,00 (quattromilacinquecento/00) duemilacinquecento,00), deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
4. L’omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all’effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l’inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione dell’Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, nonché e dell’adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso di cui all’articolo 25rimborso, anche intermedio, da parte del Beneficiario.
6. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 4.500,00 2.500,00 (quattromilacinquecento/00) duemilacinquecento,00), deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. A questi fini il Beneficiario presenta alla SRA formale domanda di variazione dell’Operazione.
7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domandaproposta, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori che hanno partecipato all’attività di valutazione del Comitato tecnico progetto qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussista incertezza in merito alla sussistano dubbi circa la coerenza tra la variazione proposta ed il progetto selezionato.
8. I motivi che ostano all’adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
10. Non è ammissibile la variazione dell’Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all’attuazione dell’Operazione, dettagliatamente documentate nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella domanda proposta di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’articolo 20, comma 4, lettera c), secondo periodo.
11. La variazione dell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione che insiste sui soggetti ricompresi nel costituenti il Team di progetto, ovvero nonché sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione dell’Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.
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Samples: Concessione Di Sovvenzioni
Attuazione e variazioni dell’Operazione. 1. Il Beneficiario attua l’Operazione nel rispetto degli obblighi, dei limiti, dei termini e delle condizioni prescritti dal presente Bando e definiti nella pertinente Convenzione di sovvenzione.
2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1, è ammissibile la variazione dell’Operazione che insiste sui soli elementi discrezionali della Convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 20, comma 4, lettere a), b) e c), a condizione che:
a) sia adeguatamente motivata in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto selezionato, e non pregiudichi il raggiungimento dei risultati operativi concordati;
b) non comporti la rideterminazione della dimensione economico finanziaria dell’Operazione oltre i limiti definiti dall’articolo 9, commi 1 e 2;
c) non comporti una riduzione del punteggio assegnato al progetto selezionato al di sotto del punteggio attribuito all’ultimo progetto ricompreso nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a);
d) sia preventivamente concordata dal Beneficiario con i Realizzatori dell’Operazione;
e) sia comunicata ai sensi del comma 3, ovvero formalmente presentata ai sensi del comma 6, entro e non oltre i 45 3 (quarantacinquetre) giorni mesi precedenti la scadenza del termine finale dell’Operazione fissato dalla Convenzione di sovvenzione.
3. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), inferiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere comunicata alla SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione.
4. L’omessa comunicazione, ovvero la comunicazione effettuata successivamente all’effettiva esecuzione della variazione di cui al comma 3, comporta l’inammissibilità a rimborso dei costi derivanti dalla variazione medesima.
5. Con riferimento alla variazione dell’Operazione di cui al comma 3, la verifica amministrativa del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 2, nonché dell’adempimento di cui al comma 4, è effettuata nel corso del procedimento di rendicontazione e liquidazione della sovvenzione, avviato a seguito della presentazione della domanda di rimborso di cui all’articolo 25.
6. La variazione dell’Operazione che comporta uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), pari o superiore ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) deve essere autorizzata da parte della SRA prima che il Beneficiario ed i Realizzatori vi abbiano dato effettiva esecuzione. A questi fini il Beneficiario presenta alla SRA formale domanda di variazione dell’Operazione.
7. Fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, la SRA adotta il provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 6, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda, espletata la verifica amministrativa in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità prescritte al comma 2, ed eventualmente acquisito il parere degli esperti valutatori che hanno partecipato all’attività di valutazione del Comitato tecnico qualora ne sia rilevata l’opportunità o sussista incertezza in merito alla coerenza tra la variazione ed il progetto selezionato.
8. I motivi che ostano all’adozione del provvedimento di autorizzazione della variazione di cui al comma 7, vengono comunicati al Beneficiario ai sensi dell’articolo 16-bis della legge regionale 7/2000.
9. La variazione di cui ai commi 3 e 6 non determina l’aumento della sovvenzione concessa per la realizzazione dell’Operazione.
10. Non è ammissibile la variazione dell’Operazione che comporti uno scostamento del valore economico ascritto alle voci di costo definite nel Quadro economico allegato alla Convenzione di sovvenzione in relazione alle tipologie di servizi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), fatta eccezione per il caso in cui sopravvengano specifiche esigenze strettamente correlate all’attuazione dell’Operazione, dettagliatamente documentate nella comunicazione preventiva di cui al comma 3, ovvero nella domanda di variazione di cui al comma 6, e fatto salvo comunque il rispetto dei limiti prescritti all’articolo 9, commi 1 e 2, nonché all’articolo 20, comma 4, lettera c), secondo periodo.
11. La variazione dell’Assetto organizzativo complessivo dell’Operazione che insiste sui soggetti ricompresi nel Team di progetto, ovvero sui soggetti preposti al coordinamento tecnico operativo ed all’esecuzione dell’Operazione, è ammissibile a condizione che i soggetti subentranti siano dotati di comprovata esperienza professionale e competenze equipollenti, e fatto salvo comunque il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nonché dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 3.
12. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 in relazione alle operazioni societarie ed il subentro.
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