Common use of Banca dati nazionale dei contratti pubblici Clause in Contracts

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. 2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 9. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante abilitanti l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. 2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 9. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. 2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove le sezioni della in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e nuovi i servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento Linee Guida AgID in materia di esecuzione (UE) 2019/1780interoperabilità. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso Con proprio provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 7. Nei confronti di chiunque omettacasi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale l’ANAC effettua una segnalazione ad AgID per l’esercizio dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria poteri sanzionatori di cui all’articolo 22218-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, comma 9n. 82. 8. Costituisce oggetto L’omissione di valutazione dei risultati della prestazione informazioni richieste, il rifiuto, ovvero la omissione, rifiuto o l’omissione di effettuare quanto necessario attività necessarie a garantire l'interoperabilità l’interoperabilità delle banche datidati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimenton. 82. 9. A tal Al fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltanteridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

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Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) 1. L’ANAC Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è titolare in via esclusiva della acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. (comma così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013; termine differito al 1° luglio 2014 dall'art. 9, comma 15-ter, legge n. 15 del 2014) 2. Per le finalità di e-procurementcui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e ne sviluppa la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e gestisce i servizile regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Sono sezioni della Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) . Ove la disciplina di gara richieda il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui all’articolo 24è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 24. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono1, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria . 5. Fino alla data di cui all’articolo 222al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 910, del presente decreto. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante abilitanti l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. 2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati.. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 9. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è titolare in via esclusiva della acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalità di e-procurementcui al comma 1, l’Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e ne sviluppa la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e gestisce i servizile regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Sono sezioni della Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica . Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all’articolo 245 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 24. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono1, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria . 5. Fino alla data di cui all’articolo 222al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6, comma 9. 810, del presente Decreto. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto(articolo introdotto dall’art. 20, ovvero la omissionecomma 1, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche datilettera a), da parte d.l. n. 5 del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento2012 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e poi modificato dal d.l. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125)

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. L’ANAC Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è titolare in via esclusiva della acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalità di e-procurementcui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e ne sviluppa la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e gestisce i servizile regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Sono sezioni della Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) . Ove la disciplina di gara richieda il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui all’articolo 24è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 24. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono1, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria . 5. Fino alla data di cui all’articolo 222al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 910, del presente decreto. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Samples: Regolamento Per l'Affidamento Dei Contratti Di Lavori, Servizi E Forniture

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (33) (35) 1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei contratti pubblici requisiti di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di ecar economico-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. Sono sezioni della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24. 2. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, finanziario per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto partecipazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con presente Cod la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis 2. Per le finalità di cui all’articolo 222al comma 1, comma 9l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della document e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dat 3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cu Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso d organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento4. A tal fine l’ANAC effettua fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione rel tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le dovute segnalazioni all’organo modalità previst modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di vertice della stazione appaltantecui al comma 1, contratti pubblici. 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifi modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazion

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. (23) 1. L’ANAC Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è titolare in via esclusiva della acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalità di e-procurementcui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e ne sviluppa la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e gestisce i servizile regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. 3. Sono sezioni della Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici: a) l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori; b) . Ove la disciplina di gara richieda il Casellario informatico; c) l'Anagrafe degli operatori economici; d) la Piattaforma degli appalti; e) il fascicolo virtuale dell’operatore possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui all’articolo 24è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 24. L’Autorità individua con propri provvedimenti nuove sezioni della banca A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1 e nuovi servizi ad essa collegati. 3. Nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono1, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. 4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC. 5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Nello stesso provvedimento l’ANAC individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui all’articolo 22 e al comma 3 del presente articolo, garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L’integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche. 6. L’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. 7. Nei confronti di chiunque ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisca informazioni non veritiere, destinate alla contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria . 5. Fino alla data di cui all’articolo 222al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 910, del presente decreto. 8. Costituisce oggetto di valutazione dei risultati della prestazione il rifiuto, ovvero la omissione, di effettuare quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile all'interno della stazione appaltante coinvolta nel procedimento. A tal fine l’ANAC effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice della stazione appaltante.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici