Benefici fiscali. Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, si da atto che tutte le cessioni di aree e o manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione al P.G.T., a titolo gratuito e non a scomputo di oneri. Al presente atto, trattandosi di una convenzione attuativa del P.G.T., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n.342 in base al quale non è da intendersi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione nei confronti del Comune di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Preso atto della RISOLUZIONE n.68/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2014, avente ad OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n.601 del 1973, considerato che le cessioni per aree a servizi oggetto del presente atto avvengono a titolo gratuito, è escluso che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del D.LGS. n.23 del 2011. Pertanto, per le cessioni a titolo gratuito delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione continuano ad applicarsi le previsioni recate dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973 n.601, assoggettate al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
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Samples: Convenzione Per l'Attuazione Del Piano Attuativo Di Iniziativa Privata, Convenzione Per l'Attuazione Del Permesso Di Costruire in Deroga, Convenzione Per l'Attuazione Di Un Piano Attuativo
Benefici fiscali. Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in materiamate- ria, si da atto che tutte le cessioni di aree e o manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione al P.G.T., a titolo gratuito e non a scomputo di oneri. Al presente atto, trattandosi di una convenzione attuativa del P.G.T.P.G.T. , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n.342 n. 342 in base al quale non è da intendersi rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione nei confronti del Comune di aree o di opere di urbanizzazione a scomputo di contributi contri- buti di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Preso atto della RISOLUZIONE n.68Risoluzione N. 68/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2014, avente a- vente ad OGGETTO: oggetto Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione – Applicabilità dell’articolo 32 del DPR n.601 n. 601 del 1973, considerato che le cessioni per aree a servizi oggetto del presente atto avvengono a titolo gratuito, è escluso che detti trasferimenti possano essere ricondotti nell’ambito degli atti costitutivi o traslativi, a titolo oneroso, di immobili, interessati dalla norma di soppressione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 4, del D.LGS. n.23 n. 23 del 2011. Pertanto, per le cessioni a titolo gratuito delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione urbaniz- zazione continuano ad applicarsi le previsioni recate dall’articolo 32 del DPR 29 settembre 1973 n.601set- tembre 1973, assoggettate n. 601 assoggettate, al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, con esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
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