Common use of BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE Clause in Contracts

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: ○ per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; ○ per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo, Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: - per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; - per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti istruttoria i Beneficiari possono essere fatti valererivolgersi al Contraente, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione alternativa è possibile contattare la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute Compagnia al fondo di cui alla citata leggenumero verde 800549330 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30) o all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla Per data di ricevimento della richiesta si intende: • la data in cui il Beneficiario firma il modulo di liquidazionerichiesta liquidazione presso il Contraente, corredata da tutta riportata in calce al modulo stesso; oppure • in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Compagnia la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno ricevimento della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior dannoraccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia.

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BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: - per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; - per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. in questo caso la Compagnia necessita ricevere: • dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: - per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; - per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Costante Ed a Premio Annuo

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. in questo caso l’Impresa necessita ricevere: • dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato, il Contra- ente/Esecutore/Legale Rappresentante dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiara- zioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. • copia di un valido documento di identità del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante; • copia del codice fiscale del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante; • dichiarazione sottoscritta dal Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante con indicato l’intestatario del conto corrente bancario ed il codice IBAN; • indicazione della professione/attività prevalente del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante; • indicazione F.A.T.C.A.: il Contraente o carenze l’Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diver- sa dal Contraente, deve indicare, l’eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d’America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell’accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l’Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d’America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d’America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d’identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l’evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza; • in presenza dell’Esecutore dell’operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica; • indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.: per Persona Esposta Poli- ticamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all’allegato tecnico al D. lgs. 231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014; • recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante; • certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; • consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.LGS N. 196/2003 sottoscritto da ciascun Beneficiario; • inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante do- vrà comunque indicare l’importo che intende riscattare; • il Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante, può esercitare l’opzione di conversione del capitale in rendita inviando all’Impresa una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell’opzione di conver- sione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all’Impresa il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato rilasciato dal c omune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio -; • nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione: - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella documentazione già prodottapersona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, tale criterio viene soddi- sfatto ove la Compagnia percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimo- nio dell’entità giuridica; - indicazione se il Contraente o i Titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si riserva intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonchè i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti le- gami, individuate sulla base di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere criteri di cui all’allegato tecnico al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimentoD. lgs.231/2007 e s.m.i. e Art. 23 Reg. 5 IVASS del Luglio 2014; - copia della Visura Camerale o documento equipollente aggiornata. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi aven- ti diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Rispetto Alle Esigenze Assicurative

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/20063/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea rettaretta : nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Xxxx Xxxxx: La Denuncia scritta, e con allegata la documentazione prevista, deve essere inviata entro il termine indicato nel DIP Danni a: Sinistri Vera Assicurazioni - Via Xxxxx Xxxxxx 45 – 00000 Xxxxxx oppure potete contattare il Numero Verde 800 185 445 attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, oppure dall’estero il numero +00 00 00000000. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Per la liquidazione del Sinistro deve essere allegata alla Denuncia, la seguente documentazione: • copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità dell’Assicurato; • dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN. In caso di Invalidità Totale Permanente è richiesta inoltre la seguente documentazione: • documentazione medica/cartelle cliniche, relativi all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente; • dichiarazione della Contraente presso cui è stato acceso il finanziamento attestante l'importo del debito residuo, in capo all’Assicurato, alla data del sinistro (documentazione da fornire da parte della Contraente alla Compagnia su richiesta di quest’ultima). In caso di Inabilità Temporanea Totale è richiesta inoltre la seguente documentazione: • copia del certificato del Pronto Soccorso; • copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; • copia dei certificati medici attestanti il periodo di inabilità fino a quello attestante la guarigione; • dichiarazione della Contraente presso cui è stato acceso il finanziamento attestante l'importo della rata del Contratto di Finanziamento (documentazione da fornire da parte della Contraente alla Compagnia su richiesta di quest’ultima); • i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale). In caso di Ricovero Ospedaliero è richiesta inoltre la seguente documentazione: • copia del certificato del Pronto Soccorso; • attestato che certifichi la sua condizione di Non Lavoratore; • copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica; • copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione; • dichiarazione della Contraente presso cui è stato acceso il finanziamento attestante l'importo della rata del Contratto di Finanziamento (documentazione da fornire da parte della Contraente alla Compagnia su richiesta di quest’ultima). Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei sinistri Xxxx Xxxxx è affidata ad una Struttura Esterna, Generali Welion S.c.a.r.l. Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. in questo caso l’Impresa necessita ricevere:  dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia Impresa di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/20063/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia l’Impresa di Assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

BENEFICIARIO SIA UN ENTE/ UNA FONDAZIONE. dichiarazione, completa di timbro e firma del Legale Rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se eserciti o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Compagnia di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate. IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in seguito alla reintroduzione dell’imposta di successione, e per le successioni apertesi dopo il 03/10/20063/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D. Lgs. n. 262/2006, è necessario produrre: • la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito l’importo rinveniente dalla liquidazione della polizza; oppure • la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti: ○ - per decessi fino al 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 25.822,84; - per decessi dal 13/12/2014, l’attivo ereditario del de cuius non deve superare € 100.000,00. IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE: • Copia del mandato sottoscritto dai beneficiari / eredi. Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, la Compagnia si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. PrescrizionePer tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono contattare la Compagnia al Numero Verde 800 549330 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30, oppure dall’estero al numero +00 000 0000000, o all’indirizzo e- mail: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni per le Garanzie Vita e di due anni per le Garanzie Xxxxx che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valerexxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Liquidazione della prestazione: Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Per data di ricevimento della richiesta si intende la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della Compagnia. Decorso il termine di trenta giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa