Beni immobili Clausole campione

Beni immobili. 1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione dell’interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d’uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell’ente gestore. Le utenze restano a carico dell’Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell’immobile all’ente gestore e la riconsegna dello stesso all’Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell’immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti. 2. L’ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati. 3. Nell’ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell’Amministrazione o demaniale, ovvero in uso all’Amministrazione stessa, l’ente gestore mette a disposizione locali per l’accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
Beni immobili. Il mandatario é obbligato a ritrasferirli immediatamente, salvo patto diverso, al mandante, unilateralmente (secondo la dottrina prevalente), nel caso in cui il mandatario non adempie al proprio obbligo, il mandatario é abilitato ad ottenere una 64 Corte di Cassazione sentenza del 11-6-71, n. 1748 sentenza costitutiva (art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto (di trasferimento) non concluso. Questa norma é perfettamente coerente con la struttura obbligatoria del mandato. É evidente, poi, che – essendo due i negozi traslativi – due saranno le eventuali trascrizioni: la prima del terzo al mandatario e la seconda dal mandatario al mandante. Il principale problema al quale ha dato luogo il mandato ad acquistare (beni immobili) senza rappresentanza riguarda la forma. 1) Teoria non formalistica65 – in omaggio al principio generale della libertà di forme, inoltre, non potrebbe, in particolare, applicarsi l’art. 1392 c.c., che prevede il formalismo della procura, in quanto si tratta di una norma diversa giustificata dall’imputazione diretta degli effetti del negozio gestorio in capo al rappresentato (art. 1388 c.c.). 2) Teoria formalistica 66 – il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili deve essere conferito per iscritto a pena di nullità. Tra le varie giustificazioni di questa teoria predomina quella che ritrova il requisito formale nell’art. 1351 c.c. (in base ad un’interpretazione estensiva, pur avendo, le due figure, un connotato diverso sotto il profilo causale), secondo il quale il contratto preliminare é nullo se non é fatto nello stessa forma prevista per quello definitivo. Difatti come la volontà che da vita al mandato é la stessa che da vita al negozio giuridico che per conto del mandante il mandatario é tenuto a compiere, sicché, se per quest’ultimo é necessaria la forma scritta, anche l’atto con il quale il mandante dichiara la sua volontà deve rivestire la medesima forma, trattandosi, in sostanza, dell’applicazione della regola della necessità dell’atto scritto per le convenzioni relative ad immobili che si trae da molteplici disposizioni 67.
Beni immobili. La ricorrente è proprietaria dei seguenti beni immobili: (1) bene immobile, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Venaria Reale, Foglio 31, particella 293, sub 60, categoria C/6, classe 4, consistenza 12 metri quadrati, superficie catastale 14 metri quadrati, rendita di euro 79,95, indirizzo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 23/a, piano S1, proprietà per ½ in regime di comunione dei beni unitamente al coniuge ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇*; (2) bene immobile, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Venaria Reale, Foglio 31, particella 293, sub 107, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, superficie catastale 95 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 87 metri quadrati, rendita di euro 759,19, indirizzo Corso ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ n. 21, piano T, interno 1, proprietà per ½ in regime di comunione dei beni unitamente al coniuge ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇*; * si segnala che con atto rep. n. 143448 e racc. n. 17673 del 1.08.2016, la ricorrente ed il coniuge ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ davanti al Notaio, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, hanno stipulato una convenzione matrimoniale di scelta del regime di separazione dei beni. La ricorrente ha incaricato un perito per la stima degli immobili n. (1) e (2); con perizia del 26.03.2020, il perito ha così complessivamente stimato la quota di immobili della ricorrente nella misura di euro 80.319,00.
Beni immobili. Fermo restando i vincoli di cui all’articolo unico della Legge Regionale 3/9/1992, n. 35, il Comune di Ferrara condivide di trasferire all’ASP in proprietà il 75% del bene dedicato alla sede della futura ASP ubicato in Via Ripagrande n.5. Altresì il Comune di Ferrara si impegna a concedere in comodato d’uso gratuito alla futura ASP gli immobili tutt’ora sede delle attività dei Servizi Sociali quali: - Fabbricato di Via Colomba n. 18 - Parte del fabbricato di P.zza Buozzi n. 14 a Pontelagoscuro destinata al Servizio Adulti - Fabbricato di Via Verga 152 L’ASP sarà quindi proprietaria del bene immobile conferito in proprietà dal Comune di Ferrara e dei beni immobili dell’IPAB “Centro Servizi Alla Persona” e dell’IPAB “Orfanotrofi e Conservatori”. Andrà naturalmente indicata nell’inventario tenuto dall’ASP la natura indisponibile o disponibile di tale patrimonio immobiliare. Qualora si individui l’esigenza di nuovi immobili necessari alla gestione dei servizi e/o delle attività conferiti all’ASP, alla costruzione o all’acquisizione provvederà l’ASP con delibera dell’Assemblea dei soci. Anche tali beni immobili saranno di proprietà dell’ASP. Sarà compito dell’ASP modificare catastalmente la proprietà dei beni immobili di cui sopra adottando le necessarie operazioni.
Beni immobili. Nel caso di lavori su beni immobili, si considerano lavori anche le parti adiacenti nell’area di attività imme- diata. Se una struttura esistente è puntellata o sottostrutturata, o se vengono eseguiti lavori sui suoi elementi portanti o di sostegno, essa è considerata oggetto dell’attività nella sua interezza.
Beni immobili. Il progetto dell'Unione presuppone l'esistenza di una rete di strutture sportive, che ciscun Comune dovrà individuare per l'attuazione del progetto. Ciascun Comune manterrà a proprio carico le spese di gestione delle strutture sportive e i rapporti con gli utenti e con le associazioni sportive che ne usufruiscono.
Beni immobili. 4 9 0 BENI MOBILI
Beni immobili. Classe 4 Patrimonio mobiliare
Beni immobili. Con il presente Addendum viene stabilito che a far data dal 30.10.2021 l’immobile denominato Palazzo Rosa, attualmente di proprietà dell’ATS (prima ASSL di Sassari dal 1998) (Allegato 2) viene concesso in comodato d’uso all’AOU di Sassari, ad eccezione dei piani 4°- 5° che saranno destinati in modo esclusivo all’ATS per attività di carattere tecnico amministrativo, nonché il piano -3° che è stato concesso in comodato al Comune di Sassari. In riferimento alla destinazione degli spazi liberati dal trasferimento delle attività AREUS presenti nell’edificio, si fa presente che gli stessi verranno utilizzati per lo svolgimento delle attività amministrative al fine di liberare, in parte, i locali attualmente in locazione siti in ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 26. La seguente tabelle riepiloga la superficie dello stabile articolata sui nove livelli. I piani dal livello 0 al livello 3 e i tre sottopiani saranno destinati alle attività dell’AOU di Sassari. Il piano 4 e 5 saranno destinati in modo esclusivo all’ATS per attività di carattere tecnico amministrativo con un contratto di comodato d’uso gratuito di cinque anni. In particolare i locali del piano 5 assegnati agli Uffici del Dipartimento ICT ATS risultano vincolati da una convenzione stipulata con “Sardegna IT” il 19.05.2008 per la realizzazione e avvio del sito secondario di Disaster Recovery presso il CED della ex ASL 1 di Sassari (Allegato 3). Secondo la Convenzione succitata, l’utilizzo dell’infrastruttura, ubicata al 5° piano del Palazzo Rosa, è di durata decennale per le finalità del progetto e la proprietà dei locali rimane in capo alla ex ASL di Sassari. La suddetta convenzione è stata rinnovata per ulteriori cinque anni e non comporta ulteriore impegno finanziario da parte di Sardegna IT versi l’ATS, fatto salvo l’impegno congiunto per l’aggiornamento delle procedure DR di SiSaR alla luce dell’evoluzione H-Cloud, RTR e GDPR (Allegato 4). I restanti locali del piano 5 saranno destinati alla Centrale NUE 116117. Il piano 4 sarà concesso in comodato fino al trasferimento degli uffici nei locali siti presso lo stabile di Piazza Fiume, sottoposti a vincoli di autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il trasferimento potrà essere pertanto effettuato solo a seguito dell’autorizzazione rilasciata dai competenti organi tecnici. Rientrano nell’alienazione anche le seguenti obbligazioni assunte dall’ex ASL 1 (oggi ATS Sardegna) nei confronti: - del Comune di Sassari (Concessione del terzo ...
Beni immobili. Ciascun bene immobile detenuto dal fondo è oggetto di singola valutazione. Più beni immobili possono essere valutati in maniera congiunta ove gli stessi abbiano destinazione funzionale unitaria; tale circostanza è opportunamente illustrata dagli amministratori nella relazione semestrale e nel rendiconto di gestione del fondo. Il valore corrente degli immobili è determinato in base alle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche e tenendo conto della loro redditività. Sono caratteristiche di tipo intrinseco quelle attinenti alla materialità del bene (qualità della costruzione, stato di conservazione, ubicazione, ecc.), di tipo estrinseco quelle rivenienti da fattori esterni rispetto al bene, quali ad esempio la possibilità di destinazioni alternative rispetto a quella attuale, vincoli di varia natura e altri fattori esterni di tipo giuridico ed economico, quali ad esempio l’andamento attuale e prospettico del mercato immobiliare nel luogo di ubicazione dell’immobile. Il valore corrente di un immobile indica il prezzo al quale il cespite potrebbe essere ragionevolmente venduto alla data in cui è effettuata la valutazione, supponendo che la vendita avvenga in condizioni normali, cioè tali che: il venditore non sia indotto da circostanze attinenti alla sua situazione economico-finanziaria a dover necessariamente realizzare l’operazione; siano state espletate nel tempo ordinariamente richiesto le pratiche per commercializzare l’immobile, condurre le trattative e definire le condizioni del contratto; i termini dell’operazione riflettano le condizioni esistenti nel mercato immobiliare del luogo in cui il cespite è ubicato al momento della valutazione; l’acquirente non abbia per l’operazione uno specifico interesse legato a fattori non economicamente rilevanti per il mercato. Il valore corrente degli immobili può essere determinato: 1. ove siano disponibili informazioni attendibili sui prezzi di vendita praticati recentemente per immobili comparabili a quello da valutare (per tipologia, caratteristiche, destinazione, ubicazione, ecc.) sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali, tenendo conto dei suddetti prezzi di vendita e applicando le rettifiche ritenute adeguate, in relazione alla data della vendita, alle caratteristiche morfologiche del cespite, allo stato di manutenzione, alla redditività, alla qualità dell’eventuale conduttore e ad ogni altro fattore ritenuto pertinente; 2. facendo ricorso a metodologie di tipo reddituale che tengano conto del red...