BILATERALITA' Clausole campione

BILATERALITA'. Le Parti, forti della positiva esperienza fino ad oggi maturata nell'ambito della bilateralità, condividono la scelta di proseguire lungo il percorso, già intrapreso, del progressivo ampliamento del ruolo della stessa, anche in ragione dell'evoluzione che sta caratterizzando l'attuale sistema della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali; Le Parti sono concordi nel ritenere che la bilateralità rappresenti il contesto ottimale nel quale accrescere il dialogo costruttivo tra imprese e lavoratori e individuano nella stessa l'ambito più adeguato nel quale promuovere e realizzare una gestione condivisa dei servizi per i lavoratori e per le imprese;
BILATERALITA'. (Premessa) (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli. In tal senso le parti hanno predisposto un avviso comune allegato al presente c.c.n.l. in materia di riforma degli ammortizzatori sociali. Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore. N.d.R.: L'accordo 26 febbraio 2011 prevede quanto segue:
BILATERALITA'. Capo I BILATERALITÀ
BILATERALITA'. Garanzia delle prestazioni dell’ente bilaterale
BILATERALITA'. Art. 17 (Premessa) 1. Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. 2. Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
BILATERALITA'. (Premessa) (1)
BILATERALITA'. L’accordo separato indica che nei Contratti Nazionali si possono estendere senza alcun limite forme di bilateralità, che così nei fatti assume un carattere sostitutivo della contrattazione collettiva.
BILATERALITA'. Nell’accordo è stato recepito quanto previsto dagli Accordi interconfederali che diversificano così i versamenti: - alle imprese cui si applica il Titolo I del D.Lgs. 148/2015 competono i 125€ a titolo di EBNA; - alle imprese cui non si applica il Titolo I del D.Lgs. 148/2015 competono i 91,75€ a titolo di EBNA, più lo 0,60% a titolo di FSBA (di cui lo 0,15% a carico del lavoratore).
BILATERALITA'. Le Confederazioni imprenditoriali dell’artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL valutano positivamente l’esperienza dell’artigianato maturata a partire dall’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 che ha portato alla costituzione di una forte rete di organismi bilaterali finalizzati a gestire le tematiche più importanti per lo sviluppo del comparto e garantire idonei sostegni alle imprese e lavoratori. Sono pertanto mature le condizioni per l’avvio di una verifica ed aggiornamento dell’accordo interconfederale 21/7/1988 che rilanci, attraverso un significativo intervento, l’esperienza della bilateralità adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi. In tale contesto le parti sociali considerano di reciproco interesse sviluppare iniziative per allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, nonché la valorizzazione della bilateralità. Il nuovo sistema bilaterale è chiamato a rispondere ad imprese e lavoratori dell’artigianato attraverso iniziative condivise sulle seguenti aree tematiche: ▪ Sistemi di rappresentanza ▪ Tutela in materia di salute e sicurezzaSostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese ▪ Formazione ▪ Previdenza ▪ Welfare integrativo ▪ Attività di indagine e ricerca ▪ Sviluppo delle pari opportunitàMercato del lavoro Le parti concordano pertanto che venga avviato un tavolo di confronto con il compito di determinare, entro il 31 dicembre 2004, i cardini del nuovo sistema bilaterale.