Inquadramento normativo. L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture. L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Inquadramento normativo. Eventuali differenze a sfavore della lavoratrice e del lavoratore su ferie, permessi e rol, potranno essere riconosciute ad personam; in alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate.
Inquadramento normativo. Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
Inquadramento normativo. La Valutazione d’Incidenza Ambientale è una procedura di valutazione introdotta nell’ordinamento comunitario nel 1992 dalla Direttiva 92/43/CEE, nota anche come Direttiva “Habitat”, recepita a livello Nazionale dal D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i. In attuazione del D.P.R. 357/97 all’art. 5 la Regione Piemonte si è dotata inoltre di un Regolamento di attuazione attraverso D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R che disciplina il procedimento di Valutazione di incidenza. Il D.lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce l’integrazione procedurale fra VAS e Valutazione d’Incidenza: l’art. 10 comma 3 recita che “la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”. I contenuti della Valutazione d’Incidenza Ambientale sono quelli previsti dall’allegato D della L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Inquadramento normativo. Le principali previsioni normative e linee guida che governano la presente iniziativa sono: - D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi; - D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.; - Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o GDPR “General Data Protection Regulation” ) e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile; - Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) e s.m.i.; - DPCM 14 aprile 2021, n. 81 “Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza”; - Carta dei principi tecnologici del procurement e relativi documenti ivi richiamati; - Linee guida emesse da XxXX (xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxx-xxxxx); - Guida tecnica AgID all’uso di metriche per il software applicativo sviluppato per conto delle pubbliche amministrazioni; - Standard della serie ISO 25000 SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation); - CISQ standard to automate software measurement; - CWE/Sans Top 25 and Owasp Top 10 security weaknesses; - ISO 9241-210:2019 - Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems; - Standard ECMA 262; - le Recommendation del W3C relative a linguaggi, architetture, web services, formati e specifiche tecniche relative alla realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web interattive e disponibili su qualsiasi dispositivo (xxxxx://xxx.x0.xxx/xxxxxxxxx). Relativamente alle linee guida tecnologiche e standard, il precedente elenco cita i principali documenti di riferimento alla data. La continua evoluzione e la capacità di tradurre best practices in linee guida e/o standard e la crescente disponibilità di template, framework, codice standard, componenti riusabili, ecc., si tradurranno in aggiornamento di linee guida/standard esistenti e nella creazione di nuovi riferimenti tecnologici che necessariamente dovranno essere assunti dai fornitori quale nuova baseline tecnologica. Pertanto, il riferimento a linee guida e standard deve essere riferito al più recente livello di standardizzazione e linee guida disponi...
Inquadramento normativo eventuali differenze a sfavore della lavoratrice e del lavoratore su ferie, permessi e rol, potranno essere riconosciute ad personam;
Inquadramento normativo. 1.1 I soggetti partecipanti
Inquadramento normativo. 3.0.1 Natura e finalità dell’Accordo di Programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. "
Inquadramento normativo. In coerenza con la normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART, in questo documento sono trattati gli aspetti relativi alle misure regolatorie in materia di piani economici finanziari e modalità di redazione di valutazione degli stessi. L’Allegato A alla Delibera 49/2015 “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni La Misura 15 prevede che l’EC fornisca i criteri per la redazione del PEF ed indica i principali documenti che devono costituire il PEF: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e gli indici economico finanziari. La deliberazione 49/2015 affronta anche la tematica dell’Analisi dei rischi che è anche oggetto di questo documento2. Si richiama inoltre integralmente quanto riportato nell’Allegato 0 ‐ Normativa di riferimento.
Inquadramento normativo. La locuzione «metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni», con la quale è rubricato l’art. 43 del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rinvia alla metodologia di progettazione, realizzazione e gestione di edifici e infrastrutture nota come BIM. Xxxxxxxx, quest’ultimo, che individua sin dagli anni ’90 del secolo scorso il Building Information Modeling, un complesso processo abilitante di ispirazione taylorista e fordista che, avvalendosi di un modello tridimensionale parametrico, assorbe la progettazione architettonica, quella strutturale cosí come quella impiantistica. Ciò consente di generare un vero e proprio gemello digitale dell’edificio da realizzare (digital twin), inteso come «simulato- re del suo comportamento prestazionale e della sua capacità fruitiva, costantemente interconnesso»1, destinato ad accompagnare il bene per l’intera durata del suo ciclo di vita. Ma l’apporto della modellazione informativa non può essere ridotto alla mera predisposizione di modelli digitali in formato tridimensionale. Volgendo lo sguardo al profilo funzionale, infatti, è agevole notare come il BIM si atteggi, soprattutto, a metodologia di lavoro comunicativa e trac- * Professore ordinario di diritto privato, Università degli Studi della Campania Xxxxx Xxxxxxxxxx.