Inquadramento normativo Clausole campione

Inquadramento normativo. L’art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “incentivi per funzioni tecniche”, riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi e forniture. L’art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura “tecnica”, non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto. La norma si divide sostanzialmente in due parti: - il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell’intervento o sul bilancio della stazione appaltante; - i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell’incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell’80% del fondo. I suddetti principi prevedono dunque quanto segue: Nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni considerano il fondo per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
Inquadramento normativo. Eventuali differenze a sfavore della lavoratrice e del lavoratore su ferie, permessi e rol, potranno essere riconosciute ad personam; in alternativa, con accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore, le stesse potranno essere monetizzate.
Inquadramento normativo. Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche
Inquadramento normativo. La Valutazione d’Incidenza Ambientale è una procedura di valutazione introdotta nell’ordinamento comunitario nel 1992 dalla Direttiva 92/43/CEE, nota anche come Direttiva “Habitat”, recepita a livello Nazionale dal D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e s.m.i. In attuazione del D.P.R. 357/97 all’art. 5 la Regione Piemonte si è dotata inoltre di un Regolamento di attuazione attraverso D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R che disciplina il procedimento di Valutazione di incidenza. Il D.lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce l’integrazione procedurale fra VAS e Valutazione d’Incidenza: l’art. 10 comma 3 recita che “la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale”. I contenuti della Valutazione d’Incidenza Ambientale sono quelli previsti dall’allegato D della L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Inquadramento normativo eventuali differenze a sfavore della lavoratrice e del lavoratore su ferie, permessi e rol, potranno essere riconosciute ad personam;
Inquadramento normativo. 2.2.1. La contrattazione in rete è il crocevia di una serie di tematiche ad elevata dinamicità regolamentare. 1. un primo gruppo riguarda alcune norme che disciplinano l’aspetto infrastrutturale, vale a dire le reti di comunicazione elettronica, che rappresentano il presupposto tecnologico per la contrattazione on line; 2. una seconda categoria raggruppa le disposizioni che si interessano delle modalità operative, che si svolgono su tale piattaforma – cioè i flussi di informazioni e le comunicazioni interpersonali; 3. infine, una terza classificazione racchiude quelle norme che disciplinano i contenuti delle relative transazioni elettroniche. Le prime due categorie (punti 1 e 2) sono affrontate sistematicamente dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/2003), entrato in vigore il 16 settembre 2003, che recepisce le cosiddette direttive comunitarie “di pacchetto” e che viene a sostituire sostanzialmente il Codice Postale del 1973. Con tale operazione si è fornita risposta alla necessità di separare la disciplina dei mezzi di trasmissione (regolata dal Codice) dalla disciplina dei contenuti. I contenuti delle transazioni elettroniche (di cui al precedente punto 3) sono, infatti, regolati da una serie di ulteriori disposizioni normative, tendenzialmente complementari tra loro: la disciplina sui contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali (D. Lgs. 50/1992 che dà attuazione alla Direttiva 85/577/CE), la disciplina dei contratti a distanza (D. Lgs. 185/1999 che ha recepito la Direttiva 97/7/CE), la disciplina sul commercio elettronico (D. Lgs. 70/2003 che ha recepito la Direttiva 2000/31/CE). Le disposizioni richiamate hanno carattere di specialità rispetto alle norme di riferimento del Codice Civile ed appare quindi opportuno soffermarsi ancora brevemente sulle peculiarità di ciascuna disciplina, ancorchè si tratti di un tema non strettamente connesso con il controllo di vessatorietà delle clausole contrattuali, per meglio comprendere l‘ambito nel quale l’interprete deve muoversi. 2.2.2. L’ambito della regolamentazione contenuta nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche è costituito da una particolare tipologia contrattuale, riferita ad uno specifico oggetto: fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di trasmissione di segnali in rete. Tale disciplina assume rilevanza anche ai fini dell’indagine della Commissione nel caso in cui il contratto on line abbia il medesimo oggetto previsto dalla disciplina di riferimento:...
Inquadramento normativo. Si riportano di seguito le principali previsioni normative di riferimento che i Fornitori e le Amministrazioni Contraenti dovranno rispettare: • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) • Piano Triennale per l’Informatica 2020 – 2022 (“Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione”) • D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177 (”Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) • Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (”Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i. e relative xxxxxx xxxxxxxxx • normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; • legge n. 46 del 05/03/1990: norme sulla sicurezza degli impianti, per quanto attiene all’installazione dei componenti e per quanto in vigore, nonché D.M. 22-1-2008 n. 37 (regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici); • Codice Civile; • DPCM del 17/02/2017 («Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali») che delinea un’architettura istituzionale, attribuendo ruoli e responsabilità alle varie strutture coinvolte ai fini della realizzazione del quadro strategico nazionale; • D. Lgs. 65/2018, che attua la direttiva UE 2016/1148 (Direttiva «NIS»), intesa a definire le misure necessarie a conseguire un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, applicati agli «Operatori di Servizi Essenziali» (OSE) e ai «Fornitori di Servizi Digitali «(FSD); • Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”); • D.Lgs 196/2003 (“Codice Privacy”), modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”); • D.L. 105/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 18 no...
Inquadramento normativo. In coerenza con la normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART, in questo documento sono trattati gli aspetti relativi alle misure regolatorie in materia di piani economici finanziari e modalità di redazione di valutazione degli stessi. L’Allegato A alla Delibera 49/2015 “Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni La Misura 15 prevede che l’EC fornisca i criteri per la redazione del PEF ed indica i principali documenti che devono costituire il PEF: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e gli indici economico finanziari. La deliberazione 49/2015 affronta anche la tematica dell’Analisi dei rischi che è anche oggetto di questo documento2. Si richiama inoltre integralmente quanto riportato nell’Allegato 0 ‐ Normativa di riferimento.
Inquadramento normativo. L’Inventario nasce dalle esigenze esplicitate nei punti 6, 8 e 20 della premessa della Direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore delle acque. Di seguito se ne richiamano i contenuti: • (6) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie; • (8) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva; • (20) Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione delle sostanze, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica, per permettere il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Le scadenze per l'arresto o l'eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario.[…] Serve del pari uno strumento adeguato a quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio. L’art. 5 ‘Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite’ della stessa direttiva prevede che gli Stati membri, sulla base delle informazioni raccolte a n...
Inquadramento normativo. La tutela apprestata all’acquirente di immobile da costruire IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI FABBRICATO DA COSTRUIRE E LA FIDEIUSSIONE IL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI FABBRICATO DA COSTRUIRE E LA FIDEIUSSIONE