BITUMI MODIFICATI Clausole campione

BITUMI MODIFICATI. I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella : Bitumi modificati - specifiche suggerite dal CEN GRADAZIONE (*) Norma EN Norma corrisp. Unità di misura 10/30 -70 30/50 -65 50/70 -65 50/70 -60 70/100 -60 100/150 -60 Penetrazione a 25°C EN 1426 CNR 24/71 dmm 10/30 30/50 50/70 50/70 70/100 100/150 Punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73 °C min 70 65 65 60 60 60 Coesione a +5°C Pr EN J/cm2 min 5 5 5 5 5 5 Punto di infiammabilità EN 22592 CNR 72/79 °C min ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ 235 220 220 Ritorno elastico 25°C (**) PrEN DIN 52013 % min 50 50 75 50 65 65 Punto di rottura Frass EN 12593 CNR 43/74 °C min -4 -8 -15 -12 -15 -17 Differenza del punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73 °C max 5 5 5 5 5 5 Differenza di penetrazione EN 1426 CNR 24/71 dmm max 5 5 5 5 7 12 Penetrazione residua EN 1426 CNR 24/71 % min 60 60 60 60 55 50 Incremento del punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73 °C max 8 8 10 10 12 14 Riduzione del punto di rammollimento EN 1427 CNR 35/73 °C max 4 4 5 5 6 6 Ritorno elastico a 25°C sul residuo (**) PrEN DIN 52013 % min 50 50 50 50 50 50 (*) La denominazione dei vari gradi di bitume modificato indica l’intervallo di penetrazione e il punto di rammollimento. (**) Applicabile solo a bitumi modificati con ritorno elastico > 50 %.
BITUMI MODIFICATI. Sono costituiti da bitumi semisolidi contenenti additivi polimerici (elastomeri e/o plastomeri) prodotti in impianti dotati di idonei dispositivi di miscelazione.
BITUMI MODIFICATI. Il bitume di base potrà essere modificato in raffineria, o tramite lavorazioni successive, in impianti approvati dalla D. L., mediante l’aggiunta di polimeri effettuata con idonei dispositivi di miscelazione, al fine di ottenere prestazioni più elevate. I bitumi modificati potranno essere usati sia nelle miscele tradizionali (base, binder, usura,) per migliorarne le prestazioni, mentre dovranno essere tassativamente usati nelle miscele speciali (tappeto drenante, semigrenue, macrorugoso, strato portante ad alto modulo ecc.), dove sono previsti nei relativi articoli di Capitolato. I polimeri modificanti utilizzati saranno soprattutto elastomeri termoplastici come lo stirene-butadiene-stirene a struttura lineare (SBS-L) o radiale (SBS-R), l’etilene - vinilacetato (EVA) con contenuto di vinilacetato superiore al 18% e l’etilene-metilacrilato (EMA). La fornitura del bitume modificato dovrà essere accompagnata da un certificato che specifichi le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche nonché la percentuale in peso del polimero miscelato, ed inoltre le caratteristiche del bitume.
BITUMI MODIFICATI. I bitumi modificati, costituiti da bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastici che, quando non diversamente prescritto, devono rispondere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (1):

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  • Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

  • MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P. 2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. 3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare: - il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica; - a seguito della modifica del Contratto, l’Amministrazione Aggiudicatrice pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l’Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇) giorni dal loro perfezionamento. 5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. 6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

  • MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

  • Modifiche contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.