Modifiche contrattuali Clausole campione

Modifiche contrattuali. 19.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Testo Unico Bancario, il Banco ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e ogni altra condizione economica o normativa del Contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate dal Banco mediante lettera semplice al Cliente o mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto» con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. 19.2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere entro la data prevista per la sua applicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato al Banco il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. 19.3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni economiche siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Modifiche contrattuali. Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
Modifiche contrattuali. 1. I contratti di appalto o i contratti attuativi di Accordi Quadro, Convenzioni o SDA, possono essere modificati, senza necessità di una nuova gara, esclusivamente nei casi previsti all’art.106 del codice e nei limiti del relativo quadro economico. 2. In attuazione di quanto previsto all’art. 106, comma 1 – lett. a) del Codice, ESTAR può inserire nei propri bandi opzioni di variazione qualitative e quantitative corrispondenti, nei Capitolati Prestazionali, a clausole di modifica dei contratti. A titolo esemplificativo possono costituire cause di modifica contrattuale da specificare con riferimento al singolo appalto: a) cause impreviste accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; b) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; c) estensioni ed ampliamenti per maggiori fabbisogni e/o prestazioni aggiuntive d) clausola di revisione prezzi. Nel caso di contratti di appalto non derivanti da Convenzione o Accordo Quadro tra le opzioni può essere previsto anche il rinnovo espresso. 3. Le modifiche ai contratti di appalto attuativi di accordi quadro o Convenzione sono possibili solo laddove non sia possibile effettuare una nuova adesione ai sensi dell’art. 64 4. Le opzioni e le clausole di modifica di cui al comma 2), a prescindere dal loro valore monetario, devono avere un contenuto chiaro, preciso e inequivocabile. Tali clausole fissano contenuto, limite economico, destinatari e modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di modifica. Disciplinano altresì i passaggi procedurali necessari per poter essere attivate. 5. Le opzioni di modifica di cui al punto 2 possono riguardare anche profili qualitativi che scaturiscano da necessità di integrazioni, sostituzioni ed aggiornamenti del prodotto aggiudicato. Il DEC in tali casi dovrà verificare: - Se il prodotto di cui si propone la sostituzione è scaturito da gara all’esito di un giudizio qualitativo espresso da una commissione tecnica, il RES dovrà informare il RUP, il quale attiverà il percorso di esame del nuovo prodotto da parte dello specifico organo tecnico, ai fini della decisione circa l’autorizzazione all...
Modifiche contrattuali. Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Modifiche contrattuali. 1.Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità.
Modifiche contrattuali. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale intesa pregressa e può essere modificato unicamente previo accordo scritto tra le Parti, fatta eccezione per l’inserzione automatica di clausole legali.
Modifiche contrattuali. 17.1. Nel corso del rapporto contrattuale, la Società può apportare delle modifiche alle clausole del presente Contratto nel caso in cui: 1. vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto stesso; 2. vi sia una richiesta in tal senso formulata dal Responsabile della funzione attuariale nell’interesse della generalità dei Contraenti; 3. si provveda alla modifica del Regolamento dei Fondi interni collegati al Contratto o si proceda alla fusione degli stessi con altri Fondi interni disponibili della Società. 17.2. Nelle ipotesi previste ai numeri 1 e 2 del precedente art. 17.1, la Società informerà tempestivamente il Contraente dell’intervenuta modifica legislativa e della conseguente modificazione del Contratto. Fatto salvo il caso in cui sia imposto un termine diverso dalla legge o dalla normativa secondaria, le modifiche eseguite ai sensi dei punti 2 e 3 del precedente art. 17.1 saranno produttive di effetti a far data dal 60° giorno successivo alla ricezione da parte del Contraente della comunicazione relativa alle modifiche proposte. 17.3. Qualora il mutamento delle Condizioni di Assicurazione derivi da una delle circostanze di cui al successivo art. 18 in relazione alla modifica del Regolamento del Fondo interno, il Contraente avrà facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della lettera con la quale vengono dettagliate le modifiche proposte.
Modifiche contrattuali. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. Le parti dichiarano di essere bene a conoscenza, dopo approfondita lettura, delle clausole del presente contratto, e sottoscrivono esplicitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C., le clausole di cui ai seguenti art. 1, 3, 7 (1° c), 9,10,12,13,14,17.
Modifiche contrattuali. L’Assicuratore potrà modificare unilateralmente i termini o le condizioni del Contratto di Assicurazione (ivi incluso l’ammontare del premio) laddove ricorra un giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo: - un incremento dei costi sostenuti dall’Assicuratore in relazione alla sua attività; - un incremento del tasso d’inflazione (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati); - una modifica del regime fiscale applicabile al Contratto di Assicurazione ovvero all’attività assicurativa; - una modifica della normativa applicabile al Contratto di Assicurazione ovvero ai rischi oggetto di copertura. Le modifiche unilaterali dovranno essere notificate al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, fermo restando il diritto del Contraente di recedere dal Contratto di Assicurazione prima della data di efficacia delle modifiche.
Modifiche contrattuali. Qualsiasi modifica al presente contratto non può aver luogo, né può essere provata, se non mediante atto scritto, controfirmato da entrambe le parti.