POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clausole campione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è onere dell’appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123, concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. In particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al Contratto; • una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inu...
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 11. Almeno dieci giorni prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve trasmettere alla SA copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. (ART. 103 REG.)
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 10. In riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. Ai sensi dell’art. 129 comma primo del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010,è onere dell’Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Schema di Contratto / Capitolato Speciale d’Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n° 123,concernente Copertura assicurativa per danni di esecuzione,responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l’Accordo Quadro e per i contratti applicativi.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. L’esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata dovrà essere pari al 100% dell’importo complessivo del singolo lotto in gara maggiorato dell’IVA. L’Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi ai lavori svolti dall’appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull’Appaltatore. La polizza assicurativa dovrà coprire la Responsabilità Civile dell’Appaltatore verso terzi (RCT), per tutte le attività relative ai lavori appaltati, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (comma 2 dell’Art.125 del DPR 207/2010).
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. L’Appaltatore è obbligato a stipulare e a mantenere vigente una polizza di assicurazione che copra i danni diretti subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti o adiacenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, tale polizza deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra le "persone" autorizzate all’accesso al cantiere si intendono compresi tutti i tecnici e rappresentanti della Committente. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). Con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per i manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. La polizza deve prevedere l’obbligo a carico dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1917 secondo comma del codice civile, di versare direttamente l’indennità alla Committente se la stessa è la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza, che tenga indenne la Committente da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente trasmette alla Committente copia della polizza di cui al presente articolo alla sottoscrizione del presente contratto. La polizza deve prevedere che in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore, la sospensione della efficacia della garanzia, a norma dell’articolo 1901, comma 2, del codice civile sia subordinata alla comunicazione, da parte dell’Assicuratore alla Committente, della inadempienza del contraente e decorra dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della comunicazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 14 Art. 17 – Recesso dall’Accordo Quadro 15