ONERI A CARICO DEL COMUNE. 1. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche alle strutture.
2. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno.
3. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo.
4. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato.
5. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.
6. Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo.
7. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile;
d) che il progetto, previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge;
e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera;
f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio ...
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Gestore, da utenti o da terzi stesso o causati di utenti e/o terzi.
ONERI A CARICO DEL COMUNE. 1. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi per assicurare l'unitarietà e la qualità dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri. In particolare, provvederà con proprio personale:
a) alla determinazione delle finalità, degli indirizzi programmatici, della progettazione di linee di intervento e di attività, dei contenuti e standard qualitativi dei servizi e delle modalità generali di erogazione degli stessi;
b) alla determinazione dei periodi, giorni e fasce orarie di funzionamento dei servizi e delle modalità di organizzazione dei servizi stessi e di ogni eventuale variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna a suo insindacabile giudizio, per tutta la durata dell’appalto, che sarà comunicata tempestivamente all'Appaltatore;
c) alla determinazione dei servizi a pagamento, delle relative tariffe e delle modalità di incasso e contabilità;
d) alla verifica dei servizi prestati dall’Appaltatore e della qualità erogata dallo stesso secondo il sistema di verifica concordato;
e) ai rapporti con soggetti esterni a vario titolo individuati (soggetti pubblici e istituzionali, enti privati, associazioni...) quali, a solo titolo di esempio: il Sistema bibliotecario intercomunale, i servizi dell’Unione, avvalendosi anche del supporto e collaborazione della figura di coordinatore responsabile e/o degli operatori individuati dall'Appaltatore, al fine di promuovere il confronto e la collaborazione tra i servizi affini del territorio provinciale e regionale, nell'ottica di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi;
2. Il Comune svolgerà le funzioni di propria competenza in sinergia e collaborazione con la figura di coordinatore-responsabile e con gli operatori dell’Appaltatore assegnati ai servizi ai fini di sviluppare un proficuo rapporto tra le parti.
3. Il Comune fornirà gli arredi, le attrezzature e le strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, provvedendo alla loro pulizia e manutenzione; fornirà inoltre la cancelleria, il materiale di consumo, i documenti informativi che restano di proprietà comunale.
4. Restano a carico del Comune:
a) la messa a disposizione dei locali e degli arredi e attrezzature in essi collocati per l'erogazione dei servizi al pubblico.
b) il servizio di pulizia e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati ai servizi; la manutenzione degli impianti e delle reti, con oneri a carico del Comune può avvenire mediante i propri s...
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Salvo quanto previsto dall’art. 9, sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti,. L’Amministrazione si impegna a riconoscere all’ Associazione Sportiva: un importo pari ad Euro (diconsi /00) annui oltre all’IVA di legge, che sarà definito a seguito di perfezionamento della procedura di affidamento, per la complessiva gestione dei campi sportivi così come descritta nel presente atto. L’importo convenuto per la gestione ordinaria viene erogato all’Associazione Sportiva in 3 rate: la prima pari al 30% dell’importo entro il 31/10/2016; la seconda entro il 31/03/2017 e comunque non prima dell’approvazione del Bilancio Comunale pari al 40% dell’importo e la terza e ultima rata pari al 30% dell’importo entro il 31/07/2017 o in data successiva alla produzione della documentazione fiscale richiesta. Gli importi in parola saranno erogati dal Comune a fronte della presentazione da parte dell’ Associazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta nel periodo di riferimento e dei costi sostenuti per la gestione, mediante compilazione dello schema allegato alla presente alla lettera B), come previsto all’ art. 17. Con riferimento al pagamento dell’ultima rata, la documentazione dovrà essere integrata della idonea documentazione fiscale sull’utilizzo del contributo, e della relazione statistica sull’utilizzo degli impianti, o di altra documentazione prevista dalla legge. La documentazione sopra elencata non potrà essere presentata all’Ente per ottenere l’erogazione di ulteriori contributi economici Per la gestione del campo sarà necessario consegnare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante uno schema di bilancio della gestione della struttura rispetto al quale successivamente sarà redatto il rendiconto ed erogato l’effettivo contributo a copertura dello squilibrio di gestione. L’erogazione dell’importo è obbligatoriamente soggetta alla inesistenza di alcun tipo di contenzioso tra Amministrazione Comunale e società sportiva. Tale stato dovrà essere formalmente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento. L’importo del corrispettivo potrà subire variazioni, in più o in meno, in misura non superiore al 20% del previsto, in funzione di eventuali richieste di ampliamento dei servizi offerti all’utenza ovvero nei casi in cui venissero ridotti.
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Spetta al Comune, fatto salvo quant’altro previsto dalla vigente normativa e dal presente contratto di servizio:
a) sulla base di criteri equilibrati di assegnazione che tengano conto della multidisciplinarità dell'impianto e dell'età degli atleti, individuare gli altri soggetti fruitori della struttura, gli orari e i periodi in cui detti soggetti sono ammessi, ferma restando la riserva in favore dell'affidatario della quota residua di tempo;
b) determinare ed introitare le tariffe per l'uso dell' impianto da parte di terzi;
c) consentire all’affidatario l’esposizione di pubblicità secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 12 e l’eventuale allestimento di una punto vendita di materiale sportivo nel rispetto delle normative vigenti in materia;
d) di intervenire tempestivamente in caso di incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, in seguito a comunicazione dell’affidatario e/o eventi riscontrabili oggettivamente;
e) il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della centrale termica;
f) la stipula di polizza assicurativa sull’immobile;
g) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 11
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Saranno a carico del Comune gli oneri di seguito elencati: - i costi inerenti alla trasmissione di tutti i documenti, dati, informazioni ed elaborati esistenti necessari o utili per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto; - i costi relativi alla riproduzione degli elaborati tecnici prodotti dal Professionista, esclusi quelli relativi alle copie a carico del Professionista stesso; - ogni altro costo diretto o indiretto relativo all’espletamento di pratiche e procedure legali, amministrative e burocratiche attinenti all’oggetto del presente contratto e di stretta pertinenza del Comune; - i costi derivanti da eventuali prestazioni complementari e/o supplementari espressamente richieste dal Comune, così come specificato all'art. 5. Il Professionista, con la firma del presente, dichiara di aver ricevuto copia del progetto approvato, in formato digitale anche editabile, nonché di tutta la documentazione tecnica in possesso del Comune. A carico del Comune risultano inoltre gli oneri relativi agli importi IVA nella misura vigente all’atto del pagamento ed il contributo INARCASSA.
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Art. 9 Durata della Concessione
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione per la gestione del servizio, al pagamento delle utenze ed al monitoraggio del servizio.
ONERI A CARICO DEL COMUNE. 1. Il Comune, è titolare dell’autorizzazione al funzionamento dell’asilo nido.
2. Il Comune mette a disposizione per tutta la durata dell’appalto, per l’espletamento del servizio l’immobile, gli impianti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature in esso contenuti.
3. L’Amministrazione Comunale fornirà all’Aggiudicatario, la documentazione relativa alla certificazione degli impianti secondo la normativa vigente e la documentazione relativa alle autorizzazioni per l’uso delle strutture per il Servizio asilo nido esistente. Qualsiasi variazione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti contraenti.
4. Il Comune provvede inoltre a proprio carico a:
a. Disciplinare le iscrizioni, autorizzare le ammissioni e le eventuali dimissioni;
b. Determinare le rette e le tariffe del buono pasto a carico delle famiglie utenti del servizio;
c. Garantire il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, elettrico, acqua, illuminazione.
d. Garantire le manutenzioni straordinarie dei beni mobili e immobili necessarie, comunicate tempestivamente dall’Appaltatore.
e. Mantenere con l’aggiudicatario costanti rapporti;
f. Essere in possesso di polizza assicurativa per incendio, furto ed atti vandalici, dei beni mobili ed immobili;
ONERI A CARICO DEL COMUNE. Sono a carico del Comune, oltre all’assicurazione della regolare funzionalità dell’impianto, i seguenti oneri:
a) manutenzione straordinaria impianti di illuminazione a servizio del campo di calcio;
b) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture, tribuna, spogliatoi e pertinenze;
c) interventi di manutenzione straordinaria fondo campo di calcio. Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi tra quelli di cui all’art. 10, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione comunale, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell’impianto. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario, si provvederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.