REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati. a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; b) non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio; a) iscrizione specifica per le attività oggetto della gara al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto. a) Xxxxxx dichiarazioni/referenze bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/200 concernete il fatturato globale di impresa e l’importo relativo a forniture a quelle oggetto del presente Accordo Quadro o analoghe, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011-2012 e 2013) ; c) Attestati comprovanti i requisiti di cui all’art. 42, comma 1, lett. a) D.Lgs 163/2006, contenente l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2011-2012 e 2013) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;
ONERI PER LA SICUREZZA Gli oneri per la sicurezza si riferiscono ai costi delle misure preventive da porre in essere per ridurre o eliminare i soli rischi interferenti (art. 26, comma 5, D.Lgs 81/08). Tali costi non sono soggetti a ribasso d’asta, devono essere preventivamente quantificati dalla stazione appaltante in maniera analitica e non a percentuale.
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità
Requisiti per la partecipazione 1. Le borse di mobilità traineeship sono destinate agli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico, nonché agli studenti iscritti a corsi di dottorato e Scuole di Specializzazione nell’anno accademico 2020/2021 e nell’anno accademico 2021/2022 e regolarmente iscritti nell’anno accademico corrente. E’ altresì consentita la partecipazione degli studenti laureandi dell’a.a. 2020/21 secondo le seguenti condizioni: non potranno partecipare studenti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già laureati. Gli studenti vincitori della selezione, invece, che dovessero laurearsi prima dello svolgimento del tirocinio avranno il tempo di 12 mesi dal conseguimento di laurea per completarlo. In ogni caso il tirocinio dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023. 2. Avere buona una buona conoscenza della lingua inglese, considerata dall'impresa ospitante come lingua veicolare (la conoscenza della lingua del Paese nel quale si intende effettuare il tirocinio costituisce titolo preferenziale); tale conoscenza potrà essere dimostrata mediante uno o più dei seguenti strumenti: - o certificato rilasciato da un Ente di certificazione internazionale che attesti almeno il livello minimo pari a B1, da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o esame universitario di livello minimo B1 sostenuto da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando; - o soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro (solo in presenza di effettiva documentazione che attesti tale soggiorno all’estero terminato da non più di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando); - o certificazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico Interfacoltà Università degli Studi di Enna "Kore" almeno di Livello B1; - superamento degli esami di lingua e traduzione – Lingua inglese per gli studenti iscritti o laureandi corso di laurea triennale in Lingue e Culture Moderne, laurea Magistrale in Studi Interculturali. - o autocertificazione attestante la conoscenza linguistica ed il corrispondente livello (es. B1, B2 ecc.). In tal caso l’ente coordinatore del progetto Mine Vaganti NGO si riserva comunque il diritto di verificare la conoscenza della lingua straniera tramite un colloquio o test. 3. Non usufruire, nello stesso periodo, di un contributo di mobilità Erasmus+ o di qualsiasi altro tipo di finanziamento comunitario. 4. Qualora un candidato avesse già usufruito, durante lo stesso ciclo di studi, di un soggiorno Erasmus per studio o di un soggiorno Erasmus per traineeship, la somma dei mesi di soggiorno, compresi quelli per i quali presenta la candidatura, non potrà essere superiore a 12 mesi (24 mesi per studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico). 5. Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende compiere il tirocinio.
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. 4. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 5. L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. 6. L’ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l’Affidatario si obbliga a trasmettere all’ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. 8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosidetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all’aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto Marche Multiservizi procederà alle verifiche previste all’art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. Marche Multiservizi potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l’appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d’urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Marche Multiservizi si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato X.Xxx. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola “pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare polizza assicurativa, se previsto dal C.S.A. La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Marche Multiservizi.
Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.