SUPPORTO INDIVIDUALE Clausole campione

SUPPORTO INDIVIDUALE. I costi documentati di soggiorno (es. vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio) verranno rimborsati tenendo in considerazione le tariffe forfettarie giornaliere del Paese di destinazione, stabilite nella Guida del Programma Erasmus+ (vedi Tabella 2), a seconda della durata del soggiorno espresso in numero di giorni di mobilità, come specificato nell’attestato di docenza rilasciato dall’Università ospitante.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al programma Tariffa giornaliera Grecia € 128,00 Croazia, Serbia, Slovenia, Nord Macedonia € 112,00 Se necessario, un giorno di viaggio prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro successivo al giorno in cui si conclude tale attività, possono essere considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. In caso di viaggio ecologico con mezzi di trasporto sostenibili, il personale che partecipa alla mobilità per docenza può ricevere fino a quattro giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal sostegno individuale. I costi di viaggio dovranno essere documentati attraverso giustificativi di spesa (es. ricevuta di acquisto del titolo di viaggio, trasporto da e per gli aeroporti e carte di imbarco). In caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (viaggio green): è necessario fornire una dichiarazione di onore sottoscritta dal partecipante che riceve il contributo per il viaggio e dall’organizzazione di invio. Al termine della mobilità, e comunque non oltre 15 giorni successivi alla stessa, il/la partecipante dovrà inviare/consegnare all’Istituto di appartenenza indicato nella tabella presente all’Art.1, la seguente documentazione, indispensabile ai fini del rimborso spese: • certificato di permanenza attestante l’attività svolta e il periodo di permanenza presso l’Istituzione ospitante, nonché le ore di insegnamento; • modulo di richiesta rimborso spese; • giustificativi di spesa (viaggio, vitto, alloggio) Inoltre, il/la partecipante, al termine della mobilità, dovrà compilare obbligatoriamente un questionario online (Participant Report Form) che verrà inviato automaticamente dalla piattaforma Erasmus Beneficiary Module. I partecipanti sono invitati a contattare le proprie Università di afferenza per avere maggiori informazioni sulle modalità di rimborso applicabili in relazione ai regolamenti interni della propria istituzione.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione, secondo le diarie giornaliere presenti in Tabella 2: Paese Ospitante Tariffa giornaliera ammissibile fino al 14° giorno Tariffa giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx € 144,00 € 101,00 Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo € 128,00 € 90,00 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia € 112,00 € 78,00 Il supporto individuale viene calcolato sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dalla CE in base al Paese di destinazione. Le tariffe giornaliere ammissibili sono stabilite a livello nazionale sulla base della durata dell’attività e sono volte a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (vitto, alloggio e trasporti locali). Ogni partecipante è obbligato a consegnare entro 30 giorni dal suo rientro tutta la documentazione in originale che attesti l’avvenuta mobilità e all’occorrenza le spese sostenute.
SUPPORTO INDIVIDUALE x. Xxxxxxx dell’importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato, per ogni partecipante, inclusi gli accompagnatori, moltiplicando il numero di giorni/mesi di permanenza all’estero per il contributo unitario in vigore per giorno/mese attribuito al paese di destinazione in questione, come specificato nell'Allegato IV della Convenzione. Se necessario, un giorno di viaggio prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro successivo al giorno in cui si conclude tale attività, possono essere considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. • In caso di interruzione dell’attività durante la mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale. • In caso di risoluzione dell’accordo con il beneficiario da parte del partecipante a causa di "forza maggiore" il partecipante avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente almeno all’effettiva durata del periodo di mobilità all’estero. Ogni importo residuo deve essere rimborsato, se non diversamente concordato con il beneficiario. • In caso di sospensione dell’accordo con il beneficiario da parte del partecipante a causa di "forza maggiore”, al partecipante deve essere consentito di continuare le attività dopo l'interruzione, a condizione che la data di fine della mobilità non superi la data di fine del Progetto di mobilità. L’attività dovrà essere indicata nel Mobility Tool+ come una singola mobilità che ha subito un periodo di interruzione.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Paese Ospitante Tariffa giornaliera

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.