SUPPORTO INDIVIDUALE Clausole campione

SUPPORTO INDIVIDUALE. I costi documentati di soggiorno (es. vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio) verranno rimborsati tenendo in considerazione le tariffe forfettarie giornaliere del Paese di destinazione, stabilite nella Guida del Programma Erasmus+ (vedi Tabella 2), a seconda della durata del soggiorno espresso in numero di giorni di mobilità, come specificato nell’attestato di docenza rilasciato dall’Università ospitante.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Paese Ospitante Tariffa giornaliera
SUPPORTO INDIVIDUALE x. Xxxxxxx dell’importo del contributo: l'importo del contributo è calcolato, per ogni partecipante, inclusi gli accompagnatori, moltiplicando il numero di giorni/mesi di permanenza all’estero per il contributo unitario in vigore per giorno/mese attribuito al paese di destinazione in questione, come specificato nell'Allegato IV della Convenzione. Se necessario, un giorno di viaggio prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro successivo al giorno in cui si conclude tale attività, possono essere considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. • In caso di interruzione dell’attività durante la mobilità, il periodo di interruzione non sarà considerato ai fini del calcolo del contributo del supporto individuale. • In caso di risoluzione dell’accordo con il beneficiario da parte del partecipante a causa di "forza maggiore" il partecipante avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente almeno all’effettiva durata del periodo di mobilità all’estero. Ogni importo residuo deve essere rimborsato, se non diversamente concordato con il beneficiario. • In caso di sospensione dell’accordo con il beneficiario da parte del partecipante a causa di "forza maggiore”, al partecipante deve essere consentito di continuare le attività dopo l'interruzione, a condizione che la data di fine della mobilità non superi la data di fine del Progetto di mobilità. L’attività dovrà essere indicata nel Mobility Tool+ come una singola mobilità che ha subito un periodo di interruzione. b. Evento determinante: l'evento che dà diritto al contributo è l’effettiva realizzazione della 3 mobilità all’estero da parte del partecipante per il periodo specificato. c. Documenti Giustificativi: prova della effettiva presenza alle attività svolte all’estero che può assumere la forma di una dichiarazione firmata dall'organizzazione ospitante, con precisa indicazione del nome del partecipante, lo scopo dell'attività, la data di inizio e fine. d. Rendicontazione: • i partecipanti alle attività di mobilità devono compilare un report tramite un questionario on-line sull’attività svolta all’estero al fine di fornire il loro feedback su informazioni concrete e sul loro apprezzamento sul periodo di mobilità all’estero, così come sulla loro preparazione e sul follow-up.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Paesi Partner – mobilità extra UE Tariffa giornaliera Fino al 14° giorno € 180,00 Dal 15° al 60° giorno € 126,00 Se necessario, un giorno di viaggio prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro successivo al giorno in cui si conclude tale attività, possono essere considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. I costi di viaggio dovranno essere documentati attraverso giustificativi di spesa (es. ricevuta di acquisto del titolo di viaggio, trasporto da e per gli aeroporti e carte di imbarco). In caso di costi reali di importo inferiore al massimo tabellare, il/la partecipante avrà diritto al rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti. Al termine della mobilità, e comunque non oltre 15 giorni successivi alla stessa, il/la partecipante dovrà inviare/consegnare all’Istituto di appartenenza la seguente documentazione, indispensabile ai fini del rimborso spese: • certificato di permanenza attestante l’attività svolta e il periodo di permanenza presso l’Istituzione ospitante, nonché le ore di insegnamento; • modulo di richiesta rimborso spese; • giustificativi di spesa (viaggio, vitto, alloggio) Inoltre, il/la partecipante, al termine della mobilità, dovrà compilare obbligatoriamente un questionario online (Participant Report Form) che verrà inviato automaticamente dalla piattaforma Erasmus Beneficiary Module.
SUPPORTO INDIVIDUALE. Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al programma Tariffa giornaliera Grecia € 128,00 Croazia, Serbia, Slovenia, Nord Macedonia € 112,00 Se necessario, un giorno di viaggio prima del giorno di inizio dell’attività ed un altro successivo al giorno in cui si conclude tale attività, possono essere considerati ai fini del calcolo del supporto individuale. In caso di viaggio ecologico con mezzi di trasporto sostenibili, il personale che partecipa alla mobilità per docenza può ricevere fino a quattro giorni di viaggio aggiuntivi finanziati dal sostegno individuale. I costi di viaggio dovranno essere documentati attraverso giustificativi di spesa (es. ricevuta di acquisto del titolo di viaggio, trasporto da e per gli aeroporti e carte di imbarco). In caso di utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili (viaggio green): è necessario fornire una dichiarazione di onore sottoscritta dal partecipante che riceve il contributo per il viaggio e dall’organizzazione di invio. Al termine della mobilità, e comunque non oltre 15 giorni successivi alla stessa, il/la partecipante dovrà inviare/consegnare all’Istituto di appartenenza indicato nella tabella presente all’Art.1, la seguente documentazione, indispensabile ai fini del rimborso spese: • certificato di permanenza attestante l’attività svolta e il periodo di permanenza presso l’Istituzione ospitante, nonché le ore di insegnamento; • modulo di richiesta rimborso spese; • giustificativi di spesa (viaggio, vitto, alloggio) Inoltre, il/la partecipante, al termine della mobilità, dovrà compilare obbligatoriamente un questionario online (Participant Report Form) che verrà inviato automaticamente dalla piattaforma Erasmus Beneficiary Module. I partecipanti sono invitati a contattare le proprie Università di afferenza per avere maggiori informazioni sulle modalità di rimborso applicabili in relazione ai regolamenti interni della propria istituzione.
SUPPORTO INDIVIDUALE. PAESE OSPITANTE Importo giornaliero
SUPPORTO INDIVIDUALE. Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione, secondo le diarie giornaliere presenti in Tabella 2: Paese Ospitante Tariffa giornaliera ammissibile fino al 14° giorno Tariffa giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx € 144,00 € 101,00 Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo € 128,00 € 90,00 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia € 112,00 € 78,00 Il supporto individuale viene calcolato sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dalla CE in base al Paese di destinazione. Le tariffe giornaliere ammissibili sono stabilite a livello nazionale sulla base della durata dell’attività e sono volte a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (vitto, alloggio e trasporti locali). Ogni partecipante è obbligato a consegnare entro 30 giorni dal suo rientro tutta la documentazione in originale che attesti l’avvenuta mobilità e all’occorrenza le spese sostenute.

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  • Piano formativo individuale Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da raggiungere e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell’ambito del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

  • Legge regolatrice e Foro competente 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il contratto con il professionista scelto sarà concluso a seguito dell’espletamento di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e xx.xx., da svolgersi mediante l’uso della piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT tramite RdO (Richiesta di Offerta), con invito rivolto ai soggetti selezionati a seguito di avviso di manifestazione di interesse e individuate tramite RDI (Richiesta di informazioni) sulla piattaforma Sardegna CAT. L’appalto sarà affidato in ragione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Sardegna IT procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per la Società. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. 3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;