Buoni pasto Clausole campione

Buoni pasto. 9- NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate;
Buoni pasto. Visto l’art. 42 del CCNL 11.7.99 si conviene quanto segue: viene corrisposto a ciascun lavoratore/lavoratrice un buono pasto giornaliero del valore di € 5,16; il buono viene concesso per ogni giornata di effettiva presenza in servizio superiore alle quattro ore di lavoro ordinario; - per la gestione del servizio ci si avvarrà di primarie società di distribuzione presenti sul mercato; - qualora dovesse mutare l'attuale regime contributivo e fiscale inerente i buoni, le parti daranno luogo ad un incontro per la ridefinizione della materia, fermo restando che la quota eccedente € 3,62 sarà assorbita fino a totale concorrenza in ogni caso in cui, per effetto di disposizioni del legislatore e/o dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e/o degli Enti pubblici assistenziali e previdenziali (INPS, INAIL), all'Azienda facessero carico maggiori oneri, rispetto a quelli attualmente sostenuti; - i lavoratori/lavoratrici che abbiano diritto a fruire dei buoni pasto hanno facoltà di optare per una erogazione sostitutiva dei medesimi in busta paga, a parità di costo per l’Azienda; l’eventuale ripristino della fruizione del buono pasto non potrà essere richiesto prima di due anni dall’esercizio della predetta opzione, con un preavviso minimo di due mesi; - i buoni pasto vengono erogati sulla base delle presenze in servizio, che danno diritto all’attribuzione dei medesimi, relative al mese precedente quello della consegna; quest’ultima dovrà essere effettuata, di massima, entro la metà di ciascun mese; all’atto dell’assunzione verranno consegnati in xxx xxxxxxxxxx x. 00 buoni pasto. Conseguentemente alla cessazione del rapporto di lavoro o al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato l’attribuzione, il lavoratore/lavoratrice dovrà restituire il medesimo numero di buoni, di valore pari agli ultimi consegnatigli. In caso di mancata restituzione l’Azienda provvederà a richiedere il loro controvalore. Visti l’art. 26 del CCNL 11.7.99 e il D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000 così come modificato dal D.Lgs. n.100 del 26.2.2001, l’Azienda si impegna a soddisfare tutte le richieste di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale appartenente alle aree professionali o ai quadri direttivi di 1° e 2° livello nel limite del 9% per Unità Produttiva (10% per le Unità Produttive con più di 30 dipendenti), con arrotondamento all’unità superiore per frazioni maggiori di 0,50. Ciò comporta che rientrino nell’impegno di cui sopra le unità produ...
Buoni pasto. Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.
Buoni pasto. Riconoscimento del buono pasto anche quando la prestazione lavorativa è svolta secondo le modalità del lavoro agile fuori dalle sedi aziendali.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, è pari alla spesa che l’Amministrazione sosterrebbe per ogni pasto se optasse per l’istituzione della mensa di servizio tenuto conto di quanto contenuto nell’art. 102.
Buoni pasto. 1. L’Amministrazione si impegna, entro il primo semestre 2018, ad elevare, per il personale dipendente del Comune, il valore del buono pasto ad Euro 7 (sette) tramite erogazione del medesimo in forma elettronica, ai sensi della L. n.190/2014 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 122/2017. Restano fermi i presupposti per la spettanza del buono pasto, secondo le vigenti disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Buoni pasto. A tutti i dipendenti, quando presenti nella propria sede di lavoro sarà corrisposto, ai sensi dell’Art. 96 del vigente C.C.N.L. “per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì e con almeno 4 ore di presenza al venerdì” un buono pasto omnicomprensivo, per il quale le Società stipuleranno apposita convenzione con una società emittente il cui valore è stabilito in € 7,00. In deroga a quanto previsto dall’Art. 96 del CCNL, il buono pasto dal lunedì al giovedì sarà riconosciuto a fronte di una prestazione lavorativa di almeno 5 ore distribuita su due turni (mattina e pomeriggio). Tale norma sarà applicata anche ai lavoratori con rapporto a part-time verticale. Nota a verbale Gli aumenti, che derivassero dal rinnovo del CCNL, verranno redistribuiti su cinque giorni settimanali.
Buoni pasto. 11.1 Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno l’importo unitario del buono pasto di cui all’art. 50 del ccnl vigente è di € 5,00. Per i dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo “orizzontale” l’importo unitario del buono pasto di € 2,5 viene elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017 ; nelle giornate in cui, per esigenze di servizio, venga richiesta la prestazione di lavoro supplementare al pomeriggio, l’importo unitario sarà di € 5,00. Ai dipendenti che beneficiano dei permessi della L.104/92 (art.33) e del D.Lgs. 151/2001 - TU di sostegno alla maternità e paternità (Capo VI, art.39) e che prestano servizio solo nella mattinata, sarà riconosciuto un buono pasto del valore di € 2,50 elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017.