Buoni pasto. 9- NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate;
Buoni pasto. 1. L’Amministrazione si impegna, entro il primo semestre 2018, ad elevare, per il personale dipendente del Comune, il valore del buono pasto ad Euro 7 (sette) tramite erogazione del medesimo in forma elettronica, ai sensi della L. n.190/2014 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 122/2017. Restano fermi i presupposti per la spettanza del buono pasto, secondo le vigenti disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale.
2. In deroga a quanto stabilito al primo comma per la spettanza del buono pasto, nei confronti del personale della Polizia Municipale che opera in turno e limitatamente alle ipotesi in cui detto personale non possa interrompere la prestazione lavorativa per ragioni di interesse pubblico, l’attribuzione del buono pasto può avvenire in deroga alle condizioni previste per gli altri dipendenti con riferimento alla pausa necessaria per l’attribuzione del buono medesimo, ai sensi dell’art. 13 del CCNL 09/05/2006 . L'attribuzione del buono pasto ai sensi del presente comma resta in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni: - la durata della prestazione lavorativa non deve essere inferiore ad otto ore; - le prestazioni lavorative che danno diritto al buono pasto sono quelle svolte al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, oppure svolte nelle ore pomeridiane con prosecuzione nelle ore serali; - in tali casi la pausa potrà essere collocata all’inizio o al termine del turno di lavoro (da intendersi come intera prestazione lavorativa, ordinaria e straordinaria); - la pausa dovrà comunque non essere inferiore a cinque minuti e risultare da timbratura.
3. La disciplina prevista al comma precedente ha decorrenza dal 01.01.2018.
Buoni pasto. Ai dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto un “buono pasto” giornaliero di euro 10,60 dal lunedì al giovedì e di euro 6,30 per la giornata del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passati. Si precisa che la corresponsione del buono pasto è dovuta, per i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza:
a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì;
b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione del buono pasto dal lunedì al venerdì è prevista anche durante il periodo di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con i limiti e le previsioni della normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivo.
Buoni pasto. Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.
Buoni pasto. Riconoscimento del buono pasto anche quando la prestazione lavorativa è svolta secondo le modalità del lavoro agile fuori dalle sedi aziendali.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato.
2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 174, comma 2.
3. Nell’ambito della complessiva disciplina del precedente art. 174, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali quali quelle appartenenti all’area della protezione civile ed all’area della vigilanza che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, è pari alla spesa che l’Amministrazione sosterrebbe per ogni pasto se optasse per l’istituzione della mensa di servizio tenuto conto di quanto contenuto nell’art. 102.
2. Il dipendente ha titolo, secondo le direttive adottate dall’Amministrazione, a un buono pasto per ogni giornata lavorativa caratterizzata da quanto previsto all’art. 104, comma 2.
3. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 104.
4. I dipendenti in assegnazione temporanea, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 104, comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
Buoni pasto. 1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 con decorrenza dal 01/06/2008.
2. I dirigenti hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 034, comma 2 (Mensa).
Buoni pasto. 1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un importo pari a 7 euro, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Buoni pasto. 11.1 Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno l’importo unitario del buono pasto di cui all’art. 50 del ccnl vigente è di € 5,00. Per i dipendenti con rapporto di lavoro parziale di tipo “orizzontale” l’importo unitario del buono pasto di € 2,5 viene elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017 ; nelle giornate in cui, per esigenze di servizio, venga richiesta la prestazione di lavoro supplementare al pomeriggio, l’importo unitario sarà di € 5,00. Ai dipendenti che beneficiano dei permessi della L.104/92 (art.33) e del D.Lgs. 151/2001 - TU di sostegno alla maternità e paternità (Capo VI, art.39) e che prestano servizio solo nella mattinata, sarà riconosciuto un buono pasto del valore di € 2,50 elevato a € 3,00 con decorrenza 1 febbraio 2017.
11.2 Il suddetto importo è da intendersi a compensazione, fino a concorrenza, di quanto previsto dal ccnl tempo per tempo vigente.
11.3 Il buono pasto sarà riconosciuto anche ai lavoratori che effettuano assenze orarie dal servizio coincidenti parzialmente o totalmente con il periodo di intervallo purché dovute a “permesso per visita specialistica (causale 13)” o “permesso contrattuale (causale 34)” ed a condizione che il lavoratore sia stato presente in servizio prima e dopo l’intervallo stesso.