Buoni pasto Clausole campione

Buoni pasto. 9- NON utilizzabile perché non contiene le forniture cercate;
Buoni pastoLe Parti si danno atto che - al termine di un periodo di sperimentazione volto a monitorare l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica di cui all’art. 5 c. 7 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 - le vigenti condizioni per la corresponsione dei buoni pasto al personale del comparto di Arpae sono state definite con l’Accordo Rep. n. 257/2015. Tale accordo prevede che, a far data dal 01/05/2015, al personale del comparto continui ad essere corrisposto un buono pasto in presenza di una prestazione minima giornaliera di effettivo servizio di 7 ore, al netto della pausa per il pranzo di almeno trenta minuti. Le Parti richiamano, altresì, quanto previsto dall’art. 27 c. 4 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 siglato in data 21/05/2018 secondo cui, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Le Parti pertanto, al fine di contemperare le aspettative dei lavoratori con le esigenze organizzative e di erogazione dei servizi istituzionali, concordano in merito alla modifica delle condizioni per la corresponsione dei buoni pasto al personale del comparto di Arpae, prevedendo che, con decorrenza dal 01/07/2020 (e compatibilmente con i necessari adeguamenti del sistema informatico di gestione delle presenze) sia corrisposto un buono pasto in presenza di una prestazione minima giornaliera di effettivo servizio di 6 ore al netto della pausa per il pranzo di almeno trenta minuti. Le Parti, infine, confermano che in materia di orario di lavoro, per tutto quanto non modificato dal presente paragrafo, resta valido ed efficace quanto già previsto nell’Accordo Rep. n. 80/2002 riferito all’articolazione dell’orario di lavoro del personale del comparto. Per tutto quanto non modificato dal presente Accordo si rinvia all’Accordo Rep. n. 325/2019 e ai precedenti accordi integrativi vigenti in materia. Xxxxxxxx Xxxxxxx firmato Xxx Xxxxxxxx firmato Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx firmato Xxxxxxxx xx’ Xxxxxx firmato Xxxxx Xxxxxxxxx FP CGIL firmato Xxxxxx Xxxxxxx CISL FP firmato Xxxxxxxxx Xxxx XXX FPL firmato Xxxxxx Xxxxxxxxxxx RSU firmato Xxxxx Xxxxxxxx RSU firmato Xxxxxx Xxxxxxx RSU firmato Xxxxxx Xxxxxxx RSU firmato Xxxxx Xxxxxx RSU firmato Xxxxxxx Xxxxxx RSU firmato Xxxxxx Xxxxxxx RSU firmato Cinzia Para RSU firmato Xxxx Xxxxxx RSU firmato Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx RSU firm...
Buoni pasto. Ai dipendenti con orario di lavoro distribuito dal lunedì al venerdì viene corrisposto un “buono pasto” giornaliero di euro 10,60 dal lunedì al giovedì e di euro 6,30 per la giornata del venerdì. I suddetti valori nominali sono comprensivi anche dei valori previsti dal CCNL ANIA vigente e passati. Si precisa che la corresponsione del buono pasto è dovuta, per i giorni dal lunedì al venerdì, sulla base dell’effettiva presenza: a) non inferiore a 5 ore o che comprenda la pausa pranzo per le giornate dal lunedì al giovedì; b) non inferiore a 4 ore per la giornata del venerdì. La corresponsione del buono pasto dal lunedì al venerdì è prevista anche durante il periodo di allattamento secondo le modalità previste dall’art. 39 e seguenti DLgs 151/2001. Così come previsto dal vigente CCNL ANIA, i buoni pasto - con i limiti e le previsioni della normativa in vigore - non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Il dipendente che ne farà richiesta, potrà destinare al proprio Fondo di Previdenza Complementare (al netto del contributo di solidarietà) la differenza tra il valore percepito - di cui ai commi precedenti – ed euro 7 (attuale tetto di esenzione). La scelta dovrà essere comunicata alla funzione Amministrazione del Personale al momento dell’assunzione o entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Tale scelta varrà per l’intero anno e sarà tacitamente rinnovata. Potrà essere revocata dal dipendente con una comunicazione alla funzione Amministrazione del Personale entro il 31 dicembre per l’anno successivo.
Buoni pasto. Negli enti presso cui non è assicurato il servizio di mensa aziendale viene assegnato un buono pasto la cui entità è definita in sede di contrattazione decentrata. Nella stessa sede possono essere definite forme alternative di erogazione del predetto beneficio.
Buoni pasto. Riconoscimento del buono pasto anche quando la prestazione lavorativa è svolta secondo le modalità del lavoro agile fuori dalle sedi aziendali.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, è pari alla spesa che l’Amministrazione sosterrebbe per ogni pasto se optasse per l’istituzione della mensa di servizio tenuto conto di quanto contenuto nell’art. 102. 2. Il dipendente ha titolo, secondo le direttive adottate dall’Amministrazione, a un buono pasto per ogni giornata lavorativa caratterizzata da quanto previsto all’art. 104, comma 2. 3. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 104. 4. I dipendenti in assegnazione temporanea, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 104, comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
Buoni pasto. 1. Il valore del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari ad € 6,50 ed in ogni caso non può superare il prezzo complessivo del buono pasto convenzionato. 2. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 174, comma 2. 3. Nell’ambito della complessiva disciplina del precedente art. 174, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali quali quelle appartenenti all’area della protezione civile ed all’area della vigilanza che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Buoni pasto. A tutti i dipendenti, quando presenti nella propria sede di lavoro sarà corrisposto, ai sensi dell’Art. 96 del vigente C.C.N.L. “per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì e con almeno 4 ore di presenza al venerdì” un buono pasto omnicomprensivo, per il quale le Società stipuleranno apposita convenzione con una società emittente il cui valore è stabilito in € 7,00. In deroga a quanto previsto dall’Art. 96 del CCNL, il buono pasto dal lunedì al giovedì sarà riconosciuto a fronte di una prestazione lavorativa di almeno 5 ore distribuita su due turni (mattina e pomeriggio). Tale norma sarà applicata anche ai lavoratori con rapporto a part-time verticale. Nota a verbale Gli aumenti, che derivassero dal rinnovo del CCNL, verranno redistribuiti su cinque giorni settimanali.
Buoni pastoLe parti convengono che la corresponsione del buono pasto avviene con le seguenti modalità: