Buono pasto Clausole campione

Buono pasto. 1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
Buono pasto. 5.1. Durante le giornate di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 4 dicembre 2019. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. Ai lavoratori/trici il cui orario di lavoro sia distribuito secondo quanto stabilito dal- l’art. 95, numero 1), lettera a) viene corrisposto un «buono pasto» giornaliero di euro 3,80 per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al gio- vedì, fatto salvo quanto espressamente previsto in tema di articolazione dell’orario di lavoro, alla lettera c) del precedente art. 95. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né sono erogati in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, ecc.). Al personale operante in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore conse- cutive giornaliere su attrezzatura munita di videoterminale, sarà concessa un’interru- zione di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoter- minale, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, fatte salve specifiche regolamentazioni in sede aziendale. Nelle giornate semifestive il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano ed avrà termine alle ore 12, fatta eccezione per il personale inquadrato nelle Aree professionali D ed E il quale terminerà alle ore 12.15. I portieri e/o i custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia termi- neranno alle ore 12.30. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli riguardanti l’orario di lavoro, resta fermo il minor numero di ore contrattualmente in atto presso le imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. L’inizio e il termine dell’orario di lavoro in mancanza di regolamentazione mediante contratto aziendale, ai sensi del punto a) dell’art. 82, vengono stabiliti dall’impresa, fermi i limiti fissati nei precedenti articoli.
Buono pasto. 1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 33, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
Buono pasto. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 104, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Buono pasto. 1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 7,00.
Buono pasto. Per le giornate di lavoro prestate in modalità agile viene riconosciuto il buono pasto a partire dal 1° settembre 2020 laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 17 febbraio 2020. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. 1. E' corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00.
Buono pasto. 1 Per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa di almeno 6 ore il dipendente ha diritto al servizio di ristorazione.
Buono pasto. Con riferimento al personale con sede diversa da Bologna – “zona Fiera”, cui si applicava il CIA Unipol 8/10/2011, viene confermato il riconoscimento di un buono pasto equivalente al valore di € 4,40 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate, per un totale complessivo di € 8,20. Con riferimento al personale con sede di lavoro a Bologna – “zona Fiera” cui si applicava il CIA Unipol 8/10/2011 sarà riconosciuto a decorrere dall’1/7/2016 un buono pasto equivalente al valore di € 4,40 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate, per un totale complessivo di € 8,20. Con riferimento al personale cui si applicava il CIA Fonsai 24-6-2010, sarà riconosciuto: ⮚ a decorrere dall’1/7/2016 un buono pasto equivalente al valore di € 3,20 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate, per un totale complessivo di € 7,00; ⮚ a decorrere dall’1/1/2017 un buono pasto equivalente al valore di € 3,70 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate, per un totale complessivo di € 7,50; ⮚ a decorrere dall’1/7/2017, un buono pasto equivalente al valore di € 4,40 ad integrazione di quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate, per un totale complessivo di € 8,20. I predetti valori del buono pasto sono comprensivi dell’importo previsto dall’art. 102 del vigente CCNL. A far data da 1/10/2016 ogni dipendente potrà optare per l'erogazione del buono pasto in formato elettronico, in modo da poter beneficiare della soglia di esenzione fiscale e contributiva ad € 7,00 (anziché € 5,29). Si precisa, infine, che a far data: - dall'1/7/2016 cesseranno di aver effetto ad ogni titolo le previsioni contenute nell'accordo sindacale del 15/6/1993 in merito al servizio mensa esistente nelle sedi di Bologna della "zona Fiera"; - dall'1/1/2017, in concomitanza con il superamento della distribuzione di orario di lavoro del Centro Sud, l'indennità di rientro pomeridiano prevista all'art. 27 del CIA Fonsai del 24/6/2010 cesserà di essere erogata; - dall'1/7/2016 cesseranno di aver effetto ad ogni titolo le previsioni contenute nell'accordo sindacale del 30/11/2006 in merito al servizio mensa esistente sulla piazza di Firenze; dall'1/7/2016 e fino al 31/12/2018 l'Impresa garantirà che il prezzo del pasto consumato presso la mensa di Firenze non subirà modifiche rispetto al costo attualmente in ...