Buono pasto. 1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Buono pasto. 5.1. Durante le giornate di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 4 dicembre 2019. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. Al personale viene riconosciuto un “buono pasto” giornaliero di cui all’art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario di lavoro. Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2 di seguito riportate per Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette Aziende. In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l’onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore al valore del “buono pasto” di cui sopra, l’eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo dell’anno successivo al netto di ogni onere a carico dell’Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall’1.1.2010 un assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità. Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale dovesse tornare a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part-time. Alleanza Assicurazioni – personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non assorbibile pari a € 500 annui ...
Buono pasto. 1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 7,00.
Buono pasto. 1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 33, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adotatte dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
3. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
Buono pasto. 1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018).
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29. Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1.
Buono pasto. 1. E' corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00.
2. L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente articolo.
3. I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.
Buono pasto. Per le giornate di lavoro prestate in modalità agile viene riconosciuto il buono pasto a partire dal 1° settembre 2020 laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 17 febbraio 2020. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. Durante le giornate di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 12 febbraio 2020. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. 1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i “quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 103, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un “buono” per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nell’accordo stipulato il 10 gennaio 1991.