Buono pasto Clausole campione
Buono pasto. 1. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 95, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un buono giornaliero per la consumazione del pasto di € 1,81.
2. Detto buono pasto viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il buono pasto non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Buono pasto. 5.1. Durante le giornate di lavoro agile è riconosciuto il buono pasto laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 4 dicembre 2019. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto. Per le giornate di lavoro prestate in modalità agile viene riconosciuto il buono pasto a partire dal 1° settembre 2020 laddove ricorrano le condizioni di cui all’accordo del 17 febbraio 2020. Tale previsione è estesa anche al personale che opera in telelavoro.
Buono pasto a decorrere dal 01/09/2008, la Fondazione riconosce ai lavoratori che effettuano il normale orario giornaliero a tempo pieno, un buono pasto (ticket restaurant) del valore unitario lordo di €. 06,50 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro. A decorrere dal 01/01/2009 il valore unitario lordo del precitato buono pasto viene elevato ad €. 09,00. La concessione del predetto buono pasto non può essere, in alcun modo, qualificata come corrispettivo per la prestazione lavorativa, con un nesso meramente occasionale con il rapporto di lavoro, ed il relativo valore non potrà in nessun caso essere ricompreso o preso a base per alcun istituto retributivo, ne diretto, ne indiretto e/o differito e/o aggiuntivo e/o supplementare. La modalità, i procedimenti e le formalità della dazione e della spendibilità dei predetti buoni pasto dovrà avvenire in rispetto ed in conformità della normativa legale, xxx.xx e contrattuale che ne prescrive la non imponibilità ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi fino al massimo consentito dalla legge stessa. Il buono pasto verrà riconosciuto anche al personale part-time che, su richiesta della Fondazione e ordinariamente e/o straordinariamente, sarà chiamato a svolgere prestazioni lavorative superiori a sei ore giornaliere che si accavallino tra le ore antimeridiane e pomeridiane, con termine delle stesse dopo le ore 14,45. Non vi sarà diritto alla percezione del buono pasto nel caso in cui il superamento del precitato orario fosse dovuto a richieste dei lavoratori, ovvero, alla fruizione della flessibilità in entrata/uscita.
Buono pasto. 1. In sede di contrattazione integrativa sarà verificata la possibilità di incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a € 7,00.
Buono pasto. 1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo 33, se optasse per l’istituzione della mensa di servizio.
2. I dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adotatte dai singoli enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane.
3. Il dirigente in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
Buono pasto. 1. E' corrisposto a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un buono pasto a larga diffusione territoriale di € 1,00.
2. L'eventuale fornitura, diretta o indiretta, del pasto ovvero il rimborso del relativo costo da parte dell'azienda fa venir meno, per la medesima giornata, la corresponsione al singolo dipendente del buono pasto di cui al presente articolo.
3. I buoni pasto vengono consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e non possono essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.
Buono pasto. 1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018).
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29. Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1.
Buono pasto. 1. L’importo del buono pasto di cui all’art. 50 del CCNL 31.03.2015, per tutti i Dipendenti di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi, sarà pari a € 6,50 (€ 5,29 per il personale con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo) e verrà attribuito in forma elettronica con le tempistiche e secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Per i Dipendenti, ivi compreso il personale a tempo parziale, che prestano servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente sulle piazze di Bergamo e Brescia) per le quali risulta logisticamente agevole la fruizione del servizio mensa secondo i criteri che saranno definiti dall’apposita commissione che sarà istituita ai sensi del presente articolo l’importo del buono pasto sarà determinato in ragione di € 4,00 dal 01.02.2017.
3. Con esclusivo riferimento al personale di nuova assunzione in UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo i buoni saranno attribuiti - in attesa dell’attivazione del circuito elettronico dei ticket che avverrà, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro il 30.06.2017 - in forma cartacea nell’importo di € 5,29, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.
4. Al personale alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché al personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, sarà riconosciuto il buono pasto nella misura percepita nella Società di provenienza fino all’introduzione del ticket elettronico.
5. Al personale con contratto a tempo parziale che effettua l’intervallo per il pranzo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti per quanto applicabili.
6. Per il personale di cui al comma 4 con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo, la differenza tra il valore del buono pasto eventualmente percepito nelle aziende di provenienza e i valori spettanti in base ai commi che precedono sarà adeguata come segue: se in riduzione, dal 01.01.2019; se in aumento con erogazione di buoni pasto nella misura di € 3,50 dal 01.01.2017 o dalla data di incorporazione, se successiva, e di € 5,29 dal 01.01.2018 (€ 4,00 per le posizioni rientranti nel comma 2).
7. Xxxxx restando i criteri di cui sopra, in alternativa rispetto all’attribuzione del buono pasto in forma elettronica, il dipendente può richiede...
Buono pasto. 1) Per i lavoratori che sono chiamati a prestare la propria attività lavorativa sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana e a volte serale si concorda sull’opportunità della concessione dei buoni pasto al personale e si definisce la seguente disciplina per la loro attribuzione:
a) I dipendenti che effettuano orario di lavoro con rientro pomeridiano o serale di almeno 2 ore con una pausa non superiore alle 2 ore, a completamento del debito orario, o il cui orario di lavoro comprenda la necessità della pausa per la consumazione del pasto, avranno diritto ad usufruire del buono pasto.
b) Analogamente, con le stesse modalità, ha diritto ad usufruire del buono pasto il dipendente impegnato in progetti o piani finalizzati al miglioramento dei servizi, o in straordinario, ordinario o elettorale, o in recupero ore che effettui rientro pomeridiano e/o serale uguale o superiore a due ore dopo una pausa inferiore alle due ore.
c) Il diritto al buono pasto spetta anche al personale che presta servizio, anche ordinario, nelle fasce orarie che comprendono l’arco temporale 13-16 o 19-22.
d) Il diritto al buono pasto spetta la personale che per esigenze di erogazione dei servizi all’utenza effettua orario ordinario che preveda una interruzione del servizio anche superiore alle due ore.
e) Eventuali permessi orari non pregiudicano il diritto al buono pasto.
f) L’amministrazione erogherà per ogni pasto un ticket del valore di € 7,00;
g) Il valore del ticket verrà aggiornato annualmente, secondo il valore dell’indice ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
h) Per il personale dedicato alla sorveglianza ed assistenza ai minori, durante la pausa per la consumazione del pasto, il costo dello stesso è a totale carico dell’amministrazione e il tempo relativo è considerato a tutti gli effetti orario di servizio.